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Il Disegno di Legge di Bilancio 2018 ripropone la procedura di rivalutazione quote

Il Disegno di Legge di Bilancio, emanato dalla Camera dei Deputati, prevede all’art. 1 comma 569 la riapertura della procedura di rivalutazione del costo o del valore d’acquisto:

1. delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (qualificate e non qualificate);
2. dei terreni (edificabili o agricoli).

La finalità della procedura in esame è quella di consentire a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, di “rivalutare” il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018 beneficiando di una tassazione ridotta nell’eventualità di una loro cessione.

Infatti la convenienza della rivalutazione risiede nel fatto che, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sul valore di perizia, necessaria per fruire dell’agevolazione, è possibile evitare o ridurre la tassazione della plusvalenza generatasi dalla differenza tra valore iniziale e valore di cessione di partecipazioni e/o terreni.

Per beneficiare della procedura in esame il D.D.L. prevede l‘obbligo di versamento di un’imposta sostitutiva determinata applicando un’aliquota unica dell’8% sul valore delle partecipazioni e/o dei terreni sottoposti a rivalutazione.

La rideterminazione dei valori dei beni in argomento (partecipazioni e/o terreni) si considera valida a condizione che, entro il 30 giugno 2018, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere) rediga e asseveri la perizia di stima del terreno ovvero delle partecipazioni.

In particolare la perizia potrà essere rilasciata:
- per i terreni, da professionisti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili; da periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del R.D. n. 2011/1934;
- per le partecipazioni, da professionisti iscritti agli albi di dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nonché revisori legali dei conti; da periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Inoltre:
- nell’ipotesi in cui venga effettuata la rivalutazione di una partecipazione, il costo della perizia addebitato dal professionista:
a) è deducibile dal reddito d’impresa della società in quote costanti nell’esercizio della rivalutazione e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società;
b) incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci;

- nell’ipotesi in cui venga effettuata la rivalutazione di un terreno, il costo della perizia può essere portato ad incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente.

La perizia, insieme ai dati dell'estensore e al codice fiscale della società periziata, nonché delle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, devono essere conservati dal contribuente ed esibiti su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Procedura di versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva, dovuta nella misura dell’8%, dovrà essere versata:

- dal soggetto possessore della partecipazione (anche se la partecipazione è detenuta presso un intermediario) o del terreno;
- con il modello F24 e l’importo dovuto potrà essere compensato, in tutto o in parte, con crediti fiscali o contributivi disponibili;
- in un'unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo (prima rata 30 giugno 2018, seconda rata 30 giugno 2019 e terza rata 30 giugno 2020; in caso di rateazione saranno dovuti interessi nella misura del 3% annuo, a decorrere dal 30 giugno 2018).

Il perfezionamento dell’operazione di rivalutazione si verifica con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta entro il 30 giugno 2018 ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata entro la medesima data.

Si sottolinea che attualmente risulta ancora in corso l’iter parlamentare della Legge di Bilancio 2018 e che sarà cura dello Studio verificare l’eventuale modifica delle disposizioni sopracitate.