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Spese mediche pagate con APP

La detraibilità delle spese mediche spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

  1. i) bonifico bancario o postale;
  2. ii) altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Per espressa previsione normativa, non devono essere pagate obbligatoriamente con modalità tracciabili le spese sostenute per:

  1. i) l'acquisto di medicinali;
  2. ii) l'acquisto di dispositivi medici;

iii) le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;

  1. iv) le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al SSN.

Con la risposta interpello 29.7.2020 n. 230, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'App di un istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato a conti correnti bancari che individuano univocamente i soggetti che prelevano il denaro e i soggetti a cui il denaro viene accreditato, rientra tra i mezzi di pagamento che consentono di fruire della detrazione al 19% (art. 15 del TUIR), solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l'istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della app stessa sia possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento. Secondo l'Agenzia, a fronte della richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei Caf o dei professionisti abilitati per l'apposizione del visto di conformità, il contribuente è quindi tenuto ad esibire:

  1. i) il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto;
  2. ii) l'estratto del conto corrente della banca a cui l'app è collegata, se sono riportate tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento;

 iii) la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app, se dall'estratto conto non si evincano tutte le informazioni sul beneficiario del pagamento

- Tracciabilità degli oneri detraibili

 

Dall'1.1.2020, l'art. 1 co. 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

  • bonifico bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

- Oneri detraibili ESCLUSI dall’obbligo di tracciabilità

Ai sensi del successivo co. 680, non devono essere pagate obbligatoriamente con modalità tracciabili le spese sostenute per:

  1. l'acquisto di medicinali;
  2. l'acquisto di dispositivi medici;
  3. le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;
  4. le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al SSN.

 

Tutte le altre tipologie di spesa che non rientrano fra quelle sopraelencate devono essere pagate con strumenti "tracciabili"; è il caso, ad esempio, delle spese relative ai certificati di buona e robusta costituzione rilasciati dai medici di famiglia o delle spese per visite specialistiche eseguite da medici che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.).

- Oneri detraibili SOGGETTI all’obbligo di tracciabilità

Restano soggetti all'obbligo di tracciabilità tutti gli oneri non espressamente esclusi dal citato art. 1 co. 680 che danno diritto alla sola detrazione IRPEF nella misura del 19% siano essi previsti dall'art. 15 del TUIR o in altre disposizioni normative. Fra queste ultime spetta la detrazione IRPEF del 19% per:

  • i contributi associativi alle società di mutuo soccorso, ai sensi dell'art. 83 co. 5 del DLgs. 117/2017;
  • le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari ex art. 138 co. 14 della L. 23.12.2000 n. 388;
  • le erogazioni liberali a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia" ex art. 1 della L. 18.2.99 n. 28;
  • le erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale ai sensi dell'art. 25 del DLgs. 29.6.96 n. 367;
  • le spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico che non hanno iniziato a lavorare ex art. 2 co. 5-bis del DLgs. 30.4.97 n. 184;
  • le spese per asili nido di cui all'art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266;
  • le spese per l'affitto di terreni agricoli ai giovani di cui all'art. 16 co. 1-quinquies.1) del TUIR.

- Pagamenti mediante app – Documentazione richiesta

Con la risposta a interpello 29.7.2020 n. 230, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per poter fruire della detrazione IRPEF del 19%, gli oneri possono essere pagati anche tramite un'applicazione (App) di pagamento via smartphone.

Il contribuente, tuttavia, in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria o in sede di apposizione del visto di conformità da parte di CAF e professionisti abilitati, dovrà esibire:

  • il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto;
  • l'estratto del conto corrente della banca a cui l'app è collegata, se sono riportate tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento;
  • la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app, se dall'estratto conto non si evincano tutte le informazioni sul beneficiario del pagamento.