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Scadenziario novembre

Giovedì 15 novembre


  • IVA:  per il rappresentante del Gruppo IVA scade il termine per presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2019.
    Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2020.

 Venerdì 16 novembre


  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP,imposte sostitutive epatrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 2 luglio scade il versamento della sesta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l’adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi;

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto scade il versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l’adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi;

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS: per i soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 agosto scade il versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l’adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi;

  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;

  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati;

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati;

  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;

  • Contributi INPS Lavoratori dipendenti: per i datori di lavoro scade il versamento dei contributi relativi al mese precedente;

  • Contributi INPS artigiani e commercianti: per i soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS scade il versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”) relativa al trimestre luglio-settembre;
  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi scade il versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente;

  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali scade il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite;

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR);

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

  • IRPEF “Versamento ritenute”: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art.67 co. 1 lett. l) del TUIR;

  • IRPEF e IRES “Versamento ritenute”: sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;

  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo scade il versamento della nona rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione dei previsti interessi;
  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 2 luglio scade il versamento della sesta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi;
  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 20 agosto scade il versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi;
  • IVA: per i soggetti con partita IVA - Regime mensile - scade la liquidazione dell’IVA relativa al mese precedente e versamento dell’IVA a debito;
  • IVA: per i soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - scade la liquidazione dell’IVA relativa al trimestre luglio-settembre e versamento dell’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.  

    Martedì 20 novembre


  • Contributi ENASARCO per i committenti di agenti e rappresentanti scade il versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre luglio-settembre.

    Lunedì 26 novembre


  • IVA per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre, in via obbligatoria o facoltativa;
  • IVA per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di ottobre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT scade la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi al mese di ottobre, in via obbligatoria o facoltativa.

    Venerdì 30 novembre


  • IVA per i soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre.
    I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre;
  • Tributi, contributi e altre entrate: per i soggetti che entro il 15.5.2018 hanno presentato la domanda di riammissione alla “rottamazione delle cartelle” per gli anni 2000 - 2016 e optato per il versamento rateale scade il termine per il versamento della seconda rata, pari al 40%, delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, secondo quanto comunicato dall’Agente della Riscossione;

  • Tributi, contributi e altre entrate: per i soggetti che entro il 15.5.2018 hanno presentato la domanda di “rottamazione delle cartelle” per il periodo 1.1.2017 - 30.9.2017 e optato per il versamento in cinque rate scade il termine per il versamento della quarta delle previste cinque rate, delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, secondo quanto comunicato dall’Agente della Riscossione;

  • Diritto annuale Camere di Commercio: per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sce il termine per effettuare il pagamento delle nuove maggiorazioni del diritto camerale deliberate dalle Camere di Commercio, qualora il diritto camerale sia stato versato, senza la prevista maggiorazione, entro il 20.4.2018;

  • IRES: per le Società controllanti “solari" scade il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate, in caso di mancato rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale), l’importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto partecipante;
  • IRPEF e IRAP: per le persone fisiche scade il  versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRPEF dovuta per l’anno in corso. Versamento della second o unica rata di acconto IRAP dovuta per l'anno in corso (se soggetto passivo IRAP);   
  • Cedolare secca sulle locazioni: per le persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo scade il versamento della seconda o unica rata di acconto della “cedolare secca sulle locazioni” dovuta per l’anno in corso;

  • Imposta sostitutiva del 5%: per le persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. “contribuenti minimi” scade il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno in corso;

  • Imposta sostitutiva del 15% o 5%: per le persone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfetari scade il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno in corso;

  • IVIE: per le persone fisiche residenti che possiedono immobili all’estero scade il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte patrimoniali dovute per l’anno in corso;
  • IVAFE: per le persone fisicheresidenti che detengono attività finanziarie all’estero scade il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte patrimoniali dovute per l’anno in corso;
  • Contributi INPS artigiani e commercianti: per i soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS scade il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso, nei limiti del previsto massimale;
  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 scade il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 24% o 25,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno precedente, nei limiti del Versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 24% o 25,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno precedente, nei limiti del previsto massimale;

  • IRAP: per le società di persone e soggetti equiparati scade il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP dovuta per l’anno in corso;
  • IRES e relative addizionali, IRAP: per Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare scade il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRES e di eventuali addizionali o maggiorazioni e della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP dovuta per l’anno in corso;

  •  IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 2 luglio scade il termine per il versamento della sesta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi;

  • IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS: per i soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto scade il termine per il versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi;

  • Imposta di registro: per il locatore/locatario scade la registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta.
    Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese