Breaking News

Abolizione scheda carburante

Premessa

A partire dal 1° luglio 2018, salvo eventuali proroghe, verrà abolito l’utilizzo della “scheda carburante”. Infatti l’art. 1 comma 917 della Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che a partire da tale data i distributori di carburante, all’atto di cessione di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione, saranno obbligati all’utilizzo della fatturazione elettronica.

Ciò avrà delle rilevanti conseguenze sui soggetti IVA esercenti imprese, arti e professioni ad esclusione dei contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio (ex art. 27 co. 1 e 2 del d.L. n.98/2011) e nel regime forfettario (ex art. 1 co. Da 54 a 89, della L. 190/2014).

Dunque la possibilità di deduzione del costo sostenuto all’atto di acquisto di carburante e l’opportunità di detrarre la relativa IVA saranno subordinati all’effettuazione dei pagamenti mediante modalità tracciabili e con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante.

Inoltre i soggetti passivi IVA dovranno dotarsi di strumenti informatici idonei a consentire la ricezione delle fatture elettroniche, che potrà avvenire mediante diverse tipologie di canali.

1. Ambito oggettivo di applicazione

La circolare 8/E del 30 aprile 2018 ha confermato che a partire dal 1° luglio la e-fattura dovrà essere emessa per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Pertanto, per il momento, saranno escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le cessioni di benzina e gasolio destinate a mezzi diversi (es. attrezzi di giardinaggio, impianti di riscaldamento etc…) e le cessioni di carburanti quali ad esempio GPL e metano.

2. Le modalità di pagamento

Il Provvedimento Direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018 e la circolare in commento renderanno obbligatorio per i contribuenti l’adozione di specifiche modalità di pagamento del carburante al fine di consentire la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo dal reddito imponibile.

Dunque al fine di conseguire i predetti benefici i contribuenti dovranno effettuare pagamenti tracciabili con una delle seguenti modalità:

  1. assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali;
  2. strumenti di pagamento elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo: addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carta di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento;
  3. tessere magnetiche in ambito di contratti di netting;
  4. buoni carburante.

Naturalmente, in caso di mancata adozione di uno dei predetti metodi di pagamento, non sarà possibile beneficiare né della deduzione del costo sostenuto né della detrazione dell’IVA.

3. I canali di ricezione delle fatture elettroniche

A partire dal 1°luglio i soggetti passivi IVA che effettueranno l’acquisto di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione potranno ricevere le fatture elettroniche attraverso i seguenti canali: 

  1. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
  2. sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web  service” (SdICoop);
  3. sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP (SdIFTP).

La prima modalità di ricezione è la più immediata poichè non necessita di alcun accreditamento al Sistema di Interscambio (SdI), che invece risulta necessario per adottare i canali individuati al punto b) e c). Nel caso di utilizzo della PEC sarà sufficiente comunicare al distributore il proprio indirizzo PEC di riferimento. Qualora invece vengano utilizzati i sistemi di cui al punto b) e c) sarà necessario comunicare al fornitore il proprio “codice destinatario” di 7 cifre ricevuto in sede di accreditamento ai sistemi sovra menzionati.

Si segnala inoltre che i canali di ricezione potranno essere utilizzati anche cumulativamente e che pertanto la scelta di un canale non precluderà l’utilizzo di un altro.

(Per approfondimenti sulle modalità di recapito della fattura elettronica consultare il paragrafo “3. Recapito della fattura elettronica” della circolare di studio n. 9 del 10 maggio 2018).

Si precisa che al momento sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica gli acquisti di carburante effettuati da privati consumatori. Pertanto, qualora si intenda effettuare un acquisto di carburante nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, è necessario informare il rivenditore che provvederà ad emettere la fattura elettronica.

 4. Suggerimenti operativi

Alla luce di quanto sopra, si consiglia di:

1. Attivare modalità di pagamento tramite carte carburante emesse dai produttori (tipo “Essocard”, “Multicard ENI”, “Q8 Card”, etc.);

2. Comunicare al fornitore quale modalità di recapito della fattura elettronica la propria PEC.