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Decreto Aiuti quater: sintesi delle novità fiscali

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “Decreto Aiuti quater”, D.L. n.176/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2022, relativo a misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, e di contrasto alla crescente inflazione.

Il decreto prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall’extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia.

Di seguito si richiamano, in sintesi, le principali novità fiscali annunciate.

 

  • Proroga del credito d’imposta a favore delle imprese energivore e non, gasivore e non

I crediti d’imposta per energia elettrica e gas sono riconosciuti anche per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022, alle stesse condizioni previste dal D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti ter). Si ricorda, a tal proposito, che il Decreto Aiuti ter aveva tra l’altro esteso la spettanza del credito d’imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.

I crediti d’imposta previsti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30.06.2023, ferma restando la facoltà di cessione.

Inoltre, in relazione ai crediti d’imposta previsti per il terzo trimestre 2022 dal Decreto Aiuti bis (art. 6, D.L. n. 115/2022), viene previsto che anch’essi possono essere utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari ovvero dai cessionari, entro la data del 30 giugno 2023.

A pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, dovrà essere trasmessa, entro il 16.03.2023, un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 all’Agenzia delle Entrate (prima il termine era del 16.02.2023). È necessario attendere, a tal fine, apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

  • Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

Sono rideterminate, a decorrete dal 19 novembre 2022 fino al 31.12.2022 le aliquote di accisa di benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, GPL usati come carburanti, gas naturale usato per autotrazione.

Nello specifico, le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

L’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è invece stabilita al 5%.

In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dalla lettera a), numero 2), l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere, entro il 13 gennaio 2023, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti oggetto dell’agevolazione in esame giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022 (salvo non sia prorogata la riduzione delle aliquote).

 

  • Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette, rateizzazione delle bollette

Le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023.

Le imprese interessate dovranno formulare apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Le imprese che accederanno a questa forma di rateazione, potranno beneficiare di un tasso di interesse calmierato (che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Btp di pari durata) e potranno vedersi sottoporre un piano con un minimo di 12 rate fino ad un massimo di 36 rate mensili. È prevista la decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, a determinate condizioni (art.15 del D.L. n.50/2022) possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da SACE spa.

Questa misura richiede l’autorizzazione Ue, che, come noto, potrebbe richiedere anche qualche mese; si tratta quindi, presumibilmente, di una norma introdotta per anticipare una misura che sarà confermata, per tutto il 2023, dalla Legge di bilancio.

L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e non (art. 1 D.L. n. 175/2022 e art. 1 D.L. n.144/2022).

Prevista, inoltre, l’estensione delle garanzie Sace già previste con il decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022) e decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022).

 

  • Misure fiscali per il welfareaziendale – Fringe benefit

Limitatamente al periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 (in luogo del precedente limite di euro 600, introdotto dal Decreto Aiuti bis).

Per una puntuale argomentazione di tale misura si rimanda alla Circolare di Studio n.14 del 21.11.2022

 

  • Misure sul tetto al contante

Dal prossimo 1° gennaio 2023 il limite per la circolazione del contante passa da euro 1.000 ad euro 5.000.

 

  • Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

Per incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici, viene contestualmente introdotto un contributo per i commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi, per l’adeguamento degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in considerazione delle novità introdotte dall’articolo 18 D.L. 36/2022, che ha previsto la possibilità, per coloro che acquistano con metodi di pagamento elettronico, di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Detto contributi è riconosciuto sottoforma di credito d’imposta che sarà pari al 100% della spesa sostenuta, entro il limite di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l’anno 2023.

Il credito d’imposta va utilizzato in compensazione e non soggiace agli attuali limiti di compensazione (art. 1, c.53 Legge n. 244/2007 e art. 34 Legge n. 388/2000).

Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Le modalità attuative e per usufruire del credito d’imposta e il relativo regime di controlli necessarie per il monitoraggio dell’agevolazione, saranno definite da apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

  • Esenzione IMU settore dello spettacolo

Per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la seconda rata IMU per il 2020, per gli immobili, rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (art. 12).

 

  • Bonus autotrasporto

I contributi previsti dal decreto Aiuti ter (art. 14 D.L. n. 144/2022) destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

 

  • Modifiche alla disciplina sul superbonus: condomini e unifamiliari

Le novità più rilevanti in tema di superbonus, sono le seguenti e prevedono che:

- la percentuale di detrazione per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e dalle ONLUS, APS e OdV, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione la detrazione viene così riformulata: 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, 70% per quelle sostenute nell'anno 2024 e 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

- slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine ultimo per completare i lavori relati agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati; per i lavori su unità unifamiliari, ai fini della detrazione occorre essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento.

- per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro. Per il calcolo di tale reddito di riferimento occorre sommare i redditi complessivi, dell’anno precedente quello in cui si sostiene la spesa, del richiedente e, se presenti nel nucleo familiare, del coniuge (o convivente o unito civilmente) e dei familiari fiscalmente a carico. L’importo così ottenuto va diviso per un coefficiente che è pari a 1 se c’è solo il richiedente. Se c’è anche il coniuge/convivente/unito civilmente, al coefficiente si aggiunge 1; se c’è un familiare a carico si aggiunge 0,5; con due familiari si aggiunge 1; con tre o più familiari si aggiunge 2.

- per tutti i lavori in corso e per chi è in possesso di Cila alla data del 25 novembre 2022 (in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori deve essere adottata in data antecedente al 25 novembre 2022) continuerà a valere lo sconto massimo del 110%; lo stesso dicasi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

- stessa percentuale del 110% viene confermata per la ricostruzione delle abitazioni che ricadono all’interno del cratere sismico. Viene mantenuta l’agevolazione massima al 110%, per gli interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie, fino al 2025.

- per gli interventi rientranti nel Superbonus, i crediti d’imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura relativi a comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

 

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