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Scadenziario di Aprile 2024

Scadenza

Soggetto obbligato

 

Tributo/

Contributo

Adempimento

16

aprile

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali comunali IRPEF

Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili

16

aprile

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali comunali IRPEF

Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

L’acconto dell’addizionale comunale è:

·        pari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;

·        trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre

16

aprile

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali comunali IRPEF

Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili

16

aprile

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali regionali IRPEF

Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta

16

aprile

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali regionali IRPEF

Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta

16

aprile

Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio

 

Contributi INPS Gestione separata

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore

16

aprile

Committenti di prestazioni di lavoro

Contributi INPS Gestione separata

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.

Il contributo è ripartito tra:

·        committente (2/3);

·        collaboratore (1/3).

Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore

16

aprile

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di marzo sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:

·        effettuate nell’esercizio di impresa;

·        oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.

Il condominio committente, in qualità di sostituto d’imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente.

La disciplina prevede inoltre che:

·        il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;

·        il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.

Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l’irrogazione di sanzioni poiché:

·        detta condotta non arreca alcun pregiudizio all’Erario;

·        la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute

16

aprile

Titolari di partita IVA in regime mensile

Versamento IVA

Liquidazione dell’IVA relativa al mese di marzo e versamento dell’IVA a debito.

 

16

aprile

Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali

Contributi INPS Gestione separata

Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore

16

aprile

Datori di lavoro

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.

Il contributo:

·        è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;

·        è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale;

·        è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).

Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare

16

aprile

Committenti di prestazioni di lavoro

Contributi INPS Gestione separata

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell’obbligo anche:

·        le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all’art. 37 del DLgs. 36/2021;

·        i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.

Per i co.co.co., l’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

L’aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:

·        24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);

·        25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.

Sono previste anche le seguenti agevolazioni:

·        le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;

·        fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro)

16

aprile

Sostituti d'imposta

Versamento imposta sostitutiva premi di produttività

Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.

Per le somme erogate nel corso dell’anno 2024, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.

Destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato:

·        con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);

·        titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva:

·        le somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;

·        nel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

L’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi

16

aprile

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di marzo sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).

La disciplina prevede che:

·        i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;

·        se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;

·        il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:

·        non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni);

·        si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).

L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti

16

aprile

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.

Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%

16

aprile

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di marzo sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

La disciplina prevede che:

·        i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;

·        se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;

·        il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo

16

aprile

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta

16

aprile

Titolari di partita IVA

Versamento IVA

Versamento della seconda rata del saldo IVA relativo al 2023, risultante dalla dichiarazione IVA 2024, qualora la prima rata sia stata versata entro il termine del 18.3.2024 (il termine ordinario del 16.3.2024, cadendo di sabato, slitta al lunedì successivo).

Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l’interesse annuo del 4% (0,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dal giorno effettivo di versamento, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).

Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre

20

aprile

Imprese

Contributo CONAI

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al I trimestre (gennaio-marzo) 2024.

La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

·        annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;

·        trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;

·        mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.

È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale

20

aprile

Imprese

Contributo CONAI

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di marzo 2024.

La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

·        annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;

·        trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;

·        mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.

È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale

22

aprile

Imprese

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Trasmissione telematica all’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate, da parte dei fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati, direttamente o tramite intermediario abilitato:

·        dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali;

·        effettuate nel trimestre gennaio-marzo

26

aprile

Titolari di partita IVA

Elenchi INTRASTAT

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di marzo, in via obbligatoria o facoltativa.

 

26

aprile

Titolari di partita IVA

Elenchi INTRASTAT

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre gennaio-marzo, in via obbligatoria o facoltativa.

 

29

aprile

Società di capitali

Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio

Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2023, per l’approvazione dei bilanci.

I bilanci chiusi al 31.12.2023 devono essere approvati, salvo che lo statuto non consenta il rinvio a 180 giorni, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale

30

aprile

Titolari di partita IVA

Dichiarazione IVA

Termine per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite intermediario abilitato (comprese le società del gruppo) della dichiarazione annuale IVA 2024, relativa al periodo d’imposta 2023, con la quale devono essere evidenziate le operazioni attive e passive effettuate, anche al fine di determinare:

·        la posizione IVA (debitoria, creditoria o in pareggio) complessiva del periodo (liquidazione annuale);

·        il volume d’affari realizzato nel medesimo periodo.

Viene redatta utilizzando, a seconda dei casi:

·      il modello di dichiarazione IVA “ordinario”;

·      il modello di dichiarazione IVA “Base”.

Gli eventuali crediti IVA per un importo superiore a 5.000 euro possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale, salvo esonero in base al regime premiale ISA

30

aprile

Imprese

Contributo CONAI

Termine per inviare al CONAI, in via telematica, la dichiarazione di “azienda esportatrice netta”, al fine di accedere alla prevista procedura semplificata.

Per “esportatrici nette”, si intendono quelle aziende che in un determinato periodo (anno solare) hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.

L’azienda “esportatrice netta”:

·        si impegna a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all’esportazione;

·        è contemporaneamente esonerata dalla dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI per tutti gli imballaggi pieni importati e immessi sul territorio nazionale;

·        è comunque obbligata alla corresponsione del Contributo Ambientale per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti, secondo le procedure vigenti di applicazione, dichiarazione e versamento

30

aprile

Titolari di partita IVA

Imposta di bollo

Termine, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante SdI, per variare i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate, laddove il contribuente ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall’Amministrazione finanziaria, non risultino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo.

L’Agenzia delle Entrate, infatti:

·        integra, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, le fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta;

·        mette a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato, mediante il servizio web presente all’interno dell’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, un “Elenco A”, non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, e un “Elenco B”, modificabile, contenente le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta, benché ne sorga l’obbligo.

Il contribuente, o l’intermediario delegato, con riferimento al suddetto “Elenco B” può:

·        variare i dati comunicati;

·        integrare l’elenco, indicando gli estremi delle fatture elettroniche per le quali l’imposta risulta dovuta, ancorché le stesse non siano state individuate dall’Amministrazione finanziaria.

In assenza di modifiche da parte del contribuente, le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate.

Per quanto concerne il primo trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato, entro il 15 maggio, l’ammontare:

·        dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI nel periodo, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta;

·        delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente.

Entro il 31 maggio il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta

30

aprile

Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone, Titolari di partita IVA

Versamento imposta di bollo

Termine, per i soggetti che utilizzano documenti o registri in forma informatica, diversi dalle fatture elettroniche, per il versamento in un’unica soluzione dell’imposta di bollo dovuta per il 2023 per la tenuta:

·        di repertori;

·        dei libri di cui all’art. 2214 co. 1 c.c.;

·        di ogni altro registro, se bollato e vidimato, di cui all’art. 16 lett. a) della tariffa Parte prima allegata al DPR 642/72, tenuti in modalità informatica.

Il tributo sui libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nella misura di 32,00 euro.

Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio

30

aprile

Titolari di partita IVA

IVA

Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario, il modello TR, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre gennaio-marzo 2024.