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PLASTIC TAX: INQUADRAMENTO GENERALE

La disciplina prevista dalla legge dovrà essere attuata con provvedimento direttoriale dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che allo scopo di agevolare gli operatori e favorire il confronto sugli aspetti tecnici, ha anticipato la bozza della propria determinazione direttoriale, con cui dovrà definire, nel dettaglio, il campo di applicazione del tributo nonché gli adempimenti in capo ai soggetti obbligati, il contenuto della dichiarazione trimestrale e le modalità di rimborso.

Di seguito si andranno a delineare gli aspetti principali della plastic-tax.

1. Oggetto della plastic tax

La plastic tax è finalizzata a disincentivare l’utilizzo dei prodotti di materiale plastico, di fatti, colpisce la “plastica monouso” (MACSI ) utilizzata per il contenimento, la protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari.

L’imposta in questione, ai sensi dell’art.1, commi 634-652 della L. 160/2019, si applica ai consumi dei c.d. MACSI:

- realizzati con l’impiego anche parziale di materie plastiche di polimeri organici sintetici (il prelievo è applicabile quindi, anche per quei prodotti composti, oltre che da tale materiale, anche da carta, cartone, metalli o altro);

  • non ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti o essere riutilizzati per lo stesso scopo;
  • che hanno funzione o sono utilizzati per contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

I manufatti assoggettati ad imposta presentano quindi le seguenti caratteristiche:

1) sono realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica ricompresi alle voci doganali 3901 (Polimeri di etilene, in forme primarie), 3902 (Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie), 3903 (Polimeri di stirene, in forme primarie), 3904 (Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie), 3905 (Polimeri di acetato di vinile o di altri 

esteri di vinile, in forme primari e altri polimeri di vinile, in forme primarie:), 3906 (Polimeri acrilici, in forme primarie), 3907 (Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie), 3908 (Poliammidi in forme primarie) 3909 (Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie), 3910 (Siliconi, in forme primarie) e 3911 (Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie )della nomenclatura combinata dell’Unione Europea;

2) non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono inclusi:

1) i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;

2) i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI (si tratta di quei prodotti che si trovano in una fase intermedia del processo produttivo che si conclude con la fabbricazione dei MACSI);

3) le preforme (manufatti ottenuti dallo stampaggio di PET atto a diventare bottiglia o contenitore per

bevande, tramite apposito processo di soffiatura).

L’estensione del tributo, ai semilavorati, costituiti da materiale plastico impiegato per la produzione di altri MACSI, potrebbe comportare una duplicazione nell’applicazione del tributo, in quanto lo stesso materiale potrebbe essere utilizzato più volte durante il processo produttivo. Per evitare il problema della doppia imposizione, è previsto che il soggetto passivo riporti in dichiarazione trimestrale i relativi quantitativi dei MACSI utilizzati per realizzare altri MACSI, ai fini del loro scomputo dalla base imponibile, con il presupposto che l’imposta sia già stata versata da altri soggetti.

Sono esclusi:

1) i MACSI compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002[1];

2) i dispositivi medici predefiniti, classificati dalla Commissione Unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell’art.57 della legge n.289 del 2002;

3) i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

La bozza del provvedimento direttoriale in materia di plastic tax, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, inoltre, precisa che l’imposta non è dovuta nelle seguenti fattispecie: .

  • per i MACSI ceduti o esportati per il consumo in altri Paesi;
  • sulla materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo.

 2.Presupposto soggettivo

Sotto il profilo soggettivo sono obbligati al pagamento della c.d. “plastic-tax” le seguenti categorie di soggetti:

  • il fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale (si specifica che non si considerano fabbricanti i soggetti che producono MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l’imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l’aggiunta di ulteriore materie plastiche). Come chiarito dalla Circolare Assonime n. 5 del 2021 la legge di bilancio 2021, modificando il comma 637, comprende fra i soggetti passivi per i MACSI realizzati in Italia, “il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali”. Tale soggettività viene a escludere quella del soggetto che esegue la lavorazione – in base a contratto di appalto o a maggior ragione in base a subappalto – ottenendo il MACSI, e cioè, in altri termini, le imprese che materialmente fabbricano i manufatti; se così non fosse, infatti, verrebbe a determinarsi una duplicazione. Secondo, quindi, l’interpretazione di Assonime la soggettività passiva in capo al fabbricante, e cioè all’impresa che materialmente realizza i manufatti presso i suoi impianti, resterebbe circoscritta ai casi in cui tale soggetto utilizza direttamente i beni realizzati per la loro funzione, e cioè per contenere, proteggere, manipolare o consegnare merci o prodotti alimentari
  • l’acquirente intracomunitario nell'esercizio dell'attività economica, per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea;
  • il cedente, qualora i MACSI provengano da altri Paese Europei e siano acquistati da un consumatore privato;
  • l’importatore, per i MACSI provenienti da Paesi terzi;
  • il committente, residente o non residente nel territorio nazionale, che intenda vendere ad altri soggetti nazionali MACSI, realizzati per suo conto (attraverso contratti di appalto e sub-appalto) in impianti di produzione di terzi. In tal senso viene esclusa la soggettività di imposta a chi esegue la mera fabbricazione/lavorazione di MACSI per conto di terzi.

Nel caso di soggettività all’imposta da parte di soggetti esteri, non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, quest’ultimi sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale, obbligato in solido con i medesimi. Stante il tenore letterale della norma sembra esclusa la possibilità da parte di un soggetto estero di assolvere l’imposta tramite una rappresentanza diretta ex art. 35-ter del D.P.R. n. 633/72. A tale proposito sempre la Circolare Assonime n. 5/2021 osserva “la Corte di giustizia ha ritenuto, in diverse occasioni, che l’obbligo di nominare un rappresentante per l’adempimento di obblighi tributari costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali7. La previsione di una soggettività solidale del rappresentante rende ancora più evidente la possibilità di un contrasto con i principi unionali”.

Si precisa che, qualora il fabbricante ceda o esporti direttamente i MACSI, per il consumo in altri Paesi UE o extra-UE, l’imposta non è dovuta.  

L’imposta, inoltre non è dovuta dagli importatori, per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell’ambito di applicazione delle franchigie doganali (Regolamento CE n.1186/2009).

3.Misura, pagamento ed esigibilità plastic-tax

La  plastic tax è pari ad euro 0,45 per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.

L'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione in Italia da altri Paesi dell'Unione Europea.

L’imposta diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei MACSI in Italia, nello specifico il momento in cui è possibile considerare i detti manufatti immessi in consumo può essere individuato nelle seguenti fattispecie:

  • per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
  • per i MACSI provenienti da altri Paesi UE, all’atto:
    1. dell’acquisto intracomunitario nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica; si considera acquisto intracomunitario anche l’introduzione dei beni da parte del soggetto comunitario, che quindi diventa soggetto passivo d’imposta, in un suo deposito in Italia;
    2. della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
  • per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

Si evidenzia che l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 considera come immessi in consumo i MACSI anche qualora contengano merci o prodotti alimentari. Stante il tenore letterale della norma dovrebbero, quindi, scontare l’imposta anche quei MACSI introdotti in Italia a seguito di importazione od acquisto intracomunitario sebbene utilizzati già come imballaggi di altri beni. Sul punto, però, si spera faccia chiarezza il provvedimento regolatorio del tributo.

La liquidazione della plastic tax avviene mediante la presentazione di una dichiarazione trimestrale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da effettuarsi entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Pertanto, la dichiarazione va presentata entro il mese di ottobre per il trimestre luglio-settembre, entro il mese di gennaio per il trimestre ottobre-dicembre e così via.

Il cedente UE che vende MACSI al consumatore privato residente in Italia, è obbligato a presentare la dichiarazione attraverso un rappresentante fiscale, il quale quest’ultimo è responsabile in solido per l’assolvimento dell’imposta con il cedente, nonché produttore dei MACSI. 

L’imposta deve essere versata tramite F24-accise entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione trimestrale, inoltre può essere compensata con altri crediti fiscali e contributivi (quindi la scadenza per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento dell’imposta coincidono).

Se la plastic tax ha un ammontare pari o inferiore a 25 euro, il contribuente è esentato dal versamento della stessa.

4. Adempimenti

Nella bozza del provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vengono indicati i vari adempimenti fiscali che il soggetto passivo deve ottemperare per l’assolvimento della plastic-tax.

Nello specifico i soggetti obbligati devono:

  • registrarsi nei sistemi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presentando una comunicazione preventiva chiamata “relazione tecnica”, contenente i dati identificativi della società, l’elenco dei tipi di MACSI prodotti con indicazione se si tratta di MACSI esclusi, nonché la descrizione delle caratteristiche tecniche dell’impianto, del processo produttivo dei tipi di MACSI, delle modalità di gestione degli stoccaggi delle materie prime plastiche (vergini e riciclate) e dei MACSI, delle procedure con cui è tenuta la contabilità industriale dell’impianto.  Nella comunicazione preventiva presentata dal soggetto committente dovrà, inoltre, essere indicata l’ubicazione degli impianti di produzione in cui sono effettuate le lavorazioni per suo conto.
  • Farsi rilasciare dall’ufficio delle dogane a seguito della presentazione della comunicazione preventiva un codice identificativo.
  • Presentare la Dichiarazione Trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce, contenente: per ciascun impianto di produzione la massa di materia plastica (vergine o riciclata) introdotta, lavorata, in giacenza e ceduta; l’ammontare dell’imposta liquidata, da versare o da rimborsare.
  • Versare l’imposta risultante dalla dichiarazione trimestrale mediante modello F24 – accise.
  • Tenere la contabilità giornaliera per l’impianto di produzione, riconoscendo però al committente (colui che vende i MACSI ottenuti per suo conto in un impianto di produzione di un altro soggetto) di tenere una contabilità settimanale per ogni impianto di produzione.
  • emettere fattura con indicazione dei dati che permettano di calcolare l’imposta di consumo incorporata nell’ammontare del corrispettivo complessivo, ed in particolare: la natura, qualità e quantità dei MACSI ceduti con specifica di quelli esclusi, la massa di plastica vergine in essi contenuta e l’ammontare dell’imposta liquidata.

Per i cedenti soggetti UE tali adempimenti dovranno essere assolti tramite un proprio rappresentante fiscale nominato in Italia.

Sono esclusi dagli adempimenti di cui ai punti precedenti, ad accezione dell’obbligo al versamento dell’imposta, gli importatori, che pagheranno la plastic tax al momento dell’importazione attraverso la DAU (Documento Amministrativo Unico):

  • indicando nella casella 33 il codice Z050 se i MACSI importati sono soggetti all’imposta (anche se in modo parziale) o il codice Z051 se i MACSI sono esclusi dall’applicazione dell’imposta;
  • effettuando l’autoliquidazione dell’imposta nella casella 47.

Di seguito una tabella riassuntiva degli adempimenti dei soggetti obbligati al versamento della plastic tax:

 

Soggetti obbligati

Descrizione

Obblighi

Censimento

Fabbricante

Esercente impianto di produzione

•     Obbligato al pagamento

•     Comunicazione preventiva (cod. identificativo)

•     Contabilità e dichiarazione trimestrale

per impianto

Venditore

Venditore di MACSI prodotti per suo conto da un fabbricante

•     Obbligato al pagamento

•     Comunicazione preventiva (cod. identificativo)

•     Contabilità e dichiarazione trimestrale

per soggetto

Acquirente UE

Acquirente di MACSI sottoposti provenienti da paesi UE

•     Obbligato al pagamento

•     Comunicazione preventiva (cod. identificativo)

•     Contabilità e dichiarazione trimestrale

per soggetto

Cedente UE

Cedenti di MACSI sottoposti proveniente da paesi UE a soggetti privati

•     Obbligato al pagamento

•     Comunicazione preventiva (cod. identificativo)

•     Contabilità e dichiarazione trimestrale

per soggetto

Importatore

Importatore dei MACSI da paesi non UE

•     Obbligato al pagamento all’importazione

-

 

5. Rimborsi
 

Nella Legge 160/2019 al comma 642 viene riconosciuta la possibilità per i soggetti obbligati che hanno pagato l’imposta non dovuta di richiedere il rimborso.

E’ il caso in cui un soggetto esporta o effettua cessioni intracomunitarie di MACSI che ha precedentemente acquistato dal fabbricante che assolve l’imposta per natura e gli addebita la stessa in fattura. Venendo meno il presupposto della territorialità dell’imposta, la stessa è rimborsata all’esportatore o al soggetto che ha effettuato la cessione intracomunitaria, purché sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento.

L’istanza di rimborso deve essere presentata all’Ufficio delle Dogane entro due anni dalla data di pagamento, con allegate le fatture di acquisto dei MACSI dalle quali risulti il pagamento dell’imposta e l’indicazione se il rimborso è richiesto in denaro o sotto forma di buono d’imposta. Mentre il termine di prescrizione per il recupero del credito chiesto a rimborso è di 5 anni.

6. Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra elencate comporta la applicazione di sanzioni amministrative:

  • nel caso di mancato pagamento dell’imposta si applica la sanzione dal doppio al quintuplo dell’imposta, non inferiore in ogni caso ad euro 250;
  • in caso di ritardato pagamento la sanzione sarà pari al 25% dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150;
  • in caso di tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale e ogni altra violazione in merito alla plastic tax sono punite con sanzione da euro 250 a euro 2.500.

 

 

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[1] In base allo standard richiamato, un determinato materiale, per essere definito compostabile, deve avere le seguenti caratteristiche:

- degradarsi almeno del 90 per cento in 6 mesi se sottoposto ad un ambiente ricco di anidride carbonica (valori da testare con il metodo standard EN 14046 o ISO 14855);

- a contatto con materiali organici per un periodo di 3 mesi, la massa del materiale deve essere costituita almeno per il 90 per cento da frammenti di dimensioni inferiori a 2 mm (valori da testare con il metodo standard EN 14045);

 - il materiale non deve avere effetti negativi sul processo di compostaggio;

 - bassa concentrazione dei metalli pesanti additivati al materiale;

 - valori di pH entro i limiti stabiliti; - contenuto salino entro i limiti stabiliti;

 - concentrazione di solidi volatili entro i limiti stabiliti. - concentrazione di azoto, fosforo, magnesio e potassio entro i limiti stabiliti