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Nuovo credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto DPI

1.Ambito soggettivo

Possono fruire dell’agevolazione tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019.

2. Ambito oggettivo

Le spese per le quali spetta il beneficio riguardano: 

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;
  2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui sopra;
  3. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. l'acquisto di dispositivi di sicurezza che comprendono termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
  6. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale come barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

 3. Tempistiche e limiti del credito d’imposta

Con il Provvedimento del 15 luglio 2021, n. 191910/2021 l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello e ha fissato i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

La richiesta del credito d’imposta è da presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021, mediante la compilazione del Modello approvato.

 All’interno della finestra temporale dedicata all’invio delle domande è possibile presentare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa o una comunicazione di rinuncia integrale al credito precedentemente comunicato, qualora non spettante.

A ciascun beneficiario spetta un credito d’imposta pari al 30%, con un limite massimo di Euro 60.000,00, delle spese effettivamente sostenute risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata.

Tale percentuale potrà essere diminuita nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti superi i fondi disponibili (200 milioni di euro per l’anno 2021), verrà infatti determinato l’ammontare del credito effettivamente fruibile mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 12 novembre 2021.

Per quanto concerne l’imputazione delle spese su cui calcolare il credito d’imposta è necessario operare

la seguente distinzione:

  • per i soggetti in contabilità semplificata, esercenti arte/professioni ed ENC avviene in base al principio di cassa, a prescindere dalla data della fattura. Si precisa che per i soggetti in contabilità semplificata che hanno esercitato l’opzione “registrazione vale pagamento” (art.18 c.5 Dpr 600/73), va fatto riferimento alla data della registrazione del documento contabile;
  • per i soggetti in contabilità ordinaria avviene in base al principio di competenza, a prescindere dalla data di pagamento della fattura.

Il calcolo del credito spettante, si effettua sull’imponibile; in caso di IVA indetraibile, la stessa si include

nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta.

4. Modalità di richiesta del credito d’imposta

I soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, mediante apposita “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”.

L’istanza può essere trasmessa direttamente dal contribuente o da un intermediario, tramite:

- servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

- canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

5. Metodo di utilizzazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari in una delle seguenti modalità:

  1. nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 a diretta diminuzione delle imposte;
  2. in compensazione tramite modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilisce la percentuale definitiva di fruibilità del credito (tale provvedimento verrà emanato come stabilito entro il 12 novembre 2021).

Il credito spettante e i relativi utilizzi si indicano nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2021, specificando la quota utilizzata in F24.

Si ricorda che non trovano applicazione i limiti di cui all’articolo 34 L. 388/2000, limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili, e all’articolo 1 comma 53 della L. 244/2007, limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU del Modello Redditi.