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Dividendi e capital gain con tassazione unica al 26%

Con l’art. 88 del disegno di bilancio, che ha appena iniziato il proprio iter parlamentare, si prospetta una equiparazione di fatto della tassazione delle componenti reddituali (dividendi e plusvalenze) relative alle partecipazioni qualificate e non qualificate.

Le misure contenute nel disegno di legge sono finalizzate ad assoggettare a tassazione nella misura del 26% (con ritenuta a titolo di imposta per dividendi e imposta sostitutiva per le plusvalenze) tutte queste componenti, in modo indipendente dall’entità della partecipazione detenuta.

Dal punto di vista della tecnica normativa, non si è proceduto a sopprimere la categoria delle partecipazioni qualificate, ma più semplicemente a prevedere anche per tali partecipazioni il regime di tassazione delle partecipazioni non qualificate, queste ultime tuttora oggetto di criteri definitori autonomi.

In estrama sintesi, vi saranno per ciascuna delle due componenti reddituali due sole masse, quella delle partecipazioni (qualificate e non) relative alle società “ordinarie”, tassata nella misura del 26%, e quella delle partecipazioni (anche in questo caso qualificate e non) relative alle società a regime fiscale privilegiato tassata in misura integrale.

Quanto alla decorrenza delle nuove disposizioni, essi si applicano ai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018 e alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019; per tutte le plusvalenze realizzate nel 2018, quindi, continueranno ad applicarsi le previgenti regole.

Per i dividendi è, però, prevista un’apposita disciplina transitoria, contenuta nell’art. 88 comma 8 del disegno di legge. Essa prevede che alle distribuzioni di dividendi di natura qualificata deliberate tra il 1°gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 aventi a oggetto utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continuino ad applicarsi le norme del DM 26 maggio 2017.