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Decreto Sostegni Ter – I principali provvedimenti a sostegno delle imprese

Limiti Cessione credito e sconto in fattura per detrazioni “edilizie”

Il Decreto Sostegni Ter ha modificato l’art. 121 “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni Fiscali” comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020, nel seguente modo:

I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  e  da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facolta' di  successiva  cessione del credito cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
  2. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare con facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.”

Viene così disposto che dal 27.01.2022, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, i bonus edilizi potranno continuare ad optare in alternativa alla detrazione:

  • per lo sconto in fattura sul corrispettivo applicato dal fornitore e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, in tale caso il fornitore potrà cedere il credito maturato a terzi una volta soltanto, senza possibilità di una successiva cessione;
  • oppure per la cessione a terzi del credito di imposta generato in capo al beneficiario, senza facoltà di una successiva cessione.

A fronte di tale limitazione vien previsto un regime transitorio, stabilendo che per quei crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione possono essere ceduti ulteriormente solo una volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Viene inoltre specificato che i contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni devono considerarsi nulli.

Si rende noto che dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che il Governo stia valutando ad una nota correttiva, aumentando il numero di cessioni dei crediti, fortemente vincolati con il Decreto Sostegni Ter. Verranno comunicati aggiornamenti in merito non appena la misura correttiva sarà ufficializzata.

 

Credito d’imposta per canoni di locazione imprese turistiche

È stato prorogato per il solo settore turistico il credito d’imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo ai soggetti esercenti attività d'impresa nel settore turistico (strutture turistico ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, terme, porti turistici), a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Il credito di imposta a tali soggetti è riconosciuto indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività svolte.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività legate al turismo spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

I requisiti devono essere verificati in riferimento a ciascun mese agevolato per il quale si richiede il bonus. Pertanto, il bonus può spettare anche in riferimento ad un solo mese agevolato per il quale è stata verificata la perdita di fatturato. 

Gli operatori economici al fine di ottenere l'agevolazione, presenteranno apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che l'efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

 

Credito rimanenze settore tessile, moda ed accessori

Il credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, viene esteso, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.

Originariamente era stato istituito dal decreto Rilancio (art. 48-bis, D.L. n. 34/2020) e prorogato dal decreto Sostegni bis (art. 8, D.L. n. 73/2021), esclusivamente alle imprese che operano nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria di cui ai seguenti codici Ateco 2007:

Codice ATECO

Descrizione

13.10.00

Preparazione e filatura di fibre tessili

13.20.00

Tessitura

13.30.00

Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari

13.91.00

Fabbricazione di tessuti a maglia

13.92.10

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento

13.92.20

Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

13.93.00

Fabbricazione di tappeti e moquette

13.94.00

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95.00

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

13.96.10

Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.99.10

Fabbricazione di ricami

13.99.20

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

13.99.90

Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

14.11.00

Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.12.00

Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro

14.13.10

Confezione in serie di abbigliamento esterno

14.13.20

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.00

Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.10

Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento

14.19.21

Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate

14.19.29

Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

14.20.00

Confezione di articoli in pelliccia

14.31.00

Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

14.39.00

Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

15.11.00

Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

15.12.01

Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione

15.12.09

Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

15.20.10

Fabbricazione di calzature

15.20.20

Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

16.29.11

Fabbricazione di parti in legno per calzature

16.29.12

Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili

20.42.00

Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

20.59.60

Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

32.12.10

Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

32.12.20

Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

32.13.01

Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)

32.13.09

Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca

32.50.50

Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

32.99.20

Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

Con il Decreto Sostegni Ter tale credito è stato previsto anche per le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria con i seguenti codici di classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

  • 47.51 "Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati",
  • 47.71 "Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati";
  • 47.72 "Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati".

Il credito di imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92, c. 1, Tuir eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio (quindi il 2018, il 2019 e il 2020).

Si precisa che l’ammontare massimo del bonus fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione. Tale percentuale sarà determinata rapportando i fondi disponibili per l’anno 2022, pari a 250 milioni, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti nel periodo considerato.

Ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 luglio 2021, per l’accesso al credito d’imposta, rileva il codice di attività economica comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9.

Secondo quanto indicato nelle istruzioni al modello di comunicazione per la fruizione del bonus (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 11 ottobre 2021, n. 262282), il codice può essere prevalente o non prevalente e in presenza di più attività, occorrerà considerare il codice corrispondete all’attività, tra queste, prevalente.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.

Per accedere al credito d’imposta occorre presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi di quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 0293378/2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, la comunicazione va inviata dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022.

I soggetti che non hanno ancora chiuso il periodo d’imposta di spettanza del beneficio alla data di presentazione della comunicazione devono procedere a valutare le rimanenze finali che prevedono di registrare per tale periodo d’imposta.

Come indicato nel provvedimento, la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

A seguito della relativa presentazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 241/97, da presentare attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà stabilita la percentuale di spettanza del credito.

Da normativa il beneficio è utilizzabile nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, pertanto, per le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, il credito di imposta dovrà essere fruito:

  • entro il 31 dicembre 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione per i soggetti diversi dai precedenti.

 

Contributo per le attività di commercio al dettaglio

Il Decreto Sostegni Ter ha previsto la concessione di un contributo a fondo perduto per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio.

Sono interessati a tale misura, in particolare:

  • soggetti che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio con i seguenti codici ATECO:

Codice ATECO

Descrizione

47.19

Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

47.30

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

47.43

Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati

47.5

Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati

47.6

Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati

47.71

Commercio al dettaglio di articoli di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.72

Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

47.75

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

47.76

Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

47.77

Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati

47.78

Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

47.79

Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

47.82

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie

47.89

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

47.99

Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

  • presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
  • hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Alla data di presentazione della domanda le imprese dovranno essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

  1. avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese per una delle attività citate;
  2. non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  3. non essere già in difficoltà al 31.12.2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, p. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  4. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, c. 2, lett. d) D.Lgs. 231/2001.

Si specifica che al fine di determinare correttamente il fatturato e i corrispettivi si fa riferimento a quanto già specificato nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate per i precedenti contributi (n. 15/E del 2020 e n. 5/E del 2021), ossia vanno incluse:

  • tutte le fatture attive (al netto dell’iva) con data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi nel periodo indicato;
  • le note di variazione IVA di cu art. 26 del D.p.r. n. 633/72 aventi data compresa nel periodo indicato;
  • cessioni di beni ammortizzabili.

Anche per i soggetti che adottano il regime forfettario (L. 190/2014) si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti.

Il contributo è determinato sulla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e quello riferito al periodo d'imposta 2019. All’importo così ottenuto si applicano le seguenti percentuali:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
  • 50%, con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40%, con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto dovrà essere richiesto mediante presentazione di una istanza presso il Ministero dello Sviluppo Economico con l'indicazione della sussistenza dei requisiti, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza dovrà essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura.

 

Contributi settore wedding, horeca ed intrattenimento

L’articolo 3 del Decreto-legge n. 4/2022, prevede delle ulteriori misure di sostegno per le attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica.

Nell’ambito dei contributi previsti a favore dei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA (Hotellerie-Restaurant-Café), viene dato spazio anche ad altri settori in difficoltà.

Viene integrato l'art. 1-ter del DL 73/2021 (DL Sostegni Bis), ora denominato "Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà", ampliando i soggetti beneficiari del contributo.

Le imprese interessate dal contributo sono le seguenti:

  • 96.09.05, Organizzazione di feste e cerimonie;
  • 56.10, Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
  • 56.21, Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
  • 56.30, Bar e altri esercizi simili senza cucina;
  • 93.11.2, Gestione di piscine.

Per accedere alle agevolazioni, tali imprese nell'anno 2021 devono aver subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione dovrà far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

 

Misure a sostegno delle attività chiuse

È stato rifinanziato il contributo destinato a sostenere le attività che al 27.1.2022 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione (discoteche, sale da ballo e locali assimilati).

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31.01.2022, ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.L.  221/2021, sono sospesi:

  1. i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte relative a lavoratori dipendenti assimilati e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
  2. i termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.09.2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Contributo imprese energivore

Alle imprese c.d. “imprese energivore”, a forte consumo di energia elettrica di cui al D.Mise 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2022.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (di cui all’articolo 61 del Tuir) e del rapporto di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (di cui all’articolo 109 comma 5 del Tuir).

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

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