- Esenzioni IMU settori del turismo e dello spettacolo (Art. 78)
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la 2^ rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a:
L’Imu non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui alla lettera d). L'efficacia di tali misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.
- Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (Art. 97)
I contribuenti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionali regionali e comunali, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria), possono effettuare il pagamento in uno dei seguenti modi (senza in ogni caso applicazione di sanzioni e interessi):
Oppure, in alternativa, come previsto dal nuovo Decreto Agosto:
- Proroga secondo acconto soggetti ISA (Art. 98)
Il Decreto Agosto ha prorogato al 30.04.2021 il termine di versamento della 2ª o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 per i soggetti che congiuntamente:
La disposizione si applica anche ai soggetti che:
- Proroga riscossione coattiva (Art. 99)
Il Decreto Agosto ha differito al 15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020.
Pertanto:
Resta invece fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
Per maggiori dettagli si invita a consultare la pagina dedicata sul sito Agenzia Entrate – Riscossione: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/
- Rivalutazione generale dei beni di impresa e delle partecipazioni 2020 (Art. 110)
L’articolo 110 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) ha riaperto i termini per rivalutare i beni d’impresa apportando, tuttavia, alcune interessanti modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2020.
Nello specifico, le principali novità riguardano:
Dal punto di vista del profilo soggettivo, possono effettuare la rivalutazione le società di capitali, gli enti commerciali residenti e le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti nonché i soggetti non residenti con stabile organizzazione purché non adottino i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.
Dal punto di vista del profilo oggettivo, l’articolo 110 del Decreto Agosto offre la possibilità di rivalutare i beni aziendali ai contribuenti che producono reddito d’impresa; tale facoltà è concessa in relazione ai beni d’impresa materiali (con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e immateriali e alle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ. costituenti immobilizzazioni.
Tali beni possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che:
Occorre sottolineare che, ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del Decreto Agosto, la rivalutazione può essere effettuata “distintamente per ciascun bene”.
Ciò significa che un’impresa può decidere di rivalutare un singolo bene senza comprendere gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea come previsto dalle precedenti misure in tema di rivalutazione.
Questa novità rende particolarmente appetibile la legge di rivalutazione in esame, soprattutto in termini di risparmio fiscale.
Dal punto di vista della efficacia della rivalutazione, un’altra novità rispetto alle precedenti norme di rivalutazione riguarda la possibilità di poter effettuare:
In questa seconda ipotesi, il riconoscimento fiscale, ai sensi dell’articolo 110, comma 4 del Decreto Agosto, avviene a seguito del versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali pari al 3% (in luogo di percentuali molto più elevate della precedente disciplina) dei maggiori valori, sia con riferimento ai beni ammortizzabili sia con riferimento ai beni non ammortizzabili.
L’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è stata invece confermata in misura pari al 10%.
Dal punto di vista delle modalità di versamento delle imposte sostitutive il pagamento può avvenire, a prescindere dall’importo, in un massimo di tre rate di pari importo da effettuarsi entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà avvenire entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Inoltre, è espressamente previsto che tali versamenti possano essere eseguiti mediante compensazione.
Infine, dal punto di vista della decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione, l’articolo 110 del Decreto Agosto ha previsto che: