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Perdite civilistiche del 2021 riportabili fino al 2026

L’art. 6, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha previsto la possibilità di sterilizzare le perdite che emergono dai bilanci 2020, disapplicando gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter c.c., e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Il comma 1-ter dell’art. 3 del decreto “Milleproroghe”, inserito in sede di conversione in Legge, modificando l’art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto “Liquidità”), estende al 2021 la possibilità di sospendere le perdite civilistiche. 

Il termine quinquennale, entro il quale le società di capitali dovranno coprire le perdite, viene così differito al 2026. 

Si ricorda che la disposizione che “congelava” le perdite era stata introdotta nel primo periodo della pandemia da Covid-19 dall’art. 6 del D.L. n. 23/2020, a sua volta modificato dalla Legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178) e ora estesa dal decreto “Milleproroghe”: 

Art. 6 del D.L. n. 23/2020 - Versione in vigore fino al 31 dicembre 2020:

Art. 6. (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

Art. 6 del D.L. n. 23/2020 - Versione in vigore dal 1° gennaio 2021, come ulteriormente modificata dal decreto “Milleproroghe”

Art. 6. (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

  1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la
  2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446 , secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
  1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civilel’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
  1. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.”. 

 

Riferimenti normativi

  • DDL n. A.S. 2536, di conversione in Legge del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 3, comma 1-ter
  • L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 6;
  • Codice civile, artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies;
  • Consiglio nazionale del Notariato, Studio 30 aprile 2021, n. 88-2021/I;
  • Ministero dello sviluppo economico, circolare 29 gennaio 2021, prot. n. 26890;
  • Consiglio notarile di Milano, massima n. 196;
  • Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, massima T.A.1.

 

Disapplicazione di obblighi

La disposizione estende, quindi, alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinviare al quinto anno successivo le decisioni in merito.

Vengono, così, disapplicati gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali, indicando che non operano le disposizioni del “ricapitalizza, liquida o trasforma”, previste ordinariamente dal codice civile a seguito di perdite qualificate emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021.

Restano, invece, in essere gli obblighi di informativa previsti dall’art. 2446, primo comma, c.c., per le S.p.A. e dai commi da primo a terzo dell’art. 2482-bis c.c. per le S.r.l.

Pertanto, gli amministratori o il consiglio di gestione e, nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza delle S.p.A. e delle S.a.p.a., quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione.

La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea, gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

  • Società per azioni

Sono, invece, disapplicate le norme per le S.p.A. riportate nelle tabelle seguenti.

  • 2446 c.c. - Riduzione del capitale per perdite

Comma 2

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Comma 3

Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l’articolo 2436.

  • 2447 c.c. - Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale

Comma 1

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

  • Società a responsabilità limitata

Nelle S.r.l., quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

Anche nelle S.r.l., all’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’art. 2477 c.c. del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell’assemblea, gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Sono, invece, disapplicate le norme per le S.r.l. riportate nelle tabelle seguenti.

  • 2482-bis c.c. - Riduzione del capitale per perdite

Comma 4

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell’articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Comma 5

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Comma 6

Si applica, in quanto compatibile, l’ultimo comma dell’articolo 2446.

  • 2482-ter c.c. - Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale

Comma 1

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Comma 2

È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

  • Scioglimento

Ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020, sono disapplicate anche le disposizioni sullo scioglimento delle società. La relazione illustrativa al decreto evidenzia che la norma:

mira ad evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi Covid-19 …, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa - palesemente abnorme - tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi a responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in termine di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale”.

In questo modo, non si determina lo scioglimento “automatico” delle società di capitali previsto dal n. 4) del primo comma dell’art. 2484 c.c. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale.

  • Cooperative

Nelle cooperative, non si applica l’art. 2545-duodecies c.c. per la perdita del capitale:

  • 2545-duodecies c.c.- Scioglimento

Comma 1

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

 

Limite temporale dei rimedi

Il comma 2 dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate prima dalla Legge di bilancio per il 2021 e ora dal decreto “Milleproroghe”, consente alle società di posticipare al quinto esercizio successivo il termine per agire.

Pertanto, l’assemblea che approverà il bilancio 2026, nella primavera 2027, dovrà decidere le sorti della società, eventualmente riducendo il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Le perdite 2021, così come avvenuto nel vigore della precedente normativa per quelle del 2020, dovranno essere “targate” in nota integrativa, per distinguerle, con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Come lo scorso anno, si pone il tema di determinare il perimetro delle perdite “emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021ovvero se sia possibile comprendere in tale locuzione a tecnica anche quelle antecedenti al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, quali quelle del 2020 o di esercizi precedenti.

Prendendo a riferimento le argomentazioni relative alle perdite del 2020, si segnalano diverse prese di posizione dottrinali.

In particolare, la tesi più restrittiva è quella adottata dalla circolare 29 gennaio 2021, prot. n. 26890 del MISE, a commento dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020, ove si sostiene che:

La nuova e più ampia formulazione sembra offrire una indicazione più precisa degli intenti del legislatore.

Il riferimento, in primo luogo, alle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, anziché alle “fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [del 31 dicembre 2020]” sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020).

Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.).

Va evidenziato, d’altra parte, che la nuova formulazione sembra disegnare un percorso più flessibile per la gestione, da parte delle società interessate, delle perdite dalla stessa contemplate. Lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite in questione, infatti, alla data dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025 non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata, rispetto a detta data, ad assumere le determinazioni previste dalla Legge.

Ove, pertanto, le società decidano (con delibera assembleare) di avvalersi della possibilità prevista dal comma 3 della norma in esame (“può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2”), ad avviso della scrivente, non risulta comunque alle stesse impedita, anticipatamente rispetto a tale termine, l’adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., oppure, in alternativa alle stesse, la rilevazione dell’intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484 , n. 4, c.c.

Circa tale ultimo aspetto (accertamento della causa di scioglimento), sembra possibile rilevare quanto segue.

L’art. 2485 del codice civile rimette, come noto, l’accertamento in questione alla competenza degli amministratori della società.

Nel contempo, come detto, la nuova formulazione dell’art. 6 cit. prevede, al comma 3, che la decisione di rinvio (che rende temporaneamente inoperativa la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4) spetti all’assemblea.

Sembra doversene dedurre che l’eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine indicato al comma 2 della norma in esame, ad opera degli amministratori, potrà avvenire solo previo consenso (implicito od esplicito) dell’assemblea stessa, da richiamarsi nell’atto di accertamento medesimo.”.

Di diverso avviso, invece, Assonime e il Notariato. In particolare, Assonime, con la circolare 25 febbraio 2021, n. 3, propende per un’applicazione estensiva, pur nel dubbio, della norma sul riporto delle perdite.

La massima n. 196 del Consiglio notarile di Milano statuisce che:

MASSIMA

 

Per “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.L. n. 23/2020 (convertito con Legge n. 40/2020), come modificato dall’art. 1, comma 266, della Legge n. 178/2020, si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte. Pertanto, in relazione a tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c. resta fermo l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi dell’art. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., sia nei casi in cui anche a seguito di tali perdite il patrimonio netto resti superiore al capitale minimo previsto dalla Legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto divenga inferiore al capitale minimo previsto dalla Legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.).

Sono pertanto legittime e possono essere iscritte nel Registro delle imprese, sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, nella misura in cui tali perdite persistano, anche qualora ad esito dell’aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.). Parimenti dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili.”.

Secondo lo Studio n. 88-2021/I del Consiglio nazionale del Notariato, la nozione di “perdite emerse” nell’esercizio di riferimento va:

ricavata tenendo conto di tutte le perdite rilevate in bilancio, comprese dunque quelle portate a nuovo da esercizi precedenti (qualora ciò sia avvenuto legittimamente), al netto di eventuali riserve in grado di assorbirle. In questo modo si tiene conto dell’intento del legislatore (chiaramente palesato con la prima stesura dell’art. 6 in commento) di volere considerare non solo le esigenze delle imprese che si trovano a fronteggiare perdite del tutto imprevedibili per lo scoppio della pandemia, ma anche di quelle alle prese con difficoltà di reperimento di capitali, per la peculiare situazione dei mercati. Inoltre, accogliendo questa soluzione si consente di computare, per le imprese aventi esercizi non coincidenti con l’anno solare, anche le perdite prodottesi durante i primi mesi del 2020, in particolare durante il primo lockdown, caratterizzato dalla produzione di perdite elevate e del tutto inattese, per l’improvvisa sospensione di un elevato numero di attività economiche. Le perdite di cui all’art. 6 del D.L. n. 23/2020 non sono computate unicamente ai fini della norma emergenziale citata, che consente di posticipare gli obblighi di ricapitalizzazione, mentre di esse si terrà normalmente conto in tutte le altre circostanze in cui viene in questione, normativamente, l’effettiva entità del patrimonio netto. Il legislatore, in definitiva, introduce una disciplina di maggior favore per le imprese, concedendo - alle società che decidano di avvalersi di tale possibilità, alla luce della ponderazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria – un maggiore lasso temporale per procedere agli adempimenti dovuti in caso di perdita rilevante del capitale, ma non incide in via generale sul sistema del capitale sociale.”.

Da segnalare la massima T.A.1 del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, che, in relazione alle perdite oggetto di sospensione, prende in considerazione le “perdite di esercizio”, ossia il risultato economico negativo di un singolo esercizio sociale (quello ritenuto “anomalo” a causa dell’emergenza Covid-19), al lordo di eventuali riserve in grado di compensarlo o ridurlo, e non le “perdite di capitale”.

Il criterio di attivazione della norma è “economico” e non più “patrimoniale”.

A quanto sopra consegue che l’entità delle perdite oggetto di “sterilizzazione” in forza della disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020 …, è quella complessiva che emerge dal conto economico del bilancio relativo all’esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020 (voce 21 ex art. 2425 c.c.), come anche riportata alla voce IX del passivo dello stato patrimoniale di detto bilancio, e non solo quella parte di esse che incide sul capitale nominale in quanto non assorbita da eventuali riserve di patrimonio.”.

In altri termini l’art. 6 del D.L. n. 23/2020 prevede la disapplicazione degli obblighi civilistici con riferimento alle perdite “emerse” nell’esercizio.

Riprendendo l’esempio del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, “una società per azioni con capitale di Euro 90.000 che avesse chiuso l’esercizio 2019 con un patrimonio netto contabile di Euro 150.000 (per la presenza di riserve per Euro 60.000) e l’esercizio 2020 con un patrimonio netto contabile di Euro 40.000 (a causa di perdite di esercizio maturate prima del 9 aprile 2020 per Euro 100.000 e dopo tale data per Euro 10.000), per effetto della disposizione contenuta nella versione originaria dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020 non avrebbe avuto l’obbligo di ridurre il capitale sociale nominale ad Euro 40.000, dunque per Euro 50.000 (per poi aumentarlo al minimo di Legge), in quanto le perdite che non avrebbero assunto rilievo sarebbero state tutte quelle complessive, non assorbite dalle riserve, in grado di intaccare il capitale sociale nominale, ossia l’intero importo di Euro 50.000 e non quello di Euro 10.000 maturato nel periodo di sospensione (perdite totali Euro 110.000 - riserve Euro 60.000 = perdita netta sospesa Euro 50.000).”.

Così argomentando, si può legittimamente sostenere che le perdite del 2020, così come quelle del 2021, debbano essere “targate” nel bilancio e possano essere singolarmente sospese fino, rispettivamente, al 2025 e al 2026.

 

 

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