La detraibilità delle spese mediche spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:
Per espressa previsione normativa, non devono essere pagate obbligatoriamente con modalità tracciabili le spese sostenute per:
iii) le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;
Con la risposta interpello 29.7.2020 n. 230, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'App di un istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato a conti correnti bancari che individuano univocamente i soggetti che prelevano il denaro e i soggetti a cui il denaro viene accreditato, rientra tra i mezzi di pagamento che consentono di fruire della detrazione al 19% (art. 15 del TUIR), solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l'istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della app stessa sia possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento. Secondo l'Agenzia, a fronte della richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei Caf o dei professionisti abilitati per l'apposizione del visto di conformità, il contribuente è quindi tenuto ad esibire:
iii) la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app, se dall'estratto conto non si evincano tutte le informazioni sul beneficiario del pagamento
- Tracciabilità degli oneri detraibili
Dall'1.1.2020, l'art. 1 co. 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:
- Oneri detraibili ESCLUSI dall’obbligo di tracciabilità
Ai sensi del successivo co. 680, non devono essere pagate obbligatoriamente con modalità tracciabili le spese sostenute per:
Tutte le altre tipologie di spesa che non rientrano fra quelle sopraelencate devono essere pagate con strumenti "tracciabili"; è il caso, ad esempio, delle spese relative ai certificati di buona e robusta costituzione rilasciati dai medici di famiglia o delle spese per visite specialistiche eseguite da medici che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.).
- Oneri detraibili SOGGETTI all’obbligo di tracciabilità
Restano soggetti all'obbligo di tracciabilità tutti gli oneri non espressamente esclusi dal citato art. 1 co. 680 che danno diritto alla sola detrazione IRPEF nella misura del 19% siano essi previsti dall'art. 15 del TUIR o in altre disposizioni normative. Fra queste ultime spetta la detrazione IRPEF del 19% per:
- Pagamenti mediante app – Documentazione richiesta
Con la risposta a interpello 29.7.2020 n. 230, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per poter fruire della detrazione IRPEF del 19%, gli oneri possono essere pagati anche tramite un'applicazione (App) di pagamento via smartphone.
Il contribuente, tuttavia, in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria o in sede di apposizione del visto di conformità da parte di CAF e professionisti abilitati, dovrà esibire: