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Fringe Benefit - Innalzamento soglia di esenzione a 3.000 euro per 2022

L'art. 3 del D.L. n. 176 del 18/11/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha aumento la soglia di detassazione fiscale e contributiva dei Fringe Benefit da 600 a 3.000 euro per il solo periodo d’imposta 2022. Si ricorda che già il decreto Aiuti-Bis n. 142/2022 aveva modificato il limite di detassazione dei fringe benefit a favore dei lavoratori dipendenti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51 comma 3 del TUIR, innalzando la soglia da 258,23 a 600,00 euro.

 

  1. Fringe Benefit

Con il termine "Fringe Benefit" ci si riferisce ad un insieme di vantaggi erogati dal datore di lavoro nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente in aggiunta al compenso contrattualmente previsto per la prestazione lavorativa. Tali vantaggi sono costituiti da beni o servizi e possono essere fruiti dai dipendenti in forma gratuita o a un prezzo di favore, in conformità con quanto previsto dai contratti collettivi o per effetto di liberalità concesse dall'azienda a titolo di riconoscimento di meriti o di incentivi alla produttività.

All’interno dei beni ceduti si possono perciò includere:

  • il valore convenzionale del fringe benefit auto;
  • il valore imponibile dei prestiti aziendali;
  • la rendita catastale per alloggio aziendale;
  • i premi assicurativi extra professionali;
  • i welfare contrattuali;
  • alloggio dato in uso ai dipendenti;
  • autovettura concessa ad uso promiscuo;
  • buoni benzina;
  • buoni spesa;
  • prestiti ai dipendenti;
  • pacco natalizio;
  • polizze assicurative extraprofessionali;
  • utenze per uso domestico (acqua, energia elettrica e riscaldamento) per il solo anno 2022.

 

  1. Determinazione del valore dei fringe benefit

Ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR, il valore in denaro dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro a favore del lavoratore dipendente o al coniuge o ai suoi familiari è determinato in base al criterio del valore normale di cui all'art. 9 del TUIR.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti il valore normale, ossia del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.

2.1 Tassabilità ed esenzione per il lavoratore dipendente

Ai sensi dell'art. 51 co. 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Nella prassi dell'Amministrazione finanziaria con il termine fringe benefit vengono proprio individuati i beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro.

L’art. 51 del TUIR stabilisce inoltre che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta. Tale limite di esenzione, specificatamente per il periodo d’imposta 2022, è stato innalzato dapprima ad Euro 600 ed infine a Euro 3.000.

L’esclusione dal reddito di lavoro dipendente sia ai fini fiscali sia dalla base imponibile contributiva avviene sul:

  • valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti
  • ed, esclusivamente per l’anno 2022, alle somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Per il calcolo del limite fissato di esenzione fiscale e contributiva si specifica che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (in tal caso 12.01.2023). Infatti, in base al principio di cassa, che presiede alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore.

Inoltre in caso di ricorso ai voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

La nuova soglia di esenzione dei Fringe benefit si affianca a quanto già disposto dal Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina), il quale prevede la possibilità per i datori di lavoro, solo per l’anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200,00 per lavoratore.

Si potrà, quindi, riconoscere a ogni singolo lavoratore un valore complessivo di benefit di 3.200,00 euro di cui 200,00 euro per buoni benzina (Decreto Ucraina) e 3.000,00 euro (Decreto Aiuti-bis-e quater) per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi ulteriori buoni benzina) e comprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al limite imposto.

Nel caso, invece, siano già stati erogati Fringe benefit prima della modifica normativa (art. 3 del D.L. n. 176 del 18/11/2022) e siano stati tassati, in quanto superiori al limite precedentemente imposto (600 euro), si specifica che in sede di conguaglio, ossia entro il 28.02.2023 (art. 23 del Dpr 600/73), dovranno essere scomputate le imposte e i contributi eventualmente già versate e non dovute.

2.2 Deducibilità per il datore di lavoro

La deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente in capo al datore di lavoro che svolge attività d’impresa, l’art. 95 primo comma del TUIR, dispone che esse sono integralmente deducibili e comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità, fatta salva la limitazione alla deducibilità per effetto del primo comma dell’art. 100 del TUIR. Quest’ultima disposizione riguarda la deducibilità delle spese relative a opere e o servizi a favore dei dipendenti, purché siano utilizzati dalla generalità dei dipendenti o di loro categorie, ed il corrispondente costo sia sostenuto per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria o culto.

La deducibilità delle somme corrisposte a titolo di liberalità nei confronti dei lavoratori dipendenti è sottoposta perciò alla seguente disciplina:

  1. le spese relative ad opere e servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di lavoratori dipendenti per le finalità di cui al primo comma dell’art. 100 del TUIR, sono deducibili nel limite del 5 per mille del costo del lavoro;
  2. le erogazioni liberali, in generale, diversa da quelle precedenti, sono integralmente deducibili.

Rispetto al principio generale, in deroga alla previsione di cui al primo comma, sono individuati dei limiti alla deducibilità di alcune categorie di spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Nello specifico il secondo comma dell’art. 95 del TUIR, dispone che sono limitatamente deducibili i:

  • canoni di locazione, anche finanziaria, e spese relative al funzionamento di strutture recettive, fatta eccezione per quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea;
  • canoni di locazione, anche finanziaria, e spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti.

Sono inoltre definiti dei limiti di deducibilità per i rimborsi delle spese auto sostenute dal dipendente per viaggi di lavoro effettuate con un’auto di sua proprietà, noleggiata o di proprietà dell’azienda.

Le spese auto sono deducibili al 100% se l’autoveicolo è di proprietà del dipendente o noleggiato. In questo caso l’azienda potrà dedurre il costo interamente nel limite tariffario proposto dall’Aci in merito, per autoveicoli di potenza non superiore ai 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Nel caso in cui il dipendete utilizzi un’autovettura di proprietà dell’impresa, la deducibilità dei costi varia a seconda del tipo di utilizzo del veicolo, nello specifico:

Utilizzo del veicolo

Trattamento in capo al dipendente

Trattamento in capo all'impresa

Uso promiscuo

Fringe benefit pari al 30% del costo chilometrico "convenzionale" desunto dalle Tabelle ACI

In caso di veicolo concesso per la maggior parte del periodo d'imposta, costi deducibili in misura pari al 70% (art. 164 co. 1 lett. b-bis) del TUIR)

Uso esclusivamente personale

Fringe benefit calcolato sulla base del valore normale del veicolo

Oneri per prestazioni di lavoro ex art. 95 del TUIR, deducibili dal reddito d'impresa in misura pari al compenso in natura concesso al dipendente

Uso esclusivamente aziendale

No reddito

Deducibilità nei limiti previsti dall'art. 164 del TUIR

 

  1. Utenze domestiche nel limite dei Fringe benefit

Per quanto concerne le utenze domestiche, novità introdotta dal Decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022), non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2022 e nel limite dei 3.000 euro, anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Per poter beneficiare della detassazione da fringe benefit le spese per utenze domestiche, in base a quanto specificato dalla Circolare n.35/E dell’Agenza delle Entrate, devono essere effettivamente sostenute e devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.

Il datore di lavoro dovrà acquisire:

  • il documento attestante l’utenza domestica (es. bolletta) pagata;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti il possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che contenga tutti i dati necessari per identificarli (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, la data e la modalità di pagamento);
  • un’ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal lavoratore che attesti che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche da parte di altri datori di lavoro nel caso di rapporti di lavoro part-time, ovvero dal coniuge o da familiare.

 

  1. Esenzione per i Fringe benefit riconosciuti anche agli amministratori

Si specifica che i compensi degli amministratori rientrano tra i redditi assimilati di cui all’art. 50 del TUIR, le cui regole di determinazione sono le stesse del reddito di lavoro dipendente. Pertanto, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’ interpello 25 gennaio 2019 n. 10, anche agli amministratori si applicano le regole dell’art. 51 comma 3 del TUIR

In particolare, per l’anno d’imposta 2022, si applica la possibilità di escludere dal reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche entro il limite complessivo di 3.000 euro.

Occorre considerare, inoltre, che ai fini della deducibilità del relativo costo per l’impresa il compenso degli amministratori deve essere preventivamente deliberato dall’assemblea dei soci, non essendo sufficiente che lo stesso sia indicato nel bilancio d’esercizio successivamente approvato dall’assemblea. Per tale ragione l’eventuale corresponsione di fringe benefit oltre al compenso già determinato, sarà necessario provvedere ad una nuova delibera.

Resta fermo che, nel caso in cui all’amministratore sia già concesso un fringe benefit (es. auto aziendale), e sia già stato tassato, in quanto superiore al limite precedentemente imposto (600 euro), nel limite della nuova soglia fissata a 3.000 euro, in sede di conguaglio dovranno essere scomputate le imposte e i contributi eventualmente già versati, in quanto compensi detassati dalla nuova disposizione (art. 3 del D.L. n. 176 del 18/11/2022).

 

  1. Risparmio d’imposta

Per concludere rispetto a quanto riportato nella presente circolare, si riporta di seguito un esempio di risparmio d’imposta qualora venisse erogato un Fringe benefit di 3.000 euro, così da evidenziare la convenienza per il datore di lavoro e il lavoratore dipendente.

Per datore di lavoro:

- risparmio contributivo INPS c/datore di lavoro: 3.000/100 x 28,5 = 855 euro

Per il lavoratore dipendente:

- risparmio contributi c/lavoratore = 3.000/100 + 9,19 = 276 euro

- risparmio imposte IRPEF c/lavoratore: (3.000-276)/100 x 23 = 626,52

 

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