Breaking News

Regime forfettario

di Regime forfettario

Il “nuovo” regime, che in data 07.12.2018 è stato approvato senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, prevede la possibilità di applicare un’aliquota agevolata del 15% sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali - ridotta al 5% per le nuove iniziative - su un reddito massimo di 65.000 euro.

Il massimale di reddito, in particolare, rappresenta la modifica più incisiva in termini applicativi: mentre le disposizioni in vigore prevedono una soglia di reddito differenziata a seconda dell’attività svolta (professionale, commercio ecc.), ora viene disciplinata una singola soglia (pari a 65.000 euro) per tutte le attività svolte dai contribuenti. Con riferimento agli altri requisiti, viene previsto che non possono accedere al regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Per effetto di tale modifica un contribuente potrà, contemporaneamente, svolgere attività come lavoratore subordinato e contemporaneamente come lavoratore autonomo, a condizione che tale attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale o di precedenti datori di lavoro (la precedente formulazione precludeva invece l’accesso al regime in presenza di un rapporto di lavoro subordinato). Per effetto delle modifiche in previsione, inoltre, il regime verrà precluso a quei soggetti che detengono partecipazioni in società di persone, associazioni o società a responsabilità limitata. Di seguito illustriamo le modifiche allo studio delle camere, segnalando che le disposizioni potranno considerarsi definitive solo a seguito dell’approvazione definitiva del provvedimento.

Analisi di Convenienza

Con il disegno di legge di Bilancio 2019 viene prevista una profonda modifica al regime forfetario che consentirà, nel complesso, di estendere l’ambito di applicazione dell’istituto e ridurre le condizioni preclusive attualmente previste. Qualora le modifiche proposte siano approvate definitivamente, infatti, il regime forfetario potrebbe trovare applicazione nel limite massimo di compensi/ricavi di 65.000 euro annui senza alcuna distinzione relativa all’attività svolta.

Continuerà a trovare applicazione, invece, il coefficiente di redditività previsto per il calcolo del reddito imponibile e previsto tra il 40% (commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande) e l’86% (costruzioni e attività immobiliari).

 

NUOVO REGIME FORFETTARIO:

I -    La soglia massima di ricavi è pari a 65.000 euro per tutte le attività;

II -   Il reddito imponibile è calcolato sulla base di un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell'attività svolta 

III -  Si applica un'aliquota agevolata sostitutiva delle imposte sui redditi (e addizionali) pari al 15%, ridotta al 5% per le nuove attività

Rispetto alle condizioni preclusive, si segnalano le seguenti proposte di modifica: 

  • il regime può essere fruito anche in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, a condizione che l’attività “autonoma” non sia svolta in modo prevalente (o esclusivo) nei confronti del datore di lavoro o di precedenti datori di lavoro (nel limite dei due periodi d’imposta precedenti);
  • l’accesso al regime è precluso in caso di partecipazione a società di persone, associazioni o società a responsabilità limitata.

Di seguito illustriamo le modifiche previste dalla legge di Bilancio 2018 precisando che le disposizioni potranno considerarsi definitive solo a seguito dell’approvazione definitiva del provvedimento.

La nuova disciplina del regime forfettario

Secondo quanto previsto dalla bozza di legge di Bilancio 2019, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

Rispetto alle condizioni di applicazione del regime viene disciplinato lo stralcio delle condizioni previste attualmente al comma 54 (spese per lavoro accessorio, dipendenti, collaboratori superiori ad euro 5.000 e costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superiore a 20.000 euro). Salvo il caso in cui sussistano condizioni di esclusione dal regime, i contribuenti potranno accedere all’istituto qualora nell’anno precedente non abbiano avuto compensi o ricavi sopra la soglia prevista (euro 65.000), a prescindere dagli importi sostenuti per beni strumentali e collaborazioni.

Le modifiche proposte prevedono la revisione di due delle ipotesi di esclusione dal regime. Nel complesso, le modifiche allo studio delle camere prevedono:

1. la riduzione dei limiti previsti in materia di lavoro subordinato;

2. la previsione di limiti più stringenti in materia di partecipazione a società ed associazioni. Viene infatti precluso l’accesso al regime in qualsiasi ipotesi di partecipazione a SRL (attualmente la preclusione riguarda solamente le SRL trasparenti).

Nel dettaglio, non possono avvalersi del regime forfetario:   


ESCLUSIONI


  • a: le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; 

  • b: i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

  • c: i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

  • d: gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione. 

 Disposizione attuale: i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e   redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico   delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,   eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

  • d-bis: le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro

    Disposizione attuale: i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

*** Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfetario, non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali in ottemperanza alle disposizioni previste in materia di ISA. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

La determinazione del reddito imponibile e dell’imposta da versare

Rispetto alle disposizioni attualmente i vigore si devono segnalare le seguenti modifiche

1. la soglia massima di ricavi non è più determinata, nel suo massimale, a seconda dell’attività svolta. Come anticipato, tale soglia è pari ad euro 65.000 per qualsiasi attività svolta;

2. il reddito imponibile viene calcolato sulla base di un coefficiente differenziato a seconda dell’attività svolta. Le modifiche proposte dalla bozza di legge di Bilancio 2019 prevedono la sostituzione della tabella fornita con legge n. 190/2014 con la tabella sottostante.

COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’

Gruppo di settore

Codici ATECO

Coefficiente di redditività

Industrie alimentari e delle bevande

(10-11)

 

 

40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

 

40%

 

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

40%

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 – 47.89

54%

Costruzioni e attività immobiliari

(41-42-43) – (68)

86%

 

Intermediari del commercio

46.1

62%

 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

(55-56)

40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi

(64-65-66) – (69-70- 71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)

78%

Altre attività economiche 

(01-02-03) – (05-06- 07-08-09) – (12-13-14- 15-16-17-18-19-20-21- 22-23-24-25-26-27-28- 29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49- 50-51-52-53) – (58-59- 60-61-62-63) – (77-78- 79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94- 95-96) – (97-98) – (99)

67%

I contribuenti forfetari, nel dettaglio, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

  1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  3. qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti.