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Tassazione utili

Addio Ace e Superammortamento

La legge di bilancio 2019 ha definitivamente cancellato l’agevolazione Ace che premiava, dal 2011, gli incrementi di patrimonio a seguito di utili trattenuti e di conferimenti in denaro dei soci. Vengono solamente fatte salve le eccedenze di deduzioni inutilizzate al termine del 2018 che potranno essere impiegate per abbattere il reddito dei successivi esercizi. Scompare, inoltre, l’incentivo per gli investimenti in beni strumentali nuovi (diversi da quelli Industria 4.0), il cosiddetto superammortamento, che va ad esaurirsi con il 30 giugno 2019 per gli ordini che sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2018 con pagamento di acconto del 20 per cento. Questa coppia di agevolazioni, il cui meccanismo di calcolo era abbastanza semplice, viene sostituita, dal periodo di imposta 2019, da un’aliquota agevolata del 15 per cento (in luogo dell’ordinaria 24 per cento) applicata ad una parte del reddito di quelle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti.

L’aliquota agevolata

Dunque, dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2018, la legge di bilancio 145/2018, all’articolo 1. co. 28-34, assoggetta ad aliquota agevolata del 15 per cento una parte di reddito complessivo netto dei soggetti IRES, per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali e accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, entro specifici limiti.

In particolare, l’importo agevolabile si determina assumendo il minore tra due parametri: (a) l’utile dell’anno precedente destinato a riserve diverse da quelle non disponibili e (b) la sommatoria tra «investimenti in beni strumentali nuovi» e «costo del personale dipendente» assunto al 1° ottobre 2018.

Definizioni

Il comma 29 reca le definizioni rilevanti ai fine del computo degli importi sottoposti a tassazione agevolata: sono «riserve di utili non disponibili» quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione.

Per la definizione rilevante di «investimento» si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situati nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (le cui spese sono deducibili al 70 per cento, ai sensi dell’articolo 164, comma 1, lettera b-bis del testo unico delle imposte sui redditi).

Il calcolo

La norma poi individua puntualmente il calcolo, per ciascun periodo d’imposta, dell’ammontare degli investimenti sui redditi.

Tale ammontare è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, a norma dell’articolo 102 TUIR.

L’ammortamento a sua volta deve rispettare i limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, assunto al netto delle relative quote di ammortamento, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. 

 

Sempre al comma 29 viene definito cosa debba intendersi per «costo del personale dipendente», in ciascun periodo d’imposta. Tale costo è rilevante a condizione che:

  • il personale sia destinato, per la maggior parte del periodo d’imposta, a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato;
  • che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

L’incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate in senso civilistico (ai sensi dell’articolo 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

Trattamento delle eccedenze

La parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computato in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale. La parte degli utili accantonati a riserva che eccede l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentai e del costo del personale (e viceversa) è computata in aumento nell’esercizio successivo.

Esempio

Esercizio 2019:

Utile 2018 a riserve disponibili - A - :  350  

Investimenti 2019 (solo beni rilevanti): 2.200

Incremento rilevante 2019-2018  - B - : 700

Ammortamento 2019 su beni nuovi (2.200x20%/2) - C - : 220

Investimento agevolato 2019 [minore tra (B) e (C)] - D - : 220

Incremento costo del personale - E - : 800         

Incremento investimenti e costo del personale [(D)+(E)] - F - : 1020

Reddito agevolabile 2019 [minore tra (F) e (A)] - G - : 350

Risparmio fiscale IRES 2019 (350x9%): 31,50

Incremento investimento riportato a nuovo [(F) – (G)] - H - 670