Allo scopo di contrastare gli effetti economici della “crisi ucraina” il governo ha emanato una serie di provvedimenti che hanno dapprima istituito e successivamente potenziato ed ampliato i crediti d’imposta a beneficio delle imprese, per la parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale nei primi 3 trimestri del 2022.
Tali crediti potranno essere utilizzati esclusivamente mediante compensazione in F24 entro il 31.12.2022.
Si riporta di seguito un riepilogo delle tipologie di crediti d’imposta in essere e le modalità di calcolo degli stessi.
I crediti d’imposta relativi al consumo di energia elettrica e gas naturale si possono riepilogare come segue:
Le percentuali di credito d’imposta utilizzabili sono le seguenti:
Soggetti beneficiari |
I trimestre 2022 |
II trimestre 2022 |
III trimestre 2022 |
Imprese energivore |
20% |
25% |
25% |
Imprese non energivore |
- |
15% |
15% |
Imprese gasivore |
10% |
25% |
25% |
Imprese non gasivore |
- |
25% |
25% |
Si evidenzia che il credito d’imposta, per espressa previsione normativa, è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al trimestre di riferimento. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno essere presi in considerazione; in tali casi occorre che si faccia riferimento ai consumi effettivi relativi ai mesi oggetto di agevolazione indicati nelle fatture di conguaglio.
____________________________________________________________________________________
Si anticipa che con il prossimo D.L. "Aiuti-ter", approvato in data 16 settembre 2022 dal Consiglio dei Ministri e in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, verrà esteso, per i mesi di ottobre e novembre 2022, il riconoscimento dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Viene richiesto come per i precedenti crediti un incremento superiore al 30% del prezzo medio della componente energia o gas del terzo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. In particolare, in base alla bozza del decreto viene riconosciuto:
____________________________________________________________________________________
1.1 Crediti d’imposta per il consumo di energia elettrica
I crediti d’imposta a sostegno dei consumi effettivi di energia elettrica nei primi tre trimestri del 2022 possono suddividersi in crediti verso imprese energivore e crediti verso soggetti diversi da energivore.
a) Credito d’imposta imprese “energivore”
Tali crediti sono destinati ai soggetti a forte consumo di energia aventi i requisiti di cui all'art. 3 del D.M. del 21 dicembre 2017 e, contestualmente, iscritte all'elenco CSEA di cui all'art. 6 co. 1 del sopracitato Decreto Ministeriale. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto già indicato nella circolare n. 7 del 29 marzo 2022.
Ai fini dell’agevolazione i soggetti sopra descritti, devono aver subito un incremento significativo, superiore al 30% del costo medio dell’energia elettrica per KWh, al netto delle imposte e di eventuali sussidi.
Detto incremento, più nello specifico, è calcolato confrontando come segue:
b) Crediti d’imposta per imprese diverse dalle “energivore”
Alle imprese diverse dalle “energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta sulla spesa sostenuta per l’acquisto, comprovato mediante la relativa fattura, della componente energetica effettivamente utilizzata:
Le imprese diverse dalle “energivore” possono richiedere il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il secondo e il terzo trimestre dell'anno 2022, direttamente per PEC al proprio fornitore, se è lo stesso fornitore presente nel primo trimestre dell'anno 2019.
Per una migliore comprensione della modalità di calcolo del credito d’imposta si allega alla presente, il file di calcolo Excel, le cui celle in azzurro dovranno essere compilate sulla base di quanto riportato nella presente circolare.
1.2 Crediti d’imposta per il consumo di gas naturale
Con riferimento al consumo effettivo di Gas Naturale, il novero dei benefici introdotti comprende: il credito d’imposta per imprese “gasivore” e il credito d’imposta per imprese diverse dalle imprese “gasivore”.
Il credito spetta per la spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici). In particolare si tratta della "spesa per la materia gas naturale", vale a dire i costi della componente "gas", rimanendo così esclusi a titolo esemplificativo:
a) Credito d’imposta per imprese “gasivore”
Il credito d’imposta per imprese a forte consumo di gas è destinato alle imprese che congiuntamente:
Il credito d’imposta spetta ai sopra citati soggetti:
b) Credito d’imposta per le imprese diverse dalle “gasivore”
Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, è riconosciuto un credito d’imposta sulla spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici):
Le imprese diverse dalle “gasivore” possono richiedere il calcolo dell'incremento di costo della componente materia gas naturale e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il secondo e il terzo trimestre dell'anno 2022, direttamente per PEC al proprio fornitore, se è lo stesso fornitore presente nel primo trimestre dell'anno 2019.
Per una migliore comprensione della modalità di calcolo del credito d’imposta si allega alla presente, il file di calcolo Excel, le cui celle in azzurro dovranno essere compilate sulla base di quanto riportato nella presente circolare.
Di seguito una tabella riepilogativa relativa alle caratteristiche dei crediti citati:
I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:
La seguente tabella riepiloga i codici tributo da utilizzare.
Soggetti beneficiari |
I trimestre 2022 |
II trimestre 2022 |
III trimestre 2022 |
Imprese energivore |
6960 |
6961 |
6968 |
Imprese non energivore |
- |
6963 |
6970 |
Imprese gasivore |
6966 |
6962 |
6969 |
Imprese non gasivore |
- |
6964 |
6971 |
Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d'imposta:
***