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Legge di Bilancio 2018: sintesi delle principali novità fiscali

  • Super-ammortamento e Iper-ammortamento: viene stabilito che:
  • super-ammortamento: ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dall’1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 se entro il 31.12.2018 il relativo ordine è accettato dal venditore e sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.

Sono esclusi i veicoli a deducibilità limitata ed i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, oltre a fabbricati e costruzioni e in qualsiasi caso i beni individuati dalla specifica disciplina.

  • iper-ammortamento: la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione, ai soli fini delle deducibilità IRES/IRPEF delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale secondo il modello “Industria 4.0” effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Si segnala l’incremento della gamma di beni il cui acquisto è agevolato con una maggiorazione del costo del 40% (software di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping dell’e-commerce, servizi digitali per la fruizione immersiva, gestione e coordinamento logistica ecc.).

  • Credito d’imposta per “formazione tecnologica”: viene introdotto un credito d’imposta del 40%, fino a un importo massimo di 300.000 euro annui, a favore delle imprese che sostengono costi del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire e consolidare le conoscenze tecnologiche.

Viene espressamente esclusa l’agevolazione a fronte delle attività di formazione prevista per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro o ad ogni altra normativa obbligatoria.

  •  Riallineamento dei valori delle partecipazioni: viene stabilito che la disciplina dell’affrancamento “speciale” per l’avviamento, i marchi e le altre attività immateriali “incorporati” nei maggiori valori delle partecipazioni di controllo incluse nel bilancio consolidato, siano applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia, tramite pagamento di un’imposta del 16%. 
  • Stabile organizzazione: vengono ridefiniti i criteri nazionali che disciplinano il concetto di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, mediante la modifica dell’art. 162 del DPR 917/1986. Al co. 2 della disposizione è aggiunta la lett. f-bis), che identifica una nuova fattispecie di stabile organizzazione, ed in particolare: “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”.

È, inoltre, sostituito il co. 4, stabilendo che, fermi restando i co. da 1 a 3, la dizione "stabile organizzazione" non comprende:

  1. l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, esposizione o consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
  2. la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, esposizione o consegna;
  3. la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;
  6. la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere g. da a) ad e).

Sarà cura dello studio predisporre un apposito approfondimento per maggiori dettagli. 

  • Web tax: viene introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, c.d. “Web tax”, applicabile a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di residenti nel territorio dello Stato indicati all’art. 23 co. 1 del DPR 600/1973, diversi dai soggetti che hanno aderito al regime forfetario o a quello dei contribuenti minimi, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

La nuova imposta, pari al 3%:

  • va applicata all’ammontare del corrispettivo dovuto per la singola transazione al netto IVA ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;
  • si applica nei confronti del prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare più di 3.000 transazioni;
  • è prelevata all’atto del pagamento del corrispettivo da parte del committente, con obbligo di rivalsa nei confronti del prestatore, salvo il caso in cui quest’ultimo indichi in fattura / altro documento da inviare con la fattura di non superare il predetto limite di 3.000 transazioni;
  • va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo.

La disciplina della “web tax” è efficace dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale, da emanarsi entro il 30.4.2018: conseguentemente, tale disciplina non può entrare in vigore prima dell’1.1.2019.

Sarà cura dello studio predisporre un apposito approfondimento per maggiori dettagli. 

  • Disciplina IRI: viene disposto che la disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI), introdotta dalla legge di bilancio 2017, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  • Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica: Viene confermata, in generale, l’agevolazione maggiorata al 65% per le spese di riqualificazione energetica sostenute fino al 31.12.2018. Fanno eccezione gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nonché le schermature solari la cui aliquota di detrazione viene diminuita al 50%. Si segnala, inoltre, l’estensione della detrazione del 65% alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 01.01.2018 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di 100.000 euro (al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%). Viene inoltre prevista l’estensione dell’agevolazione agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Si segnala, infine, la previsione di un’agevolazione maggiorata a favore delle spese di riqualificazione  energetica con riduzione del rischio sismico, con aliquota di detrazione dell’80-85% su un ammontare massimo di spesa di 136.000 euro. 
  • Detrazione per interventi di recupero edilizio e bonus mobili: iene confermata la proroga della detrazione del 50% sui lavori di recupero edilizio nella misura massima di spesa di 96.000 euro e la detrazione per le misure antisismiche, il cui ambito di applicazione, viene speVcificato, si estende a IACP, enti con medesima finalità e cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

Viene confermato il bonus del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio (viene introdotta la comunicazione  delle informazioni relative all’intervento all’ENEA). 

  • Bonus Verde: viene introdotta una nuova agevolazione che prevede una detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di 5.000 euro per unità abitativa sui lavori di sistemazione del verde e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (anche su parti comuni condominiali).

La fruizione è condizionata al pagamento delle somme tramite strumenti tracciabili ed il beneficio è suddiviso in 10 rate di pari importo

  • Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: viene riproposta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni alla data del 01.01.2018 da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. Viene fissato al 30.06.2018 il termine entro quale provvedere alla redazione e all’asseverazione della perizia, nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.6.2018: sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. 

  • Reddito da partecipazioni di soci non imprenditori: viene confermato l’assoggettamento a tassazione del 26% di tutte le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate. Di conseguenza è possibile compensare plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate. Le modifiche al regime delle plusvalenze “qualificate” trovano, applicazione ai redditi diversi realizzati dall’1.1.2019.

Viene, inoltre, confermata l’applicazione ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate dell’aliquota nsostitutiva del 26%. La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in  partecipazione indipendentemente dal valore dell’apporto, ossia sia a contratti “non qualificati” che    “qualificati”.

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall’1.1.2018, viene, tuttavia, prevista una disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni deliberate tra l’1.1.2018 e il 31.12.2022 relative ad utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017 si applicano le precedenti regole, e in particolare:

  • le riserve di utili maturate fino al periodo d' imposta 2007, sono rilevanti in capo al socio qualificato nella misura del 40%;
  • le riserve di utili maturate dal periodo d' imposta 2008 e fino al periodo d' imposta 2016, sono rilevanti in capo al socio qualificato nella misura del 49,72%;
  • le riserve di utili maturate nel periodo d' imposta 2017, sono imponibili in capo al socio qualificato nella misura del 58,14%;
  • per gli utili maturati a partire dal periodo d' imposta 2018 la tassazione in capo al socio qualificato avverrà nella misura secca del 26%.

Inoltre, le regole poc'anzi descritte rimangono valide a condizione che la distribuzione delle riserve maturate fino al 2017 sia deliberata entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022. 

  • Dividendi provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata: viene previsto che non si considerano provenienti da società residenti/localizzate in Stati “black list”:
  • gli utili percepiti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 maturati in periodi precedenti nei quali le società partecipate erano residenti/localizzate in Stati non presenti nell’elenco di cui al DM 21.11.2001;
  • gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31.12.2014 in Stati non “black list” percepiti in periodi in cui risultano verificate le condizioni ex art. 167, comma 4, TUIR, ossia il “livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”. 
  • Detrazione per carichi di famiglia: la soglia di reddito entro cui un figlio può essere considerato a carico fiscale (fino ai 24 anni) passa da 2.840,51 a 4.000 euro a decorrere dal 2019. 
  • Detrazione per polizze assicurative contro le calamità naturali: viene riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo. La disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall’1.1.2018.
  • Detrazioni per canoni di locazione degli studenti universitari: per il 2017 ed il 2018, la detrazione del 19%, per un importo non superiore a 2.633 euro, dei canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede, si applica anche agli iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un comune distante almeno 100 km dal comune di residenza e ai residenti in una zona montana ovvero disagiata e iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in comune distante almeno 50 km da quello di residenza
  • Detrazione per gli abbonamenti al trasporto pubblico: viene confermata la detrazione del 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e inter regionale per un importo non superiore a 250 euro. Viene previsto, inoltre, che non concorrono alla formazione del reddito le somme erogate o rimborsate per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale o interregionale del dipendente e dei familiari a carico. 
  • “Bonus 80 euro”: vengono ampliate le soglie di fruizione dell’agevolazione consistente nel credito di 80 euro mensili a favore dei lavoratori. A decorrere dal 2018 l’agevolazione potrà essere fruita in misura piena fino al raggiungimento di un reddito pari a 24.600 euro, ed in misura ridotta per i redditi compresi tra 24.600 e 26.600 euro
  • “Bonus nascite e adozioni”: viene previsto il riconoscimento del cd. “bonus bebé” anche per ogni figlio nato dal 01.01 al 31.12.2018 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. 
  • Lavoratori stagionali e deducibilità IRAP: viene prevista la deduzione piena ai fini IRAP di tutti i lavoratori stagionali, impiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. 
  • Indici sintetici di affidabilità fiscale: viene stabilito che gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9-bis del DL 24.4.2017, n. 50, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018. Pertanto, per il 2017, andranno ancora applicati gli studi di settore. 
  • Termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali: Si segnalano le seguenti modifiche al calendario degli adempimenti fiscali:
  • modello 730: il termine è fissato al 23.07 (in caso di presentazione diretta al sostituto 07.07). Professionisti abilitati e CAF devono attenersi ai seguenti termini: 06 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.06, 07.07 per le dichiarazioni presentate dal 23.06 al 30.06, 23.07 per le dichiarazioni presentate dal 01.07 al 23.07;
  • modelli REDDITI/IRAP/770: il termine è fissato al 10;
  • modelli CU: possono essere trasmesse entro il 10 se contengono redditi esenti o non inclusi nel Modello 730 precompilato;

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute: per le comunicazioni relative al secondo trimestre o al primo semestre, il termine è fissato al 30.09

  • Cedolare secca: viene confermata, per il biennio 2018-2019, la misura della cedolare secca sui contratti di locazione a canone concordato (o nei comuni ad alta tensione abitativa) nella misura del 10%
  • Imposta di registro: viene modificata la disciplina in materia di interpretazione degli atti. Si chiarisce che, per individuare la tassazione da applicare all’atto presentato per la registrazione, non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all’atto stesso o contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare (fatte salve le disposizioni in materia di abuso del diritto). 
  • Imposta di bollo: viene stabilito che per le copie dichiarate conformi, l’imposta di bollo, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale. L’imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all’originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento, nonché della relativa documentazione. 
  • Fatturazione elettronica: dal 01.01.2019 le cessioni di beni e prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia dovranno essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio (SDL) con esclusione dei contribuenti “minimi” e “forfetari”

Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dal 01.07.2018 relativamente alle:

  • cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • prestazioni rese da soggetti subappaltatori della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP/CIG.

Contestualmente viene prevista l’abolizione dello spesometro dal 01.01.2019. 

  • Scheda carburanti: a seguito dell’abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica. Ai fini della deducibilità del relativo costo/detraibilità gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate.

Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dal 01.7.2018

 A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di credito. 

  • Aliquote IVA: vengono sterilizzati gli aumenti delle aliquote Iva previste per il 2018 (da ultimo con DL n. 148/2017 e dalla relativa legge di conversione). 

Gli aumenti delle aliquote Iva vengono prorogati alle seguenti scadenze:

  • l’aliquota del 10% passerà al 11,5% dal 2019 e al 13% dal 2020;
  • l’aliquota del 22% passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021
  • IVA su incentivi di recupero del patrimonio edilizio: introdotta una norma di interpretazione autentica della disciplina dell’Iva agevolata (aliquota 10%) per le prestazioni aventi a oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, in forza della quale la determinazione del valore dei “beni significativi” deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. Inoltre, si stabilisce che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo. 
  • Gruppo IVA: viene modificata la disciplina del gruppo Iva per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018, ed in particolare:
  • le prestazioni di servizi a titolo gratuito si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti passivi ivi stabiliti;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all’estero si considerano come effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva costituito in un altro Stato membro, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva costituito nell’altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva costituito in un altro Stato membro nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo Iva costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
  • la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali (se le prestazioni sono effettuate senza corrispettivo, si applicano le disposizioni in tema di operazioni svolte senza corrispettivo). 
  • Sospensione dei modelli F24: viene prevista la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. 
  • Stipula atti societari: viene previsto che gli atti in materia di impresa familiare, o in caso di trasformazione, fusione scissione, nonché i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione possono essere stipulati con atto pubblico informatico. 
  • Società sportive dilettantistiche lucrative: le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie disciplinate dal titolo V del libro quinto del codice civile (società semplice, Snc, Sas, Spa, Sapa, Srl). Per tali soggetti riconosciuti dal Coni, l’Ires è ridotta alla metà (12%).

L’Iva ridotta al 10% è estesa ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l’attività sportiva, a titolo occasionale o  continuativo, in impianti gestiti da tali società.

I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni costituiscono redditi diversi, mentre quelli stipulati da società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

  • Incentivi all’occupazione giovanile: viene introdotto, a decorrere dalle assunzioni operate dal 01.01.2018, uno sgravio contributivo sulle assunzioni stabili a tempo indeterminato nella misura del 50% applicabile per un triennio (massimale 3.000 euro l’anno).

Possono beneficiare dell’agevolazione i datori di lavoro che assumono dipendenti che non abbiano compiuto i 30 anni (i 35 limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018) e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro.

L’agevolazione si applica anche in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, nonché in caso di conversione, successiva al 01.01.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

L’esonero è pari al 100% se vengono assunti giovani che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro o un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. 

  • Estensione del privilegio dei crediti dei professionisti: viene modificato il n. 2) dell’art. 2751-bis co. 1 c.c., ampliando l’ambito applicativo al contributo previdenziale integrativo e all’IVA, stabilendo pertanto che il privilegio generale sui mobili è riconosciuto ai crediti riguardanti “le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione”. 
  • Finanziamento dei soci delle cooperative: viene stabilito che l’art. 2467 c.c. non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale. Con delibera da adottare entro il 30.6.2018, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) definisce i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai seguenti criteri:
  • prevedere che l’ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse dei soci prestatori;
  • prevedere che, durante il periodo transitorio, il rispetto del suddetto limite costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all’ammontare risultante dall’ultimo bilancio approvato all’1.2018;
  • prevedere che, ove l’indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all’ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali sia coperto fino al 30% da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell’art. 2436 c.c., oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;
  • definire i maggiori obblighi di informazione e pubblicità cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati al punto precedente, al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
  • definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottare da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all’indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. 
  • ZFU: vengono prorogate le agevolazioni riconosciute alle imprese aventi sede principale o unità locale nelle zone colpite dai sismi del 2012 e del 2016. 
  • Acquisto plastica reciclata: viene riconosciuto un credito d’imposta del 36% delle spese sostenute dal 2018 al 2020, nel limite massimo di 20.000 euro, nel caso di acquisto di beni realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani. 
  • DSA: viene introdotta una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute (anche nell’interesse di familiari a carico) a favore di minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Le spese agevolabili sono quelle sostenute, a partire dal 2018, per l’acquisto di strumenti e sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, nonché di strumenti che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino l’apprendimento delle lingue straniere. Occorre un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i beni acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.  
  • Pagamento retribuzioni: viene stabilito, a decorrere dall’1.7.2018, il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della  retribuzione. 

  • “Bonus strumenti musicali”: viene prorogato per il 2018 il contributo una tantum pari al 65% del prezzo per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, riconosciuto agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi pre-accademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. a favore degli studenti iscritti ai licei musicali.  
  • Pagamento della PA: viene ridotto da 10.000 euro a 5.000 euro, a decorrere dal 1° marzo 2018, la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.  
  • Tributi regionali e locali: viene sospesa, anche per il 2018, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015. La sospensione non si applica: ai Comuni istituiti a seguito di fusione e a quelli in pre-dissesto o dissesto finanziario; nelle Regioni in situazione di disavanzo sanitario.  
  • CIGS: viene introdotta una nuova proroga per il 2018 relativa alla concessione di trattamenti CIGS per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. In particolare, viene stabilito che alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa che cessi il programma di riorganizzazione aziendale nell’ambito della concessione di un trattamento CIGS nel periodo dal 01.01.2018 ed il 30.06.2018, possa essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria in deroga fino al limite massimo di 12 mesi e in ogni caso non oltre il 31.12.2018. Viene stabilito che la concessione del trattamento è subordinata alla previa stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro con l’intervento del MISE, relativa al recupero occupazionale, ed in ogni caso la concessione è limitata all’importo delle risorse stanziate. 
  • Canone TV: viene estesa al 2018 la riduzione del canone tv per uso privato da 100 a 90 euro, già applicata nel 2017. 
  • Compensi da attività musicali e attività sportive dilettantistiche: viene elevato da 7.500 euro a 10.000 euro il limite dell’importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. 
  • Interessi passivi: i dividendi provenienti da società controllate estere sono esclusi dal risultato operativo lordo (Rol), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi.