Limiti Cessione credito e sconto in fattura per detrazioni “edilizie”
Il Decreto Sostegni Ter ha modificato l’art. 121 “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni Fiscali” comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020, nel seguente modo:
“I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
Viene così disposto che dal 27.01.2022, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, i bonus edilizi potranno continuare ad optare in alternativa alla detrazione:
A fronte di tale limitazione vien previsto un regime transitorio, stabilendo che per quei crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione possono essere ceduti ulteriormente solo una volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Viene inoltre specificato che i contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni devono considerarsi nulli.
Si rende noto che dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che il Governo stia valutando ad una nota correttiva, aumentando il numero di cessioni dei crediti, fortemente vincolati con il Decreto Sostegni Ter. Verranno comunicati aggiornamenti in merito non appena la misura correttiva sarà ufficializzata.
Credito d’imposta per canoni di locazione imprese turistiche
È stato prorogato per il solo settore turistico il credito d’imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo ai soggetti esercenti attività d'impresa nel settore turistico (strutture turistico ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, terme, porti turistici), a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
Il credito di imposta a tali soggetti è riconosciuto indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività svolte.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività legate al turismo spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
I requisiti devono essere verificati in riferimento a ciascun mese agevolato per il quale si richiede il bonus. Pertanto, il bonus può spettare anche in riferimento ad un solo mese agevolato per il quale è stata verificata la perdita di fatturato.
Gli operatori economici al fine di ottenere l'agevolazione, presenteranno apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che l'efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.
Credito rimanenze settore tessile, moda ed accessori
Il credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, viene esteso, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.
Originariamente era stato istituito dal decreto Rilancio (art. 48-bis, D.L. n. 34/2020) e prorogato dal decreto Sostegni bis (art. 8, D.L. n. 73/2021), esclusivamente alle imprese che operano nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria di cui ai seguenti codici Ateco 2007:
Codice ATECO |
Descrizione |
13.10.00 |
Preparazione e filatura di fibre tessili |
13.20.00 |
Tessitura |
13.30.00 |
Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari |
13.91.00 |
Fabbricazione di tessuti a maglia |
13.92.10 |
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento |
13.92.20 |
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca |
13.93.00 |
Fabbricazione di tappeti e moquette |
13.94.00 |
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti |
13.95.00 |
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
13.96.10 |
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili |
13.96.20 |
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.99.10 |
Fabbricazione di ricami |
13.99.20 |
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti |
13.99.90 |
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi |
14.11.00 |
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle |
14.12.00 |
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro |
14.13.10 |
Confezione in serie di abbigliamento esterno |
14.13.20 |
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno |
14.14.00 |
Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima |
14.19.10 |
Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento |
14.19.21 |
Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate |
14.19.29 |
Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari |
14.20.00 |
Confezione di articoli in pelliccia |
14.31.00 |
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia |
14.39.00 |
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia |
15.11.00 |
Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce |
15.12.01 |
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione |
15.12.09 |
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria |
15.20.10 |
Fabbricazione di calzature |
15.20.20 |
Fabbricazione di parti in cuoio per calzature |
16.29.11 |
Fabbricazione di parti in legno per calzature |
16.29.12 |
Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili |
20.42.00 |
Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili |
20.59.60 |
Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio |
32.12.10 |
Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi |
32.12.20 |
Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale |
32.13.01 |
Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) |
32.13.09 |
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca |
32.50.50 |
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni |
32.99.20 |
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini |
Con il Decreto Sostegni Ter tale credito è stato previsto anche per le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria con i seguenti codici di classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
Il credito di imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92, c. 1, Tuir eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio (quindi il 2018, il 2019 e il 2020).
Si precisa che l’ammontare massimo del bonus fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione. Tale percentuale sarà determinata rapportando i fondi disponibili per l’anno 2022, pari a 250 milioni, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti nel periodo considerato.
Ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 luglio 2021, per l’accesso al credito d’imposta, rileva il codice di attività economica comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9.
Secondo quanto indicato nelle istruzioni al modello di comunicazione per la fruizione del bonus (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 11 ottobre 2021, n. 262282), il codice può essere prevalente o non prevalente e in presenza di più attività, occorrerà considerare il codice corrispondete all’attività, tra queste, prevalente.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.
Per accedere al credito d’imposta occorre presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi di quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 0293378/2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, la comunicazione va inviata dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022.
I soggetti che non hanno ancora chiuso il periodo d’imposta di spettanza del beneficio alla data di presentazione della comunicazione devono procedere a valutare le rimanenze finali che prevedono di registrare per tale periodo d’imposta.
Come indicato nel provvedimento, la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
A seguito della relativa presentazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 241/97, da presentare attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà stabilita la percentuale di spettanza del credito.
Da normativa il beneficio è utilizzabile nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, pertanto, per le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, il credito di imposta dovrà essere fruito:
Contributo per le attività di commercio al dettaglio
Il Decreto Sostegni Ter ha previsto la concessione di un contributo a fondo perduto per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio.
Sono interessati a tale misura, in particolare:
Codice ATECO |
Descrizione |
47.19 |
Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati |
47.30 |
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati |
47.43 |
Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati |
47.5 |
Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati |
47.6 |
Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati |
47.71 |
Commercio al dettaglio di articoli di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati |
47.72 |
Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati |
47.75 |
Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati |
47.76 |
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati |
47.77 |
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati |
47.78 |
Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati |
47.79 |
Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi |
47.82 |
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie |
47.89 |
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti |
47.99 |
Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati |
Alla data di presentazione della domanda le imprese dovranno essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
Si specifica che al fine di determinare correttamente il fatturato e i corrispettivi si fa riferimento a quanto già specificato nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate per i precedenti contributi (n. 15/E del 2020 e n. 5/E del 2021), ossia vanno incluse:
Anche per i soggetti che adottano il regime forfettario (L. 190/2014) si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti.
Il contributo è determinato sulla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e quello riferito al periodo d'imposta 2019. All’importo così ottenuto si applicano le seguenti percentuali:
Il contributo a fondo perduto dovrà essere richiesto mediante presentazione di una istanza presso il Ministero dello Sviluppo Economico con l'indicazione della sussistenza dei requisiti, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'istanza dovrà essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura.
Contributi settore wedding, horeca ed intrattenimento
L’articolo 3 del Decreto-legge n. 4/2022, prevede delle ulteriori misure di sostegno per le attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica.
Nell’ambito dei contributi previsti a favore dei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA (Hotellerie-Restaurant-Café), viene dato spazio anche ad altri settori in difficoltà.
Viene integrato l'art. 1-ter del DL 73/2021 (DL Sostegni Bis), ora denominato "Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà", ampliando i soggetti beneficiari del contributo.
Le imprese interessate dal contributo sono le seguenti:
Per accedere alle agevolazioni, tali imprese nell'anno 2021 devono aver subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione dovrà far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
Misure a sostegno delle attività chiuse
È stato rifinanziato il contributo destinato a sostenere le attività che al 27.1.2022 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione (discoteche, sale da ballo e locali assimilati).
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31.01.2022, ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.L. 221/2021, sono sospesi:
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.09.2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Contributo imprese energivore
Alle imprese c.d. “imprese energivore”, a forte consumo di energia elettrica di cui al D.Mise 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2022.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (di cui all’articolo 61 del Tuir) e del rapporto di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (di cui all’articolo 109 comma 5 del Tuir).
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
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