Scadenza |
Soggetto obbligato |
Tributo/ Contributo |
Adempimento |
09 giovedì |
Enti non commerciali, Soggetti titolari di partita IVA |
Domanda di agevolazione |
Termine finale, per imprese e lavoratori autonomi, per presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva: · relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on-line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati nell’anno precedente; · al fine di beneficiare dell’apposito credito d’imposta. La “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” è resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (presentata dall’1.3.2022 all’8.4.2022), sono stati effettivamente realizzati nel 2022 e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti |
16 giovedì |
Sostituti d'imposta |
Addizionali comunali IRPEF, Versamento |
Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili |
16 giovedì |
Sostituti d'imposta |
Addizionali regionali IRPEF, Versamento |
Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
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16 giovedì |
Datori di lavoro |
Contributi INPS lavoratori dipendenti |
Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente. Il contributo: · è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro; · è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale; · è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore). Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare |
16 giovedì |
Committenti di prestazioni di lavoro |
Contributi INPS Gestione separata |
Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: · committente (2/3); · collaboratore (1/3). Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore |
16 giovedì |
Artigiani, Commercianti |
Contributi INPS artigiani e commercianti |
Termine entro il quale versare la quarta rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito. Per gli artigiani, i contributi dovuti per l’anno 2022 sono stati fissati nella misura pari a: · 3.905,76 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni; · 3.710,84 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
16 giovedì |
Soggetti titolari di partita IVA in regime mensile |
IVA |
Liquidazione dell’IVA relativa al mese di gennaio e versamento dell’IVA a debito.
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16 giovedì |
Datori di lavoro |
Contributi INPS |
Termine entro il quale i datori di lavoro dovranno effettuare il pagamento dei contributi dovuti in seguito alle operazioni di conguaglio previdenziale relative all’anno 2022, effettuate nel mese di competenza “gennaio 2023”. Le operazioni di conguaglio permettono la corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione |
16 giovedì |
Sostituti d'imposta |
Imposta sostitutiva premi di produttività, Versamento |
Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa. Per le somme erogate nel corso dell’anno 2023, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%. Destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato: · con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati); · titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva: · le somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015; · nel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. L’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi |
16 giovedì |
Versamento Ritenute |
Ritenute alla fonte, Versamento |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR |
16 giovedì |
Versamento Ritenute |
Ritenute alla fonte, Versamento |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
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16 giovedì |
Versamento Ritenute |
Ritenute alla fonte, Versamento |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
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20 lunedì |
Imprese |
Contributo CONAI |
Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio telematico al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni. Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 3.000,00 euro annui può essere presentata un’unica dichiarazione annuale. È stata prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale ovvero 300,00 euro annui nell’ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni. Per le imprese importatrici con fatturato dell’anno precedente fino a 2 milioni di euro è stato introdotto un contributo forfettario, con dichiarazione entro il 30 settembre. Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI |
20 lunedì |
Committenti di prestazioni di lavoro |
Contributi ENASARCO |
Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre ottobre-dicembre. Il contributo si calcola su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto di agenzia, anche se non ancora liquidate. L’aliquota contributiva è pari a 17%, di cui: · 8,5% a carico del proponente; · 8,5% a carico dell’agente. Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo calcolato in base a specifici scaglioni di importi provvigionali annui. Sono previsti minimali contributivi e massimali provvigionali annui |
27 lunedì |
Soggetti titolari di partita IVA |
Elenchi INTRASTAT, IVA |
Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: · cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); · acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. Gli elenchi sono trasmessi: · con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; · con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente: · se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; · se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi. Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare |
28 martedì |
Imprese |
Contributo CONAI |
Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la domanda di rimborso per singolo materiale, in base alla procedura ordinaria ex post, relativa al 2022. I soggetti che durante l’anno hanno acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li hanno successivamente esportati o ceduti in esenzione a clienti esportatori, possono richiedere il rimborso del Contributo versato |
28 martedì |
Imprese |
Contributo CONAI |
Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la comunicazione dei nuovi plafond per il 2023, sulla base della procedura semplificata ex ante. I soggetti che esportano imballaggi o materiali di imballaggio possono richiedere preventivamente l’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI, determinando “ex ante” la quota di imballaggi che si prevede siano destinati all’esportazione. Tale plafond è stabilito sulla base delle risultanze del 2022 |
28 martedì |
Imprese |
Contributo CONAI |
Termine per i soggetti che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, per regolare contabilmente con CONAI il saldo annuale del contributo ambientale dovuto risultante dalla differenza tra le operazioni, distintamente per ciascun materiale di imballaggi assoggettati al medesimo livello contributivo |
28 martedì |
Soggetti titolari di partita IVA |
Imposta di bollo |
Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre ottobre 2022-dicembre 2022. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. |
28 martedì |
Artigiani, Commercianti |
Domanda all'INPS |
Termine per presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2023 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2022. L’agevolazione: · riguarda i soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario ex L. 190/2014; · consiste in una riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti. In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2022, l’agevolazione si applicherà anche nel 2023: · ove permangano i requisiti; · salvo espressa rinuncia del beneficiario |
28 martedì |
Soggetti titolari di partita IVA |
IVA |
Termine per inviare i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre. Con riferimento al quarto trimestre (ottobre-dicembre) la comunicazione può essere effettuata, alternativamente: · in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo); · all’interno della dichiarazione IVA annuale, in tal caso presentata anticipatamente, compilando il quadro VP del modello, il quale ha contenuto analogo all’omonimo quadro presente nella comunicazione delle liquidazioni. Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti: · alla presentazione della dichiarazione IVA annuale; · all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero. Sono esonerati, tra gli altri: · i soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA; · i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; · gli enti che operano in regime ex L. 398/91; · i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72 |
28 martedì |
Enti commerciali, Imprese, Società di capitali |
IRES |
Termine, per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica entro il 30.11.2022, per la redazione e sottoscrizione dell’inventario relativo all’esercizio precedente. Il libro degli inventari fornisce una rappresentazione periodica della situazione patrimoniale ed economica dell’impresa con i relativi risultati ed è composto da: · una sezione descrittiva, nella quale vengono evidenziate le attività e le passività relative all’impresa e dell’imprenditore estranee all’impresa medesima; · una parte valutativa, in cui si procede alla stima delle stesse, per poi chiudersi con il bilancio. Nell’inventario occorre, altresì, indicare: · la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore; · il valore attribuito a ciascun gruppo di beni con indicazione degli elementi che compongono il gruppo e la loro ubicazione. L’inventario dev’essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e, successivamente, ogni anno entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi |
28 martedì |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali |
IRES |
Termine per la stampa su carta delle scritture contabili relative al 2022. La tenuta con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, dei registri contabili è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. La stampa su carta delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi |
28 martedì |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali |
IRES |
Termine per concludere il processo di conservazione informatica dei documenti: · relativi all’anno 2022; · mediante l’apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. In generale, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi |
28 martedì |
Persone fisiche |
IRPEF |
Termine per concludere il processo di conservazione informatica dei documenti: · relativi all’anno 2022; · mediante l’apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. In generale, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi |