Il Parlamento ha approvato la c.d. “Legge di Bilancio 2023”, Legge n.197 del 29 dicembre 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.303 il 29 dicembre 2022, la quale introduce numerose novità di carattere fiscale.
Di seguito si richiamano, in estrema sintesi, le principali novità fiscali introdotte, in materia di regimi semplificati, agevolazioni fiscali, di imposte dirette e crediti, di IVA e diritto fiscale internazionale.
A decorrere dal 01.01.2023 viene incrementato da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi e compensi per l’accesso e per la permanenza nel regime di favore.
La verifica del limite, dal 2023, è effettuata tenendo conto del nuovo valore e computando i ricavi ed i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.
Viene prevista l’esclusione automatica ed immediata dal regime forfetario nel caso in cui in corso d’anno i ricavi ed i compensi percepiti superano la soglia di 100.000 euro.
In tal caso, ai fini delle dirette l’esclusione rileva per il periodo in cui ricavi e compensi superano il limite, mentre ai fini IVA è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni che comportano il superamento di tale limite.
Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
L’applicazione di tale imposizione sostitutiva è irrilevante ai fini della determinazione degli acconti per il periodo d’imposta 2024: l’acconto dovrà essere calcolato come se il regime non avesse mai avuto applicazione.
Il reddito soggetto a tassazione sostitutiva rileva, invece, ai fini del calcolo delle soglie reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di benefici fiscali e non.
A decorrere dal 01.01.2023 le imprese possono essere ammesse al regime di contabilità semplificata nel caso in cui i ricavi percepiti in un anno intero non siano superiori a 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto la prestazione di servizi (in precedenza 400.000), ovvero 800.000 euro per le imprese che hanno ad oggetto altre attività (in precedenza 700.000 euro).
Vengono previste alcune eccezioni alle disposizioni temporali previste per la rimodulazione del 110% (progressivamente ridotto al 65% nell’anno 2025).
La riduzione dal 110% al 90% prevista per l’anno 2023 non si applica con riferimento alle seguenti tipologie di intervento:
Viene inoltre stabilito che alle ONLUS, agli ODV ed alle APS iscritte negli appositi registri il superbonus spetta anche per gli interventi trainati di installazione di impianti solari fotovoltaici installate in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi diversi dagli immobili sui quali sono realizzati gli interventi trainanti, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti a vincolo.
Viene prevista la proroga di alcune misure previste a favore dell’acquisto dell’abitazione da parte di soggetti under 36 tra cui l’accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparini”) fino al prossimo 31.12.2023.
Viene inoltre prorogato il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiori a 36 anni) con ISEE non superiore a 40.000 euro.
Viene estesa l’agevolazione prima casa prevista dal DL n. 73/21 agli atti stipulati fino al 31.12.2023, con previsione dell’esenzione dalle imposte d’atto ed un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, nonché nell’esenzione dell’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto la costruzione e la ristrutturazione degli immobili.
Viene riaperto fino al 31.12.2023 il termine di operatività della disciplina che consente la rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso.
La possibilità di rinegoziare il mutuo spetta ai mutuatari con attestazione ISEE non superiore a 35.000 euro, che non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.
La misura trova applicazione con riferimento ai contratti di mutuo ipotecario con tasso e rata variabile stipulati prima del 01.01.2023 e di importo originario non superiore a 200.000 euro, finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.
Per effetto della misura il mutuatario ha diritto ad ottenere l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati.
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono applicare le disposizioni agevolative a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2022.
Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2023 si trasformano in società semplici.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro (art. 52, c. 4, 1° periodo Dpr 131/1986).
In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’art. 9 Tuir, o, in alternativa, con l’applicazione dei moltiplicatori, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.
Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui all’art. 47, cc. 1 e 5-8 Tuir, relativi alla presunzione di distribuzione, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e relativo trattamento fiscale. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Le società che si avvalgono di tali disposizioni devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30.09.2023 e la restante parte entro il 30.11.2023, mediante il modello F24.
Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Specularmente alla precedente procedura, viene riproposta la misura dell’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale dal regime di impresa.
Il beneficio trova applicazione con riferimento alle estromissioni effettuate dall’01.01.2023 al 31.05.2023 e consiste nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa., calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali della citata imposta sostitutiva sono effettuati rispettivamente entro il 30.11.2023 e il 30.06.2024.
Gli utili e le riserve di utili non ancora distribuiti alla data del 1.01.2023, risultanti dal bilancio, dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati in società o enti esteri ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata la specifica opzione.
L’opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell’ambito dell’attività di impresa. I contribuenti assoggettati all’Ires possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9%, degli utili e delle riserve di utile.
I contribuenti assoggettati all’Irpef possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30%, degli utili e delle riserve di utile.
Le aliquote sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a 2 esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni, entro i 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20% e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata con l’aliquota ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta.
L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 167, c. 2 Tuir
L’opzione, che può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l’esercizio dell’opzione stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2022. Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31.12.2022. Non è ammessa la compensazione.
L’opzione è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022.
Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura ordinaria e ridotta.
Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell’entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all’imposta sostitutiva e diminuito dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.
L’opzione può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall’art. 168-ter Tuir (branch exemption).
Per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1.01.2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, c. 4, lett. a) Tuir, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 16%.
Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 448/2001 in tema di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni sono estese anche alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2023, applicando l’imposta sostitutiva del 16%.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15.11.2023.
Viene reintrodotto il beneficio sull’acquisto di abitazione di classe energetica A o B cedute da OICR immobiliari o dalle imprese costruttrici, pari al 50% dell’IVA pagata per l’acquisto e fruita sotto forma di detrazione, da ripartire in 20 quote costanti.
Il beneficio trova applicazione con riferimento agli acquisti effettuati entro il 31.12.2023.
Viene prorogato al 31.12.2023 il termine di applicazione dell’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per istanze, contratti e documenti presentati alla PA da parte di PF residenti o domiciliate e PG aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.
Viene prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite da personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione alimenti e bevande, applicabile alle mance percepite dai lavoratori del settore privato titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.
I lavoratori devono essere assunti da strutture ricettive e da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Il regime fiscale prevede che le somme destinate a tali lavoratori a titolo di liberalità, erogate anche attraverso mezzi elettronici e riversate ai lavoratori costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 5%.
L’aliquota si applica nel limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro ed è applicata dal sostituto d’imposta.
Le somme ricevute dai lavoratori sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e INAIL.
Viene ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato di cui all’art.1, c.182 della L. 208/2015, limitatamente ai premi ed alle somme erogate nell’anno 2023.
Viene riconosciuto, anche per il primo trimestre del 2023, un credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nella misura pari al 45% per le imprese energivore, al 35% per le imprese non energivore e del 45% per le imprese gasivore e non.
Viene previsto anche per il primo trimestre 2023 il riconoscimento di un credito alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, nonché alle imprese agro-meccaniche.
Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre e comprovato tramite relative fatture di acquisto.
Viene prorogato dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine per effettuare gli investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nell’allegato A annesso alla L.232/2016, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31.12.2022, e che antro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per tali investimenti il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Viene riproposto fino al 2024 il credito d’imposta previsto originariamente dalla legge n. 145/2018 per aumentare il riciclaggio di plastiche miste e scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani. Tale credito è pari al 36%, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Attraverso una modifica all’articolo 83 TUIR viene disciplinato che la semplificazione prevista, in presenza degli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.
Come noto la disposizione in commento determina il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell’esercizio in cui viene operata la correzione degli errori contabili, senza che sia necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo in cui è stato commesso l’errore.
Analoga modifica viene apportata all’articolo 8, comma 1 bis del DL n. 73/22 in materia IRAP.
Le norme si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22.06.2022 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2022).
Viene prorogato dal 31.10 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito per ricerca e sviluppo. Il riversamento potrà essere effettuato in unica rata entro il 16.12.2023, oppure in tre rate annuali da versare entro il 16.12.2023 / 16.12.2024 / 16.12.2025.
Con riferimento alla certificazione sulla qualificazione dell’attività di ricerca e sviluppo, viene ora stabilito che le certificazioni possono essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti non siano state già constatate con PVC (prima di tale modifica la certificazione era esclusa nel caso in cui fossero solo iniziati accessi).
Con riferimento alle imprese del mezzogiorno, viene disposta la proroga della misura maggiorata del credito.
Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.
Le imprese devono svolgere una delle attività riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e per i successivi 4 periodi di imposta.
Il credito per gli investimenti effettuati nel mezzogiorno e nelle ZES (zone economiche speciali) viene prorogato al 31.12.2023.
Le agevolazioni previste per le ZFU istituita nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 vengono prorogate al sesto periodo d’imposta successivo a quello in corso al 24.06.2017 (2023 per i soggetti solari).
