Giovedì 15 novembre
Venerdì 16 novembre
IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP,imposte sostitutive epatrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 2 luglio scade il versamento della sesta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l’adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi;
IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto scade il versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l’adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi;
IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 agosto scade il versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l’adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi;
Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati;
Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati;
Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Contributi INPS Lavoratori dipendenti: per i datori di lavoro scade il versamento dei contributi relativi al mese precedente;
Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi scade il versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente;
Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali scade il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite;
IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR);
IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art.67 co. 1 lett. l) del TUIR;
IRPEF e IRES “Versamento ritenute”: sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;
Martedì 20 novembre
Lunedì 26 novembre
Venerdì 30 novembre
Tributi, contributi e altre entrate: per i soggetti che entro il 15.5.2018 hanno presentato la domanda di riammissione alla “rottamazione delle cartelle” per gli anni 2000 - 2016 e optato per il versamento rateale scade il termine per il versamento della seconda rata, pari al 40%, delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, secondo quanto comunicato dall’Agente della Riscossione;
Tributi, contributi e altre entrate: per i soggetti che entro il 15.5.2018 hanno presentato la domanda di “rottamazione delle cartelle” per il periodo 1.1.2017 - 30.9.2017 e optato per il versamento in cinque rate scade il termine per il versamento della quarta delle previste cinque rate, delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, secondo quanto comunicato dall’Agente della Riscossione;
Diritto annuale Camere di Commercio: per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sce il termine per effettuare il pagamento delle nuove maggiorazioni del diritto camerale deliberate dalle Camere di Commercio, qualora il diritto camerale sia stato versato, senza la prevista maggiorazione, entro il 20.4.2018;
Cedolare secca sulle locazioni: per le persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo scade il versamento della seconda o unica rata di acconto della “cedolare secca sulle locazioni” dovuta per l’anno in corso;
Imposta sostitutiva del 5%: per le persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. “contribuenti minimi” scade il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno in corso;
Imposta sostitutiva del 15% o 5%: per le persone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfetari scade il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno in corso;
Contributo INPS ex L. 335/95: per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 scade il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 24% o 25,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno precedente, nei limiti del Versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 24% o 25,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno precedente, nei limiti del previsto massimale;
IRES e relative addizionali, IRAP: per Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare scade il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRES e di eventuali addizionali o maggiorazioni e della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP dovuta per l’anno in corso;
IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 2 luglio scade il termine per il versamento della sesta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi;
IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto scade il termine per il versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi;