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Chiarimenti Agenzia delle Entrate su auto aziendale e fringe benefit

di Chiarimenti Agenzia delle Entrate su auto aziendale e fringe benefit

In sintesi la nuova disciplina prevede che il fringe benefit debba essere computato in misura pari a percentuali forfettarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui all’apposita tabella ACI, moltiplicando per 15.000 Km. In tal modo la determinazione del fringe benefit diventa “fiscalmente più conveniente” al diminuire dell’impatto ambientale del veicolo prescelto.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sul momento di adozione della nuove regole

Con la Risoluzione 46/E del 14 agosto 2020, vi è stato l’atteso intervento dell’Agenzia delle Entrate volto a chiarire l’esatto ambito applicativo delle nuove regole.

Nello specifico viene individuata la data del 1° Luglio 2020, quale momento rilevante ai fini dell’applicazione della norma, sia con riferimento al requisito dell’immatricolazione del veicolo, sia con riferimento all’assegnazione del mezzo al dipendente.

Secondo l’Agenzia, non è possibile considerare due diversi momenti ai fini dell’operatività della norma in commento, ovvero:

  • il 1° gennaio 2020 per il rispetto del requisito temporale dell’immatricolazione (come precedentemente supposto),
  • il 1° luglio 2020 per il rispetto dell’altro requisito temporale relativo alla stipula del contratto, con la quale è concessa in uso promiscuo l’auto.

L’adozione delle “nuove” aliquote per la determinazione del fringe benefit si applicano quindi in presenza dei seguenti requisiti:

  • auto immatricolate a far data dal 1° luglio 2020;
  • accordi di assegnazione del veicolo al dipendente sottoscritti in data 1° luglio 2020.

Cosa si intende per “nuova immatricolazione”

Secondo quanto riportato nella risoluzione n. 46/E/2020, quando si parla di “nuova immatricolazione” (presupposto per l’applicazione delle nuove regole) ci si riferisce ai veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 (1° gennaio 2020).

Per l’Agenzia, la conseguenza è che il requisito temporale relativo all’immatricolazione è da ricollegarsi alla data della stessa, ovvero se antecedente al 1° luglio 2020 o a far data dal 1° luglio 2020.

Quando sorge il requisito della concessione in uso al dipendente

L’altro aspetto di incerta interpretazione su cui è intervenuta l’Agenzia riguarda il momento al partire dal quale il veicolo può considerarsi “concesso in uso” al dipendente.

Nel chiarire l’interpretazione normativa, l’Agenzia ricorre alla nozione civilistica di contratto (ex art. 1321 c.c.) secondo la quale “il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”, ovvero suscettibile di valutazione economica (art. 1174 c.c.). Sulla base di tale principio, l’Agenzia rileva che la concessione dell’auto in uso promiscuo non si considera un atto unilaterale, da parte del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore deve accettare il benefit, sottoscrivendo le condizioni previste per l’utilizzo dell’autoveicolo, del motociclo o del ciclomotore.

Ne consegue che il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del mezzo costituisce il momento rilevante al fini di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020

- Veicoli concessi in uso dal 1° luglio 2020 ma immatricolati precedentemente

Nella fattispecie in cui i veicoli siano assegnati al dipendente dal 1° luglio 2020, ma immatricolati precedentemente (si pensi, ad esempio, al caso di vettura già concessa in uso ad un dipendente non più in servizio che viene riassegnata ad un altro dipendente dal 1° luglio 2020).

In questa ipotesi non potendosi applicare né la disciplina previgente (in quanto l’assegnazione non era in corso al 30 giugno 2020) né la nuova (il veicolo era già immatricolato al 30 giugno 2020), l’Agenzia per far luce su tale aspetto riprende un precedente documento di prassi – risoluzione n.74/E del 20 giugno 2017 (relativa al trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali). Ne deriva, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, che il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

Si ponga il caso di un contratto di concessione in uso promiscuo di una autovettura immatricolata il 10 gennaio 2020 e assegnata il 15 luglio 2020. In questo caso poiché il contratto è successivo al 1° luglio ma l’immatricolazione è antecedente il calcolo del benefit non potrà essere forfetario ma si dovranno scorporare dal valore normale i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro in conformità ai principi già previsti dalla risoluzione 74/E/17.

- Le regole in vigore dal 1° luglio 2020

La Legge di Bilancio 2020, ha previsto che, ferma restando l’attuale modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), la percentuale da applicare è la seguente:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;

- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;

- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Inoltre, ferme restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, a decorrere dal 2021, per gli altri veicoli ci sarà un ulteriore incremento e precisamente:

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;

- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 e immatricolati antecedentemente il 1° luglio 2020, lo stesso Legislatore prevede che si applichi la “vecchia” modalità di calcolo per tutta la durata del contratto, con percentuale al 30% indipendentemente dalla quantità di emissioni di CO2.