L’art. 3 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato” alla legge di bilancio 2020), contiene alcune disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ovvero: i) l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP per la compensazione dei relativi crediti per importi superiori a 5.000,00 euro annui; ii) l'estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni. Con la recente risoluzione n. 110/E del 31.12.2019, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione alle predette novità, precisando, tra l’altro, che: i) i crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 potranno essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati; ii) devono essere considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24, con esclusione quindi delle c.d. “compensazioni interne o verticali”, sulla base dei codici tributo riportati in allegato alla suddetta risoluzione.
Premessa
L’art. 3 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato” alla legge di bilancio 2020), conv. L.19.12.2019 n. 157, contiene alcune disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ovvero:
Con la risoluzione Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110/E sono stati forniti i primi chiarimenti al riguardo.
Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap
L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso ai crediti relativi:
Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:
In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.
La nuova disciplina non si applica, invece, ai crediti d'imposta agevolativi da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.
Decorrenza
La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.
Come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110/E, i crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 possono essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.
Determinazione del limite di 5.000,00 euro
Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000,00 euro annui per la preventiva presentazione della dichiarazione, analogamente a quanto chiarito in precedenza in relazione al visto di conformità, la risoluzione Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110/E precisa che devono essere considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24, con esclusione quindi delle c.d. “compensazioni interne o verticali”, sulla base dei codici tributo riportati in allegato alla suddetta risoluzione.
Esempio: l'eventuale credito IRPEF (codice tributo 4001) può essere utilizzato liberamente in compensazione per il versamento della prima rata di acconto (codice tributo 4033) e della seconda rata (codice tributo 4034). La medesima impostazione vale anche per l'IRES, l'IRAP, l'IVIE e l'IVAFE.
Obbligo di utilizzo dei sistemi telematici dell’agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli f24
Con le modifiche apportate al co. 49-bis dell'art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 (conv. L. 4.8.2006 n. 248), è stato esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:
In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.
Restano ferme le disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.
Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta
L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene inoltre esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA.
Individuazione dei codici tributo
In allegato alla risoluzione Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110 sono stati riepilogati:
L'Agenzia delle Entrate ricorda che, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, l'utilizzo dei servizi telematici resi disponibili dalla stessa è obbligatorio in caso di modello F24 "a saldo zero" (art. 11 co. 2 lett. a) del DL 66/2014).
La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.
Le nuove e vecchie regole sono dunque quelle riepilogate nelle tabelle sottostanti.
Compensazione modello F24 dal 2020 contribuenti titolari di partita IVA
Saldo modello F24 |
Modalità di compensazione utilizzabile |
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni |
Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari |
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo |
Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
Modello F24 con saldo zero |
Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
Compensazione modello F24 dal 2020 cittadini contribuenti non titolari di partita IVA
Saldo modello F24 |
Modalità di compensazione utilizzabile |
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni |
È ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo ovvero tramite home banking o canale intermediari |
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo |
Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
Modello F24 con saldo zero |
Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |