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Scadenziario giugno 2020

Mercoledì 10 giugno


  • Contributi INPS : per i datori di lavoro domestico scade il termine per effettuare, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti contributivi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, che scadevano dal 23.2.2020 al 31.5.2020.

 Martedì 16 giugno


  • IMU: per i soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali scade il termine per il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2020, pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
    Peraltro, entro il termine in esame è possibile effettuare il versamento dell’imposta dovuta per tutto l’anno.
  • IMU: per gli enti non commerciali scade il termine per il versamento:
    • del conguaglio dell’imposta municipale propria (IMU) complessivamente dovuta per l’anno 2019;
    • delle prima rata dell'Imu dovute per l'anno 2020, pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019.
  • Contributi INPS lavori dipendenti: per i datori di lavoro scade il versamento dei contributi relativi al mese precedente.
  • Contributi INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi scade il versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente.
  • Contributi INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio scade versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente.
    L’obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
  • Contributi INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali scade il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
  • Addizionale regionale IRPEF:per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
  • IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
  • IRPEF: per il sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co.1 lett. l) del TUIR.
  • IRPEF e IRES: per i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 20 marzo scade il versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione dei previsti interessi.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA con regime mensile scade la Liquidazione dell’IVA relativa al mese precedente e versamento dell’IVA a debito.

Giovedì 25 giugno


  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio, in via obbligatoria o facoltativa.
  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di maggio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT scade il termine per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di aprile e maggio, in via obbligatoria o facoltativa.

Martedì 30 giugno


  • Tributi: per i soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da Coronavirus scade il termine per effettuare gli adempimenti tributari sospesi che scadevano tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020, diversi dai versamenti e dalle ritenute alla fonte, senza applicazione di sanzioni.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA scade il termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2019, risultante dal modello IVA 2020, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020.
  • IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive: per le persone fisiche scade il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

    • del saldo per l’anno 2019 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2020 relativo all’IRPEF, alle addizionali IRPEF e all’IRAP (se soggetto passivo);
    • delle altre somme dovute in base alla dichiarazione (es. imposta sostitutive)
  • Cedolare secca sulle locazioni: per le persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo o commerciale scade il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2019 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2020. 

  • Imposta sostitutiva del 5%: per le persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. “contribuenti minimi” scade il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2019 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2020.

  • Imposta sostitutivadel 15% o 5%:per le persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario scade il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2019 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2020.

  • IVIE:per le persone fisiche residenti che possiedono immobili all’estero scade il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2019 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2020 delle imposte patrimoniali dovute.
  • IVAFE:per le persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all’estero scade il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2019 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2020 delle imposte patrimoniali dovute.

  • Contributi INPS artigiani e commercianti: per i soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS scade il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:

    • saldo dei contributi per l’anno precedente;
    • primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul redditi d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di redditi per l'anno in corso.
  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 scade il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:

    • saldo dei contributi per l’anno precedente (aliquota 24% o 25,72%);
    • primo acconto dei contributi per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 24% o 25,72%) calcolati sul reddito.
  • IRAP, imposte sostitutive e addizionali:per le Società di persone e soggetti equiparati scade il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

    • del saldo IRAP per l’anno 2019 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2020;
    • delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali)
  • IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive: per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro 120 giorni da chiusura esercizio scade il termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.
  • IVA: per i soggetti che si adeguano agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA scade il termine per il versamento dell’IVA relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi a seguito dell’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) senza la maggiorazione dello 0,4%.

  • Diritto annuale Camere di Commercio: per tutte le imprese e i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) scade il termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.

  • IRPEF:Soggetti IRES che erogano soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e per un importo complessivo non superiore a Euro 1.032,91 scade il termine per il versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo operate nell’anno 2019, senza la maggiorazione dello 0,04%;
  • IRPEF o IRES: per i soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare scade il termine 

    Termine per il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:

    • la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018;
    • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
    • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

           Il versamento rateale può avvenire in un massimo di:

  • tre rate di pari importo, per importi complessivi dovuti fino a 3 milioni di euro;
  • sei rate di pari importo, per importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro.
  • Imposta di registro: per il locatore/locatario scade il termine per la registrazione di nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta.
    Scade anche il versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.
  • Imposta di bollo: per i soggetti che assolvono l’imposta di bollo in modo virtuale scade il termine per il versamento della terza rata bimestrale. Il versamento deve avvenire con il modello F24.
  • IVA:  Commercianti al minuto e soggetti assimilati, con volume d’affari 2018 fino a 400.000,00 euro, che non si sono ancora dotati di un registratore telematico scade il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, con strumenti alternativi al registratore telematico, dei dati dei corrispettivi relativi ad operazioni:

    - effettuate nel mese precedente;

    - certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Sabato 30 Maggio (slitta a Lunedì 1 Giugno)


  • Imposta di registro: per il locatore/locatario scade il termine per la registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio dello stesso mese

Domenica 31 Maggio (slitta a Lunedì 1 Giugno)


  • Tributi, contributi e altre entrate: per i soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 e che hanno presentato la domanda di “rottamazione” scade il versamento delle rate delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, secondo quanto comunicato dall’Agente della  Riscossione, scadute il 28.2.2020 o in scadenza il 31.5.2020.
  • Imposte e contributi: per i soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 e che hanno presentato la domanda di “saldo e stralcio” entro il 30.4.2019 o il 31.7.2019, scade il versamento della seconda rata delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito derivanti da omessi versamenti, secondo quanto comunicato dall’Agente della Riscossione, scaduta il 31.3.2020.
  • Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL: per i soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria da Coronavirus, scade il termine per effettuare, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi fino al 31.3.2020 o al 30.4.2020 (se non si può beneficiare delle ulteriori sospensioni). In alternativa, il versamento può avvenire fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con versamento della prima rata entro il termine in esame.
  • IVA: per i soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2020.

    I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

    Per i soggetti con sede legale, domicilio fiscale o sede operativa domicilio in Italia la scadenza viene posticipata al 30 giugno 2020.
  • IVA: per i commercianti al minuto e soggetti assimilati, con volume d’affari 2018 fino a 400.000,00 euro, che non si sono ancora dotati di un registratore telematico scade il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, con strumenti alternativi al registratore telematico, dei dati dei corrispettivi relativi ad operazioni: effettuate nel mese precedente e certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale.