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CORONAVIRUS - Rimodulazione scadenze fiscali, previdenziali e civilistiche

Normativa di riferimento:

  • L. n. 18 “Cura Italia”, Gazzetta ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020. Articoli n. 60, 61, 62, 67, 68, 69, 106

(si riporta a piè di pagina il testo integrale degli articoli)

  • L. n. 9/2020, Gazzetta ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020

Riepilogo scadenze fiscali, previdenziali e civilistiche

Versamenti: il nuovo D.L. ha previsto un ginepraio di previsioni con una casistica delle scadenze di pagamento che rappresenta un vero e proprio rebus fiscale. Non possiamo escludere che tale confusione possa portare all'emissione di avvisi bonari per tardivi versamenti, eventualmente sgravabili, in quanto non è detto che il sistema automatizzato di controllo dell’Agenzia delle Entrate sia in grado di verificare l’esistenza delle condizioni per applicare la proroga.

Il D.L. ha previsto un generale differimento “tecnico” al 20 marzo della scadenza del 16 marzo per tutti i contribuenti e solo per alcuni soggetti una reale sospensione dei pagamenti. In sintesi vengono riportate le principali nuove scadenze per tipologia di contribuente:

Per i tutti i contribuenti: tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 di marzo (ad esempio IVA mensile relativa a febbraio, saldo IVA annuale, trattenuta dell’addizionale regionale/comunale) sono stati prorogati al 20 marzo.

- Per i contribuenti che abbiano maturato nel periodo di imposta 2019 ricavi e compensi per un importo inferiore ad euro 2 milioni: sono sospesi i versamenti sia fiscali che previdenziali scadenti tra l’8 marzo ed il 31 marzo.

- Per particolari categorie di soggetti (quali ad esempio imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali) la sospensione dal 2 marzo al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali.

I versamenti oggetto di sospensione (soggetti di cui al punto 2 e 3 di cui sopra) dovranno essere saldati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, alternativamente:

  • in unica soluzione (entro il 31.05.2020)
  • in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio, quindi, salvo diverse indicazioni la rate saranno così suddivise:
    • Rata 1: entro il 31 maggio
    • Rata 2: entro il 30 giugno
    • Rata 3: entro il 31 luglio
    • Rata 4: entro il 31 agosto
    • Rata 5: entro il 30 settembre 

- Per gli aderenti a Rottamazione-ter ed a Saldo e Stralcio si segnala che:

  •  la rata della rottamazione-ter scaduta il 28 febbraio 2020
  • la rata del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo

dovranno essere versate entro il 31 maggio 2020.

- Sospensione carichi affidati ad agenti della riscossione: sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dall’8.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

  • Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • Avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • Avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • Atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • Ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali;

Tali versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Si segnala che nel Decreto non viene prevista la sospensione per i pagamenti scadenti dall’8.03.2020 al 31.05.2020 derivanti dagli “avvisi bonari”, cioè quei controlli automatizzati che l’Agenzia delle Entrate effettua su dichiarazioni fiscali e versamenti (tra i quali a titolo esemplificativo rientrano le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr. 600/1973 e 54-bis del Dpr.633/1972 o derivanti dal controllo formale ex art-.36-ter del Dpr.600/1973).

ADEMPIMENTI FISCALI (intendendosi a tale fine solo tutto ciò che non è versamento, quindi dichiarazioni, comunicazioni, etc.)

Sono inoltre sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 (ad esempio la trasmissione della dichiarazione IVA che scadeva il 30 aprile 2020 potrà essere presentata entro il 30 giugno 2020).

Gli adempimenti dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni entro il 30 giugno 2020.

Si segnala che il termine per la trasmissione della Certificazione Unica 2020 non è stato variato e quindi rimane il 31 marzo 2020, come disposto dal D.L 9/2020.

Non sono prorogati, invece, i termini di invio della fattura elettronica allo SDI.

TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale anche se non previsto da statuto e senza necessarie formalità per il rinvio.

In Spa, Srl, Sapa e Società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie e non è necessario che il presidente, il segretario ed il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Nelle Srl risulta possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga rispetto alle previsioni dell’art. 2479 comma 4 del codice civile.

Si propone di seguito una tabella riepilogativa delle principali scadenze degli adempimenti/versamenti articolati per tipologia di contribuente.

La tabella è redatta sulla base delle informazioni attualmente disponibili

CONTRIBUENTI VERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESO NUOVO TERMINE

A titolo esemplificativo:

- imprese turistico, ricettive;

- agenzie viaggio e del turismo;

- società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

- soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi e natatori;

- ricevitorie del lotto;

- ristoranti;

- gelaterie;

- pasticcerie;

-bar e pub;

- aziende termali, etc...

 

Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti:

- delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

- dei contributi e premi previdenziali.

Sospesi anche i versamenti IVA in scadenza a marzo 2020 (al momento, non è previsto un termine per la ripresa dei pagamenti)

I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendenti e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, dovranno essere effettuati alternativamente:

- in un unica soluzione entro il 31 magio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno;

- a rate fino a un massimo di 5 mensilità di pari importo, a decorrere dalla stessa data.

La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazione e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.

 

Tutti i contribuenti:

- persone fisiche;

soggetti collettivi;

- società di persone o di capitali;

- enti non commerciali ed enti non commerciali

Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020

A titolo di esempio, la presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2019 in scadenza il 30 aprile 2020 si potrà effettuare entro il 30 giugno senza applicazione delle sanzioni

Contribuenti esercenti impresa,arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019

Sospesi i versamenti che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a:

- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

- IVA;

- contributi previdenziali e assistenziali;

- premi per assicurazione obbligatoria

 

I versamenti sospesi si dovranno effettuare alternativamente:

- in un unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020;

- in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data.

 

Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

Persone fisiche e soggetti diversi che al 21 febbraio 2020 avevano residenza o sede legale, oppure operativa negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto della cosiddetta zona rossa. Per lo stesso periodo, sostituti di imposta esonerati dal versare o trattenere le ritenute

Sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il  30 aprile 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle Entrate

I versamenti sospesi si dovranno effettuare alternativamente:

- in un unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta al 1° giugno 2020;

- a rate mensili fino ad un massimo di 5, a decorrere dal 31 maggio, che slitta al 1° giugno. Chi ha già pagato non ha diritto al rimborso

Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019

Ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Il percettore deve presentare una dichiarazione attestante i mancato superamento del limite di 400mila euro

Si dovrà versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un unica soluzione alternativamente;

 - in un unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta al 1° giugno 2020;

- a rate mensili fino ad un massimo di 5, a decorrere dal 31 maggio, che slitta al 1° giugno. 

Per tutti i contribuenti (proroga di 4 giorni)

Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020

I pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si potranno effettuare entro il 20 marzo 2020

Tutti i contribuenti

Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dal 8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

- cartelle emesse dagli agenti della riscossione;

- pagamenti dovuti a seguito di avvisi esecutivi delle Entrate;

- avvisi di addebito INPS;

- atti di accertamento emessi dalle Dogane e Monopoli;

- atti esecutivi emessi dagli enti locali

I versamenti sospesi si dovranno effettuare in un unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso

Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per le risorse proprie dell'Unione Europea o del saldo e stralcio

Differiti i termini di versamenti:

 - dal 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter,

- del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio

I versamenti prorogati si dovranno effettuare in un unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta al 1° giugno

Settore giochi

Sono prorogati i termini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu) per il settore dei giochi, sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020

Le somme dovute andranno versate alternativamente:

- in un unica rata entro il 29 maggio 2020;

- in rate mensili di pari importo, con l'aggiunta degli interessi legali, che sono dovuti nella misura dello 0,05% dal 2020 annuali

Per chi paga a rate, la prima va versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese

 

Sale bingo

Esonero dal pagamento del canone per le sale bingo a decorrere dl mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attività

 

 


Testo integrale Articoli del DL. 18 “Cura Italia”, Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020

 

Art. 60

(Rimessione in termini per i versamenti)

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

 

Art. 61

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)

  1. All’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole “24 e 29” sono sostituite da “e 24”;
  2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:
  3. a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  4. b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  5. c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  6. d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  7. e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  8. f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  9. g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  10. h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  11. i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  12. l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  13. m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  14. n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo,

fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

  1. o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  2. p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  3. q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  4. r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
  5. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.
  6. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  7. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Art. 62

(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
  2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
  3. a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  4. b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  5. c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
  6. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
  7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
  8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  9. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
  10. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Art. 67

(Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)

  1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
  3. Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

 

 

Art. 68

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3. E’ differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

 

Art. 69

(Proroga versamenti nel settore dei giochi)

  1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.
  2. A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.
  3. I termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi.
  4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell’articolo 126.

 

Art. 106

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizi del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
  3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
  4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
  5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
  6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
  8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumenti disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.