Spettano a favore di imprese e professionisti l’esenzione da IRPEF ed IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU nel limite di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta, l’esenzione dall’IRAP nel limite di 300.000 euro annui l’esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella ZFU posseduti ed utilizzati per l’esercizio dell’attività, nonché l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per assicurazione obbligatoria infortunistica.
Viene rifinanziata la misura che prevede il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore di PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature.
Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 01.01.2022 al 30.06.2023 viene prorogato di ulteriori 6 mesi il termine per l’ultimazione degli investimenti, di norma di 12 mesi.
Viene prorogata l’esenzione dal reddito dei fabbricati e dall’IMU per gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a causa degli eventi sismici del 2016-2017 che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Per tali immobili i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità, e comunque fino all’anno d’imposta 2022 (qualora i fabbricati siano distrutti e ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici).
In materia IMU viene prevista l’esenzione fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre al 31.12.2023.
Con riferimento al credito sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI vien prevista la proroga del beneficio al 31.12.2023, nella misura del 50% ma con un massimo importo ampliato a 500.000 euro (in precedenza 200.000 euro).
Con riferimento al settore turismo, sono state definite le modalità di recupero di alcuni aiuti di stato erogati durante l’emergenza sanitaria, tra cui il fondo destinato alle agenzie di viaggio, ai tour operator, il fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive, fondo per fiere e congressi e fondo per la valorizzazione delle grotte.
Vien stabilita in via transitoria l’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas per combustione ad usi civili ed industriali.
La stessa aliquota trova applicazione anche con riferimento alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia” con consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 01.01 al 31.03.2023.
Viene introdotta l’aliquota del 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi del primo trimestre 2023.
Per l’anno 2023 alle cessioni di pellet si applica l’aliquota del 10%.
Il soggetto passivo Iva che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un por-tale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell’Economia(quali, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop),esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo Iva è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate
Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla L. 197/2022 attraverso apposite integrazioni del TUIR e degli artt. 5, 6, 7 e 10 del DLgs. 461/97.
A tali fini, per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologie analoga”.
Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre:
Secondo il nuovo co. 9-bis dell’art. 68 del TUIR:
Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.
Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.
Il monitoraggio fiscale ad opera degli intermediari finanziari si estende ora anche ai prestatori di servizi di portafoglio digitale sotto il profilo soggettivo, mentre sotto il profilo oggettivo viene esteso, appunto, alle cripto valute.
Con riferimento al quadro RW viene ora prevista l’indicazione di tali attività tra quelle oggetto di comunicazione.
Viene inoltre introdotta una procedura di regolarizzazione per l’omessa indicazione nel quadro RW e nella dichiarazione dei redditi delle cripto attività detenute fino al 31.12.2021.
La regolarizzazione comporta il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno nel caso in cui siano stati realizzati redditi nel periodo di riferimento, oltre ad una maggiorazione dello 0,5% a titolo di sanzioni ed interessi sul monitoraggio fiscale.
Se non sono stati conseguiti redditi, il contribuente potrà versare una sanzione ridotta dello 0,5% per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
A decorrere dal 01.01.2023 le cripto attività sono soggette all’imposta di bollo e all’IVAFE nella misura proporzionale del 2 per mille.
Viene data la possibilità, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto attività, di assumere il valore al 01.01.2023 in luogo di quello d’acquisto a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad imposta sostitutiva del 14%.
Viene reintrodotto il limite alla deducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati non cooperativi ai fini fiscali.
Viene disposto che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione con controparti residenti ovvero localizzate in paesi o territori non cooperativi sono ammesse alla deduzione nei limiti del valore normale.
La limitazione al “valore normale” non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
La lista, da ultimo aggiornata il 4.10.2022, ricomprende American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu.
In materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette a Iva applicata mediante inversione contabile, quando l’esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole, le relative disposizioni di “neutralità” non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione pari al 90%dell’ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore con la sanzione tra 250 euro e 10.000 euro, con riferimento all’imposta che non avrebbe potuto detrarre.
Viene introdotto il nuovo co. 1-bis all’art. 23 del TUIR, in forza del quale si considerano come prodotti in Italia dai non residenti i redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni in società ed enti anch’essi non residenti il cui valore deriva prevalentemente da beni immobili situati in Italia.
Viene introdotto il co. 5-bis all’art. 5 del DLgs. 461/97, secondo cui, in deroga all’esenzione prevista dal precedente co. 5, sono tassabili in Italia le plusvalenze realizzate in relazione a partecipazioni detenuti in società ed enti immobiliari da parte di qualsivoglia soggetto non residente.
Le nuove disposizioni non si applicano alle plusvalenze realizzate da:
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