Premessa
Sono due le direttrici che guidano l'azione del Governo in ordine alla concessione degli ammortizzatori sociali: la prima, è semplificare le procedure; la seconda, è allargare l'ambito soggettivo di applicazione delle misure di sostegno a tutti i settori produttivi.
Di seguito viene proposta un’analisi degli strumenti e delle novità introdotte in tema di Cassa Integrazione ordinaria, assegni ordinari e Cassa Integrazione in deroga, oltre al passaggio da Cassa integrazione straordinaria alla Cassa integrazione ordinaria.
Articolo 19, 20, 21 e 22 – Estensione della Cassa integrazione ordinaria e in deroga per tutto il territorio nazionale
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Di cosa si tratta: Il trattamento ordinario di integrazione salariale (D.Lgs. 148/2015) è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Il trattamento integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
Assegno ordinario
Di cosa si tratta: L’assegno ordinario, di importo almeno pari all'integrazione salariale, è la prestazione principale erogata dai Fondi di solidarietà (artt. 26 e seguenti del D.Lgs. 148/2015) la cui istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Le causali per la concessione dell’assegno da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali sono quelle previste per la concessione della CIGO, nonché quelle richieste per la concessione della CIGS, ossia riorganizzazione aziendale, crisi aziendale (ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa) e contratto di solidarietà. L’assegno ordinario viene erogato anche dal Fondo di integrazione salariale per i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi - nel caso in cui datori di lavoro occupino mediamente più di 15 dipendenti per le stesse causali previste per la CIGO, ad esclusione delle intemperie stagionali, e per la CIGS, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.
Decreto “Cura Italia”
Novità introdotte:
Cassa Integrazione in deroga
Di cosa si tratta: è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all'origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie. Il decreto legge Cura Italia (art. 22) fa salve le previsioni di cui agli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 relative rispettivamente alla Cassa integrazione in deroga nella zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella zona gialla (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).
Novità introdotte:
Si ricorda che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue
Ambito Territoriale | Decreto | Istruzioni |
ZONA ROSSA Comuni di Bertonico, Casalpustrengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fomio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Pesserino e Vò |
Decreto Legge 2 marzo 2020 n.9 (art. 15) | INPS circolare n.38 del 12/03/2020 |
ZONA GIALLA Regioni Lombardia, Veneto e Emilia-Romgna |
Decreto Legge 2 marzo 2020 n.9 (art. 17) | INPS circolare n. 38 del 12/03/2020 |
INTERO TERRITORIO NAZIONALE con esclusione della zona rossa e della zona gialla |
Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (art. 22) | Circolare in corso di emanazione |
Di seguito una tabellaesemplificativa della retribuzione di un lavoratore del settore commercio e dell’industria, e della variazione di remunerazione in caso di cassa integrazione o in caso di congedo parentale retribuito al 50% o in malattia:
Orario Pieno | Cassa Integrazione | Congedo parentale al 50% operaio | Congedo parentale al 50% impiegato | In malattia | |
COMMERCIO | |||||
Retribuzione | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
Assenza | -1.620,00 | -1.620,00 | -1.620,00 | -1.620,00 | |
Integrazione conto aziende | 331,57 | ||||
Contributi con Fis | 152,44 | 31,24 | |||
Cassa integrazione/ricovero | 939,89 | 810,00 | 837,00 | 955,52 | |
Imponibile IRPEF | 1.467,56 | 939,89 | 810,00 | 837,00 | 1.255,85 |
Imposta Lorda | 346,24 | 216,17 | 186,30 | 192,51 | 289,08 |
Detrazione lavoro dipendente | 109,51 | 137,27 | 144,11 | 142,69 | 120,65 |
Irpef | 236,73 | 78,90 | 42,19 | 49,82 | 168,43 |
Bonus Renzi | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Netto | 1.310,83 | 940,99 | 847,81 | 867,18 | 1.167,42 |
DIFFERENZA RISPETTO ALLA RETRIBUZIONE | -28,21% | -35,32% | -33,84% | -10,94% | |
INDUSTRIA | |||||
Retribuzione | 1.458,00 | 1.458,00 | 1.458,00 | 1.458,00 | 1.458,00 |
Assenza | -1.458,00 | -1.458,00 | -1.458,00 | -1.458,00 | |
Integrazione conto azienda | 593,96 | ||||
Contributi con Cig-Cigs | 138,36 | 56,37 | |||
Cassa integrazione/ricovero | 939,89 | 729,00 | 753,30 | 782,04 | |
Imponibile IRPEF | 1.319,64 | 939,89 | 729,00 | 753,30 | 1.319,63 |
Imposta Lorda |
306,30 |
216,17 | 167,67 | 173,26 | 306,30 |
Detrazione lavoro dipendente | 122,26 | 140,81 | 151,11 | 149,92 | 122,26 |
IRPEF | 184,04 | 75,36 | 16,56 | 23,34 | 184,04 |
Bonus Renzi | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Netto | 1.215,60 | 944,53 | 792,44 | 809,96 | 1.215,59 |
DIFFERENZA RISPETTO ALLA RETRIBUZIONE | -22,30% | -34,81% | -33,37% |
0,00% |
Fonte Il Sole 24 ore
Aziende in Cassa integrazione straordinaria (Cigs)
Alle aziende che al 23 febbraio hanno in corso periodi di Cigs, il decreto legge dà possibilità di fare domanda per la nuova Cigo, per un massimo di nove settimane, in sostituzione della Cigs in corso che viene sospesa. La richiesta può avvenire anche per gli stessi lavoratori beneficiari della Cigs a zero ore.
Anche in tal caso, vale la procedura semplificata.
Aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale (Fis)
Analogamente a quanto disposto per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, è stato introdotto, per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.
Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario
La domanda per accedere alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.
È possibile utilizzare l’apposita causale denominata “COVID-19”. Per quanto concerne la prestazione di assegno ordinario, unitamente alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata la dichiarazione di responsabilità, in sostituzione della scheda causale.
Tale allegato consente al datore di lavoro di dichiarare, a seconda della prestazione richiesta, quanto segue:
Nel caso in cui venga resa la dichiarazione di cui al punto 5), i datori di lavoro devono acquisire e conservare presso la propria sede le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in merito alla residenza o domicilio all’interno dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020
Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga
Contrariamente alla cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario la domanda di cassa integrazione in deroga dev’essere presentata alla Regione.
Si segnala che prima di procedere con l’inoltro della richiesta di interventi per Cassa Integrazione in Deroga, occorre che prima siano approvate le necessarie linee in guida.
Il decreto delle regioni e delle province autonome interessate viene trasmesso dagli organi competenti all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari. Spetta all'INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.
La Regione Lombardia risulta avere già sottoscritto l’accordo quadro che rende operativa la cassa integrazione in deroga, tuttavia il sito internet della regione ad oggi non risulta ancora essere aggiornato.
Trattandosi di una preliminare informativa, si consiglia di rivolgervi al Vostro Consulente del lavoro, per maggiori approfondimenti sull’uso degli ammortizzatori sociali e soprattutto per l’assistenza e supporto per l’avvio di tali procedure.