Scadenza |
Soggetto obbligato
|
Tributo/ Contributo |
Adempimento |
17 aprile |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali comunali IRPEF |
Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili |
17 aprile |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali comunali IRPEF |
Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
|
17 aprile |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali comunali IRPEF |
Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
|
17 aprile |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali regionali IRPEF |
Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
|
17 aprile |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali regionali IRPEF |
Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
|
17 aprile |
Committenti di prestazioni di lavoro |
Contributi INPS Gestione separata |
Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: · committente (2/3); · collaboratore (1/3). Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente.
|
17 aprile |
Sostituti d'imposta |
Versamento ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi). Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili. La nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza. Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi. I sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta: · del 26% sugli interessi ed altri proventi; · del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti; · del 26% sugli altri redditi di capitale. Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale: · le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti; · le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti |
17 aprile |
Titolari di partita IVA in regime mensile |
Versamento IVA |
Liquidazione dell’IVA relativa al mese di marzo e versamento dell’IVA a debito.
|
17 aprile |
Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali |
Contributi INPS Gestione separata |
Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Per l’anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti: · 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; · 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; · 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
17 aprile |
Datori di lavoro |
Contributi INPS ex ENPALS |
Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (FPSP) |
17 aprile |
Datori di lavoro |
Contributi INPS lavoratori dipendenti |
Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente. Il contributo: · è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro; · è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale; · è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore). Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare |
17 aprile |
Sostituti d'imposta |
Versamento ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF). La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.: · non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte: in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni; · si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte: in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni.
|
17 aprile |
Sostituti d'imposta |
Versamento ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art.67 co. 1 lett. l) del TUIR |
17 aprile |
Sostituti d'imposta |
Versamento ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
|
20 aprile |
Imprese |
Contributo CONAI |
Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al I trimestre 2023. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: · annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; · trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro; · mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro. È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale |
20 aprile |
Imprese |
Contributo CONAI |
Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di marzo 2023. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: · annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; · trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro; · mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro. È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale |
26 aprile |
Titolari di partita IVA |
Elenchi INTRASTAT |
Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di marzo, in via obbligatoria o facoltativa.
|
26 aprile |
Titolari di partita IVA |
Elenchi INTRASTAT |
Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre gennaio-marzo, in via obbligatoria o facoltativa.
|
30 aprile |
Imprese |
Contributo CONAI |
Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la dichiarazione di “azienda esportatrice netta”, al fine di accedere alla prevista procedura semplificata. Per “esportatrici nette”, si intendono quelle aziende che in un determinato periodo (anno solare) hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio. L’azienda “esportatrice netta”: · si impegna a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all’esportazione; · è contemporaneamente esonerata dalla dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI per tutti gli imballaggi pieni importati e immessi sul territorio nazionale; · è comunque obbligata alla corresponsione del Contributo Ambientale per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti, secondo le procedure vigenti di applicazione, dichiarazione e versamento |
30 aprile |
Titolari di partita IVA |
Imposta di bollo |
Termine, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante SdI, per variare i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate, laddove il contribuente ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall’Amministrazione finanziaria, non risultino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo. L’Agenzia delle Entrate, infatti: · integra, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, le fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta; · mette a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato, mediante il servizio web presente all’interno dell’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, un “Elenco A”, non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, e un “Elenco B”, modificabile, contenente le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta, benché ne sorga l’obbligo. Il contribuente, o l’intermediario delegato, con riferimento al suddetto “Elenco B” può: · variare i dati comunicati; · integrare l’elenco, indicando gli estremi delle fatture elettroniche per le quali l’imposta risulta dovuta, ancorché le stesse non siano state individuate dall’Amministrazione finanziaria. In assenza di modifiche da parte del contribuente, le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate. Per quanto concerne il primo trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato, entro il 15 maggio, l’ammontare: · dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI nel periodo, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta; · delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente. Entro il 31 maggio il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta |
30 aprile |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone |
Definizione delle pendenze tributarie |
Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: · i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito; · consegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: · di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva; · di ogni tipo di interesse compreso nel carico; · degli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onera il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento; · dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza |