Nell’ambito delle iniziative introdotte della Legge di Bilancio 2023 (art. 1 co. 166 e ss. della L. 197/2022), è stata prevista una sanatoria delle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022. Con il Provvedimento n. 27629/2023 e successivamente con Risoluzione n. 6 del 14 febbraio 2023, sono stati disciplinati i contenuti e le modalità di fruizione della procedura di “Regolarizzazione delle violazioni formali”.
Tale procedura permette ai contribuenti ed anche a soggetti intermediari di sanare eventuali violazioni formali commesse anche in diversi periodi di imposta, a fronte del pagamento di un importo pari ad Euro 200,00 per ciascun periodo d’imposta.
Ambito oggettivo
Con la circolare n. 77/E del 3 agosto 2001 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che esistono le due seguenti tipologie di violazioni formali:
Tipologia Violazione |
Descrizione |
Sanzionabili |
Violazioni formali |
Non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo ma arrecano pregiudizio all’esercizio delle attività di controllo |
SI |
Violazioni “meramente” formali |
Non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e del tributo e non pregiudicando l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria |
NO |
La presente sanatoria è applicabile esclusivamente alle violazioni formali, che costituiscono anche le uniche infrazioni sanzionabili. Nello specifico possono beneficiare della procedura di regolarizzazione le seguenti violazioni:
A titolo esemplificativo possono essere oggetto di regolarizzazione le violazioni formali quali:
Sanzione |
Definizione |
Norma |
Dichiarazione Errata |
Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2) |
Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 |
Mancato/irregolare invio delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE) |
SÌ se l'imposta è stata correttamente assolta |
Art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 |
Fattura omessa o infedele (senza effetto sulla liquidazione del tributo) |
Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2) |
Art. 6 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 471/97 |
Fattura omessa o infedele per operazioni esenti, non imponibili, escluse (senza riflesso sulle imposte sui redditi) |
Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2) |
Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97 |
Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2) |
Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 |
|
Reverse charge omesso o irregolare |
Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2) |
Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97 |
Intrastat |
Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2) |
Art. 11 co. 4 del DLgs. 471/97 |
Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2) |
Art. 10 del DLgs. 471/97 |
|
Irregolarità nella contabilità |
Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2) |
Art. 9 del DLgs. 471/97 |
Dichiarazione di inizio attività, variazione e cessazione |
Sì (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2) |
Art. 5 del DLgs. 471/97 |
La regolarizzazione non è invece applicabile:
Modalità di perfezionamento della procedura di regolarizzazione
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Si specifica inoltre che è possibile avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Compilazione Modello F24
Gli anni accertabili da parte dell’Agenzia delle entrate attualmente, per cui sarebbe opportuno effettuare la sanatoria irregolarità formali, sono il 2017-2018-2019-2020-2021-2022 (solo fino al 31.10.2022).
Non è obbligatorio procedere alla regolarizzazione di tutti gli anni in quanto è facoltà del contribuente decidere di sanare solamente le violazioni relative ad un esercizio.
Di seguito si propone un’esemplificazione di compilazione del Modello F24 per ciascuno degli anni attualmente accertabili:
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
Anno 2022
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