Breaking News

Regime opzionale

L’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 127/2015 ha previsto la possibilità di esercitare l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute.

Il regime opzionale ha una durata minima di cinque anni. L’opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui il contribuente intende applicare il nuovo regime opzionale. Per l’anno 2018 il termine è fissato al 31 dicembre 2017.

Di seguito si riportano i vantaggi riconosciuti ai contribuenti che intendono esercitare l’opzione di cui al Decreto Legislativo n. 127/2015:

a) accesso ai rimborsi IVA in via prioritaria;

b) nuove modalità semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche “da remoto”, secondo quanto disposto dal Decreto del MEF del 4 agosto 2016, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti, evitando di effettuare verifiche in sede e quindi ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica degli stessi e escludendo la duplicazione dell’attività conoscitiva, ad esempio tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

c) riduzione di due anni dei termini di accertamento. La riduzione dei termini previsti per l’accertamento è valida solo per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti (ricevuti ed effettuati) ad eccezione dei pagamenti di importo fino a 30 euro.

I contribuenti che esercitano l’opzione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015 possono trasmettere i dati relativi alle fatture emesse e ricevute, nonché alle bollette doganali e alle relative note di variazione, nelle seguenti due modalità, alternative e non esclusive l’una dell’altra:

a) TRASMETTERE E RICEVERE FATTURE ELETTRONICHE XML TRA PRIVATI MEDIANTE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO ("SDI"): in questo caso le fatture elettroniche vengono prodotte, trasmesse, memorizzate e conservate in un formato denominato XML. I dati delle fatture elettroniche vengono acquisiti dal Sistema di interscambio "SDI" e i dati saranno automaticamente acquisiti dall'Amministrazione fiscale italiana.

b) TRASMETTERE I “DATI‐FATTURA (DF)” VERSO IL SISTEMA RICEVENTE DELL’AGENZIA DELLEENTRATE TRAMITE FILE XML: in questo caso i contribuenti trasmettono i dati delle fatture emesse e ricevute utilizzando il tracciato ministeriale previsto per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del D.L. 78/2010, art. 21.

Pertanto, i contribuenti che già oggi sono obbligati alla trasmissione dei "dati delle fatture emesse e ricevute" ai sensi D.L. 78/2010, art. 21, esercitando l'opzione entro il 31 dicembre 2017 potranno beneficiare per l’esercizio 2018 dei vantaggi sopra elencati.

Si ricorda che l’opzione ha durata obbligatoria di 5 anni ed oggi non è possibile prevedere se l’evoluzione normativa dell’adempimento in commento obbligherà il contribuente a fornire un’informativa sempre più approfondita.