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Correzione errori formali

Nell’ambito delle iniziative in materia di “Pace fiscale” l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 62274/2019, ha disciplinato il contenuto e le modalità di fruizione della procedura di “Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali”.

Tale procedura permette ai contribuenti ed anche a soggetti intermediari di sanare eventuali violazioni formali commesse anche in diversi periodi di imposta, a fronte del pagamento di un importo ridotto.

Ambito oggettivo

Con la circolare n. 77/E del 3 agosto 2001 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che esistono le due seguenti tipologie di violazioni formali: 

Tipologia Violazione

Descrizione

Sanzionabili

Violazioni formali

Non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo ma arrecano pregiudizio all’esercizio delle attività di controllo

SI

Violazioni “meramente” formali

Non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e del tributo e non pregiudicando l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria

NO

La presente sanatoria è applicabile esclusivamente alle violazioni formali, che costituiscono anche le uniche infrazioni sanzionabili. Nello specifico possono beneficiare della procedura di regolarizzazione le violazioni:

  • commesse fino al 24 ottobre 2018;
  • commesse alternativamente dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario o da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti;
  • per le quali siano competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le sanzioni amministrative;
  • che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

A titolo esemplificativo possono essere oggetto di regolarizzazione violazioni quali:

  • l’omessa regolarizzazione del cessionario in caso di mancato ricevimento della fattura (art. 6, c. 8 D.Lgs. n. 471/1997);
  • le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile (art. 6, c. 9-bis1 e 9-bis2 D.Lgs. n. 471/1997);
  • le omissioni relative a spesometro o LIPE;
  • la mancata indicazione dei dati nel frontespizio di un modello dichiarativo;
  • la presentazione della dichiarazione dei redditi su modelli non conformi;
  • la mancata indicazioni dì informazioni personali nei dati anagrafici;

La regolarizzazione non è invece applicabile:

  • alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui sopra;
  • alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data del 19 dicembre 2018;
  • alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
  • agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della voluntary disclosure, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura;
  • alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale e alle violazioni inerenti all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. 

Modalità di perfezionamento della procedura di regolarizzazione

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali tramite Modello F24 riportante il codice tributo “PF99”. Nel caso in cui le violazioni non si riferiscano ad un periodo di imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse;
  • per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui termina il periodo di imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali;
  • il versamento in 2 rate di pari importo, la prima entro il 31.05.2019 e la seconda entro il 2.03.2020. É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31.05.2019;
  • la rimozione di irregolarità od omissioni entro il 2 marzo 2020.

Si precisa che in alcuni casi la regolarizzazione conserva comunque la sua efficacia anche in assenza dell’effettiva rimozione delle irregolarità formali. È il caso ad esempio dell’errata applicazione del meccanismo di inversione contabile, le cui sanzioni sono disciplinate dai commi 9-bis1 e 9-bis2 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 471/1997.

Compilazione Modello F24

Gli anni accertabili attualmente, per cui sarebbe opportuno effettuare la sanatoria irregolarità formali, sono il 2014-2015-2016-2017-2018.

Non è obbligatorio procedere alla regolarizzazione di tutti gli anni in quanto è facoltà del contribuente decidere di sanare solamente le violazioni relative ad un esercizio.

Di seguito si propone un’esemplificazione di compilazione del Modello F24 per ciascuno degli anni attualmente accertabili, ipotizzando un versamento in unica rata:

Anno 2014