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Le principali novità della Legge di Bilancio 2023 – Seconda parte

Il Parlamento ha approvato la c.d. “Legge di Bilancio 2023”, Legge n.197 del 29 dicembre 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.303 il 29 dicembre 2022, la quale introduce numerose novità di carattere fiscale.

Di seguito, si richiamano, in estrema sintesi, le principali e ulteriori novità di carattere fiscale, ovvero in materia di incentivi, agevolazioni, regimi agevolati e semplificati, accertamento e riscossione.  

 

  • Stralcio delle cartelle 

Con l'art. 1 co. 222 della L. 197/2022 è stato previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l'annullamento l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.

Considerato che la norma si riferisce specificamente agli "Agenti della Riscossione", si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali.

Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2015, che risultino non pagati al 31.3.2023. Siccome la norma fa riferimento all'affidamento del carico, non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, c. 529 L. 228/2012, che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli artt. 19 e 20 D.Lgs. 112/1999 in materia di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli e, fatti salvi i casi di dolo non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile

L'importo del debito residuo all'1.1.2023 fino a 1.000 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Sono esclusi dall'annullamento automatico:

  1. le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
  2. i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  3. le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  4. le risorse proprie tradizionali ex art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
  5. l'IVA riscossa all'importazione.

Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali, l'annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. Relativamente alle sanzioni, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell'art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora. Alcun annullamento opera per le sanzioni e gli importi relativi al rimborso spese delle procedure esecutive.

Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono stabilire di non applicare l'art. 1 co. 229 della L. 197/2022 con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023. Di ciò l'ente deve dare comunicazione all'Agente della riscossione entro il 31.1.2023 e nei propri siti Internet.

 

  • Definizione agevolata carichi affidati all’agente dal 01.01.200 al 30.06.2022 – Rottamazione dei ruoli

Fermo restando l’annullamento automatico delle cartelle fino a 1.000 euro, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui cediti previdenziali e le somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31.07.2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10%delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31.07.2023 e il 30.11.2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1.08.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo; non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo di cui all’art.19 Dpr 602/1973.

L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito Internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30.04.2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito Internet entro 20 giorni dal 1.01.2023; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 18 rate.

Nella dichiarazione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Entro il 30.04.2023 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

  1. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  2. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  3. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  4. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  5. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  6. il debitore non è considerato inadempiente nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta e ai fini della verifica della morosità da ruolo per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento da parte delle pubbliche Amministrazioni;
  7. si applica la disposizione di cui all’art. 54 D.L. 50/2017 che consente il rilascio del Durc a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.

Entro il 30.06.2023, l’agente della riscossione comunica, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito Internet dell’agente della riscossione.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  1. mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione;
  2. mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
  3. presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione:

  1. alla data del 31.07.2023 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione sono automatica-mente revocate;
  2. il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori per l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

  1. le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l’Iva riscossa all’importazione;
  2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art.16 del regolamento (UE) 2015/1589;
  3. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  4. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio.

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Possono essere estinti, secondo le disposizioni in esame, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese nei termini di legge ai sensi delle discipline relative alla rottamazione, rottamazione-bis, rottamazione-ter, saldo e stralcio.

A seguito del pagamento delle somme, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31.12.2028, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni e dei codici tributo peri quali è stato effettuato il versamento.

Le disposizioni si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di previdenza privati, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate e pubblicate nei rispettivi siti Internet istituzionali entro il 31.01.2023 e comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

 

  • Ravvedimento operoso speciale

Viene prevista la possibilità per il contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale tramite ravvedimento operoso speciale, ovvero una specifica procedura che consente di ridurre le sanzioni a 1/18 del minimo edittale con possibilità di versamento rateale (la prima rata dovrà essere versata entro il prossimo 31.03.2023).

Possono essere oggetto di ravvedimento tutte le violazioni riguardanti dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e a periodi d’imposta precedenti.

Il ravvedimento è precluso nel caso in cui non via sia stata già contestazione alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni previste dall’articolo 36 ter del DPR n. 600/73.

Sono ravvedibili le violazioni che riguardano le dichiarazioni ed i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, con esclusione degli oneri collegati alla compilazione del quadro RW.

Con riferimento alla dilazione dell’importo, viene prevista la possibilità di versare l’importo del ravvedimento in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo (con cadenza il 30.06 / 30.09 / 20.12 /31.03 di ogni anno).

Sempre entro il 31.03.2023 è necessario rimuovere l’inadempimento, pertanto – a titolo esemplificativo - è necessario presentare la dichiarazione integrativa.

 

  • Definizione avvisi bonari

Rientrano nella definizione gli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12 degli anni 2019, 2020 e 2021 a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia scaduto alla data del 01.01.2023, nonché quelli che verranno notificati al contribuente in data successiva al 01.01.2023.

Il contribuente che intende accedere alla definizione deve accettare tutti i rilievi e pagare nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata, in caso di dilazione, oppure l’intero importo richiesto per le imposte e i contribuenti previdenziali (oltre a interessi e altre somme), con versamento delle sanzioni in misura ridotta del 3%.

Ai fini del perfezionamento della definizione di tali avvisi è necessario che il versamento – da effettuare tramite F24 – sia tempestivo, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Con riferimento alla rateazione, l’importo può essere dilazionato fino a 20 rate trimestrali.

La definizione riguarda anche avvisi bonari ricevuti al 01.01.2023 per qualunque periodo d’imposta siano stati emessi, a condizione che il contribuente stia ancora pagando le somme avendo fruito della dilazione.

 

  • Definizione agevolata accertamenti con adesione

Viene prevista la possibilità di definire in via agevolata gli accertamenti con adesione con riduzione degli importi delle sanzioni ad 1/18 del minimo edittale, anziché ad 1/3.

La definizione può riguardare tutte le tipologie di reddito e qualsiasi fattispecie accertativa e la sua estensione si estende anche alle imposte indirette diverse dall’IVA.

L’adesione agevolata può trovare applicazione nelle seguenti ipotesi:

  1. avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023;
  2. avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023;
  3. avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023;
  4. avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023.

Valgono le regole generali quindi, in primo luogo, non si deve trattare di avvisi di accertamento preceduti dall'invito a comparire di cui all'art. 5 del DLgs. 218/97, in cui l'adesione non è fattibile.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo.

La dilazione può essere effettuata in massimo venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali.

 

  • Definizione avvisi di accertamento

Ai sensi dell'art. 1 co. 180 della L. 197/2022, "Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate".

L’acquiescenza si concretizza con il versamento degli importi scaturenti dall'atto, tenendo conto delle riduzioni di sanzioni calcolate sulla pena irrogata e non sul minimo. In ogni caso, l'ammontare delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi su ciascun tributo.

Tutti gli avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA e IRAP rientrano nell'acquiescenza. Per gli avvisi di liquidazione, essa è invece circoscritta alle casistiche dell'art. 15 del DLgs. 218/97 (ad esempio, disconoscimento delle agevolazioni prima casa).

Gli atti di accertamento e di liquidazione rientranti nell’ambito di applicazione della definizione sono i seguenti:

  1. di atti non impugnati e impugnabili all'1.1.2023;
  2. di atti notificati sino al 31.3.2023.

Deve trattarsi di atti ancora impugnabili all'1.1.2023. Quindi, non deve essere decorso, all'1.1.2023, il termine di 60 giorni per il ricorso.

La notifica del ricorso preclude l'acquiescenza.

Non è possibile computare la sospensione del termine per il ricorso di 90 giorni derivante dalla domanda di adesione ex art. 6 co. 2 del DLgs. 546/92. Trattasi pur sempre di un'acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97, che postula la rinuncia non solo al ricorso ma pure alla domanda di adesione.

L'art. 2 co. 5 del DLgs. 218/97 (a cui rinvia l'art. 15 del DLgs. 218/97), richiamato dall'art. 1 co. 179 - 185 della L. 197/2022 prevede che l'adesione ha effetto sui contributi previdenziali la cui base imponibile è la stessa delle imposte sui redditi, come i contributi INPS dovuti alle Gestioni Artigiani e Commercianti e alla Gestione Separata.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata, a pena di inefficacia dell'istituto, deve essere effettuato entro il termine per il ricorso. La dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali. Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.

 

  • Sanatoria errori formali

Viene prevista la possibilità di sanare gli errori formali, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commessi sino al 31.10.2022 con il versamento di una somma pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi entro il 31.03.2023 ed il 31.03.2024 in caso di rateazione delle somme.

Sono sanabili le irregolarità e le infrazioni la cui inosservanza non rileva sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, sul valore aggiunto e sull’IRAP, nonché sul pagamento di tali imposte ed è espressamente esclusa la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per l’emersione di attività patrimoniali e finanziarie richieste nel quadro RW.

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (5 anni) sono prorogati di 2 anni.

Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1.01.2023.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità di attuazione. 

 

  • Sanatoria avvisi di recupero

Per effetto dell'art. 1 co. 181 della L. 197/2022, "Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso".

Gli avvisi di recupero rientranti nell'art. 1 co. 181 della L. 197/2022 sono quindi ben delineati, dovendosi trattare, alternativamente:

  1. di atti non impugnati e impugnabili all'1.1.2023;
  2. di atti notificati sino al 31.3.2023;
  1. deve trattarsi di atti ancora impugnabili all'1.1.2023. Quindi, non devono essere decorsi, all'1.1.2023, i 60 giorni per il ricorso.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata, a pena di inefficacia dell'istituto, deve essere effettuato entro il termine per il ricorso. La dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali.

 

  • Regolarizzazione omessi versamenti di rate dovute per acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

Con l’art. 1 co. 219 – 221 della L. 197/2022 è stata introdotta la facoltà di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dei menzionati istituti deflativi o, se si tratta di conciliazione giudiziale, anche della totalità delle somme o della prima rata.

Affinché il contribuente possa regolarizzare gli omessi/carenti versamenti beneficiando della regolarizzazione è richiesto che all’1.1.2023 sia già decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto, a tale data, la cartella di pagamento o l’intimazione.

Regolarizzando il contribuente ottiene lo stralcio delle somme, ormai facenti parte del piano di dilazione, per sanzioni e interessi. Inoltre, evita gli effetti della decadenza dalla dilazione, primo fra tutti la sanzione del 30%.

La definizione si perfeziona a seguito dell’integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi.

L’importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di venti rate, senza possibilità di compensazione ex art. 17 del DLgs.241/97, scadenti al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

In caso di pagamento rateale la prima rata deve essere versata entro il 31.3.2023 e sulle successive maturano gli interessi legali.

 

  • Definizione delle controversie tributarie

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 1.01.2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell’art. 12, c.2 D.Lgs. 546/1992.

In caso di ricorso pendente iscritto nel 1°grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90%del valore della controversia.

In caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1.01.2023, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  1. a) del 40%del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di 1°grado;
  2. b) del 15%del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di 2°grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale ei n misura ridotta (40% o 15%), secondo le disposizioni di cui al punto precedente, per la parte di atto annullata.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del15%del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1.01.2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in 1°grado è stato notificato alla controparte entro la data del 1.01.2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

  1. le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’art. 2, par. 1, lett. A) delle decisioni 2007/436/CE,2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l’Iva riscossa all’importazione;
  2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art.16 del regolamento (UE) 2015/1589.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30.06.2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’art.8 D.Lgs. 218/1997, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1.04.2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30.06.2023, il 30settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla1ªsono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione.

Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30.06.2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Entro il 30.06.2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 1.01.2023.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.07.2023 e dentro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito della documentazione, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza incamera di consiglio se è stata fissata la data8 della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data del 1.01.2023 e il 31.07.2023.

L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31.07.2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Per i processi dichiarati estinti in quanto è stata presentata la documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di 60 giorni dalla notificazione.

La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatto salvo che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato anche in eccesso. Con uno o più provvedimenti della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione.

Resta ferma, in alternativa a quella nuova, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all’art.5 L. 130/2022.

Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31.03.2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

 

  • Conciliazione giudiziale agevolata

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, le controversie pendenti alla data del 1.01.2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, possono essere definite, entro il 30.06.2023, con l’accordo conciliativo fuori udienza (art.48D.Lgs. 546/1992). Tale0 conciliazione è quindi alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell'art. 1 co. 186 della L. 197/2022. Le controversie conciliabili sono quelle in cui è parte l'Agenzia delle Entrate sempre che riguardino atti "impositivi".

L'art. 1 co. 206 della L. 197/2022 ha previsto una conciliazione rafforzata per i processi pendenti all'1.1.2023. Non si tratta di definizione ad hoc ma di una ordinaria conciliazione giudiziale con alcune particolarità.

In caso di conciliazione agevolata le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, non avendo rilevanza se l'accordo venga stipulato nel primo o secondo grado di giudizio. Per il resto, sembrano valere le norme ordinarie, quindi gli interessi sono al 3,5% e l'estinzione avviene a spese compensate.

I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro i 20 giorni dalla stipula dell'accordo, che va sottoscritto entro il 30.6.2023.

La dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata.

Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.

Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

  1. le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l’Iva riscossa all’importazione;
  2. le somme dovute a titolo di recupero di aiutidi Stato ai sensi dell’art.16 del8 regolamento (UE) 2015/1589.


  • Rinuncia agevolata in Cassazione

I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all'1.1.2023 in Cassazione. In caso di rinuncia le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo. Ai sensi dell'art. 1 co. 213 e 215 della L. 197/2022:

  1. "il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 3 del presente articolo, di tutte le pretese azionate in giudizio";
  2. "la definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti".

Il pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.

Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:

  1. le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l’Iva riscossa all’importazione;
  2. le somme dovute a titolo di recupero di aiutidi Stato ai sensi dell’art.16 del8 regolamento (UE) 2015/1589.


  • Contrasto alle partite IVA fittizie 

Viene attribuito all'Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l'ufficio invita il contribuente a comparire di persona, per esibire le scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 14 e 19 del DPR 600/73.

Il contribuente è tenuto a dare prova dell'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA. Inoltre, a tale contribuente è contestualmente irrogata una sanzione pari a 3.000 euro, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. "cumulo giuridico".

La partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, in qualità di imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA. Tuttavia, al fine della riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di 3 anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro.

 

  • Dilazione avvisi bonari

Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti ai sensi degli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso stesso. In questo caso, le sanzioni del 30% sono ridotte, rispettivamente, a 1/3 oppure a 2/3.

Gli importi possono essere dilazionati ai sensi dell'art. 3-bis del DLgs. 462/97, in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario.

In base all'art. 1 co. 159 della L. 197/2022, viene espunto dall'art. 3-bis del DLgs. 462/97 il riferimento alle 8 rate, dunque la dilazione, a prescindere dall'importo, potrà sempre avvenire in 20 rate trimestrali.

 

  • Notifica atti di contestazione

Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 472/97, l'atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

In merito alle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un PVC, i termini dell'art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.

 

  • Compensazione debiti avvocati con crediti per gratuito patrocinio

Vengono ampliate le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti vantati per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ai sensi degli artt. 82 ss. del DPR 115/2002, estendendola ai contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali.

 

  • Notifica cartelle di pagamento e proroga termini

Per effetto dell'art. 25 co. 1 lett. a) del DPR 602/73, in caso di liquidazione automatica della dichiarazione la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Relativamente all'anno 2019 (modelli REDDITI, IVA e IRAP 2020) il termine decade quindi il 31.12.2023.

Grazie alla proroga dell'art. 1 co. 158 della L. 197/2022, si dispone lo slittamento di un anno, dunque al 31.12.2024.

 

  • Esenzione IMU immobili “occupati”

Viene introdotta una nuova esenzione a favore dei proprietari di immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici, ovvero di denuncia o iniziata azione giudiziaria penale in caso di occupazione abusiva.

 

  • IMU su immobili distrutti o inagibili

Viene prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31.12.2023, l’esenzione prevista per i fabbricati distrutti oppure oggetto di ordinanze di sgombero adottate entro il 30.11.2012 riferite ad immobili siti nei comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto colpiti dal sisma e individuati ai sensi del DM 01.06.2012.

 

  • Istituzione dell’ILIA

Viene istituita dal 01.01.2023 l’imposta locale autonoma applicabile, in luogo dell’IMU, agli immobili siti nei comuni del Friuli Venezia Giulia.

 

  • Contributo contro il caro bollette – Contributo di solidarietà temporaneo extra profitti per il 2023

È previsto il versamento di un contributo straordinario da parte delle imprese che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, importazione, distribuzione o vendita di energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, qualora almeno il 75% dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023 derivi dalle suddette attività.

Il contributo è calcolato applicando un'aliquota pari al 50% del reddito complessivo determinato ai fini IRES relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso all'1.1.2022 e versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2023. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2022.

Viene stabilito che il contributo straordinario contro il caro bollette previsto per il 2022, di cui all'art. 37 del DL 21/2022, è dovuto a condizione che almeno il 75% del volume d'affari dell'anno 2021 derivi dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.

Con riferimento alla base imponibile, è disposto che non concorrono alla determinazione della stessa:

  1. le cessioni e gli acquisti di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti;
  2. le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale.


  • Rinvio plastic tax e sugar tax

Viene differita l’applicazione delle disposizioni sul consumo dei manufatti con singolo impiego (plastic tax) e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) al 01.01.2024.

 

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