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Decreto agosto: le principali misure fiscali

- Esenzioni IMU settori del turismo e dello spettacolo (Art. 78)

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la 2^ rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a:

  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  5. immobili destinati a discoteche, sale da ballo e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’Imu non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui alla lettera d). L'efficacia di tali misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

- Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (Art. 97)

I contribuenti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionali regionali e comunali, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria), possono effettuare il pagamento in uno dei seguenti modi (senza in ogni caso applicazione di sanzioni e interessi):

  • in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
  • in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Oppure, in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:

  • per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
  • per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021.

- Proroga secondo acconto soggetti ISA (Art. 98)

Il Decreto Agosto ha prorogato al 30.04.2021 il termine di versamento della 2ª o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 per i soggetti che congiuntamente:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a Euro 5.164.569;
  • hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La disposizione si applica anche ai soggetti che:

  • applicano il regime forfetario (art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014);
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, c. 1 D.L. 98/2011);
  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (come per esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito);
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 Tuir).

- Proroga riscossione coattiva (Art. 99)

Il Decreto Agosto ha differito al 15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020.

Pertanto:

  • sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020,
  • è differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione,
  • sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati,
  • sono sospese dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le attività di verifica di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti (articolo 48 bis D.P.R. 602/1973).

Resta invece fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

Per maggiori dettagli si invita a consultare la pagina dedicata sul sito Agenzia Entrate – Riscossione: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/

- Rivalutazione generale dei beni di impresa e delle partecipazioni 2020 (Art. 110)

L’articolo 110 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) ha riaperto i termini per rivalutare i beni d’impresa apportando, tuttavia, alcune interessanti modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2020.

Nello specifico, le principali novità riguardano:

  • l’eliminazione del vincolo delle categorie omogenee;
  • la possibilità di non dare rilevanza fiscale alla rivalutazione;
  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta.

Dal punto di vista del profilo soggettivo, possono effettuare la rivalutazione le società di capitali, gli enti commerciali residenti e le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti nonché i soggetti non residenti con stabile organizzazione purché non adottino i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Dal punto di vista del profilo oggettivo, l’articolo 110 del Decreto Agosto offre la possibilità di rivalutare i beni aziendali ai contribuenti che producono reddito d’impresa; tale facoltà è concessa in relazione ai beni d’impresa materiali (con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e immateriali e alle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ. costituenti immobilizzazioni.

Tali beni possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che:

  • figurino nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari);
  • vengano rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).

Occorre sottolineare che, ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del Decreto Agosto, la rivalutazione può essere effettuata “distintamente per ciascun bene”.

Ciò significa che un’impresa può decidere di rivalutare un singolo bene senza comprendere gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea come previsto dalle precedenti misure in tema di rivalutazione.

Questa novità rende particolarmente appetibile la legge di rivalutazione in esame, soprattutto in termini di risparmio fiscale.

Dal punto di vista della efficacia della rivalutazione, un’altra novità rispetto alle precedenti norme di rivalutazione riguarda la possibilità di poter effettuare:

  • una rivalutazione con efficacia esclusivamente civilistica;
  • una rivalutazione con efficacia sia civilistica sia fiscale.

In questa seconda ipotesi, il riconoscimento fiscale, ai sensi dell’articolo 110, comma 4 del Decreto Agosto, avviene a seguito del versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali pari al 3% (in luogo di percentuali molto più elevate della precedente disciplina) dei maggiori valori, sia con riferimento ai beni ammortizzabili sia con riferimento ai beni non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è stata invece confermata in misura pari al 10%.

Dal punto di vista delle modalità di versamento delle imposte sostitutive il pagamento può avvenire, a prescindere dall’importo, in un massimo di tre rate di pari importo da effettuarsi entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà avvenire entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Inoltre, è espressamente previsto che tali versamenti possano essere eseguiti mediante compensazione.

Infine, dal punto di vista della decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione, l’articolo 110 del Decreto Agosto ha previsto che:

  • in linea generale, la rivalutazione ha effetto dall’esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2021 per i soggetti solari). Quindi, in ipotesi di rivalutazione con efficacia fiscale il maggior valore sarà valido a decorrere dal periodo d’imposta 2021 ai fini della deducibilità degli ammortamenti o del computo del valore dei cespiti ai fini del calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria;
  • per quanto riguarda la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all’esercizio d’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, la rivalutazione sarà efficace dal 1° gennaio 2024.