Con la nota 28.3.2022 n. 573, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni con riguardo alla nuova applicazione, accessibile dal 28.3.2022 su "Servizi Lavoro" ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE, che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale ex art. 13 del DL 146/2021. In particolare, l'INL illustra: i) alcuni aspetti peculiari del nuovo format della modulistica da utilizzare per l'inoltro telematico della comunicazione preventiva (ad es. elementi identificativi del prestatore e dell'utilizzatore, data di inizio della prestazione, durata della stessa, ecc.); ii) il regime intertemporale, al fine di regolare il passaggio dalle precedenti modalità di assolvimento dell'obbligo (invio della comunicazione tramite email).
In particolare, tale modalità resterà ancora utilizzabile fino al 30.4.2022 in parallelo con la nuova procedura, mentre dall'1.5.2022 l'unico canale valido per assolvere all'obbligo di comunicazione sarà quello telematico, utilizzando il nuovo format.
Con la nota 28.3.2022 n. 573, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni circa la nuova applicazione, accessibile dal 28.3.2022 su "Servizi Lavoro", che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale ex art. 13 del DL 146/2021.
Obbligo di comunicazione preventiva all’INL
L'art. 13 co. 1 lett. d) del DL 21.10.2021 n. 146 (conv. L. 17.12.2021 n. 215) ha sostituito l'art. 14 del DLgs. 9.4.2008 n. 81, introducendo l'obbligo di preventiva comunicazione all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali.
La disposizione è finalizzata ad assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale e, prima di tale intervento, la comunicazione era esclusa.
1. Modalità e contenuto della comunicazione all’INL
La nuova applicazione, disponibile dal 28.3.2022 sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e accessibile ai committenti tramite SPID e CIE, consente di:
I dati da inserire sono gli stessi già evidenziati con la nota INL n. 29/2022, ossia:
Riguardo all'inserimento del termine entro il quale dovrà essere conclusa la prestazione lavorativa, il modello permette di scegliere tra le seguenti opzioni:
Qualora la prestazione non sia compiuta nell'arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
2. Periodo transitorio
Al fine di regolare il passaggio dalle precedenti modalità di assolvimento dell'obbligo (invio della comunicazione tramite e-mail) alla nuova procedura, l'INL chiarisce che la comunicazione in esame potrà ancora essere resa tramite e-mail fino al 30.4.2022, in parallelo con la nuova procedura. Dall'1.5.2022 l'unico canale valido per assolvere all'obbligo di comunicazione sarà quello telematico, utilizzando il nuovo format e, pertanto, non saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
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