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Scadenziario aprile 2020

 Mercoledì 1 aprile


  • IVA: per i soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell’art.38-bis co. 2 del DPR 633/72, inzia il termine per la presentazione all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del D. Lgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre gennaio- marzo.

Venerdì 10 Aprile


  • Contributi INPS: per i datori di lavoro domestico scade il versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre gennaio-marzo.
  • IVA: per i commercianti al minuto e soggetti equiparati e agenzie di viaggio, con liquidazione IVA mensile scade il termine per effettuare la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni in contanti legate al turismo: 
    • effettuate nell’anno precedente nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano,
    • di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Giovedì 16 aprile 


  • Contributi INPS Lavoratori dipendenti: per i datori di lavoro scade il versamento dei contributi relativi al mese precedente.
  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi scade il versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente.

  • Contributo INPS ex L. 335/95: per i soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali scade il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale regionale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento dell'addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • Addizionale comunale IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
  • IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
  • IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
  • IRPEF: per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
  • IRPEF e IRES: per i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni scade il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. 
  • IVA: per i soggetti con partita IVA in regime mensile scade la liquidazione dell’IVA relativa al mese precedente e versamento dell’IVA a debito. 
  • IVA: per i soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo scade il versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l’anno precedente, con applicazione dei previsti interessi.

 Lunedì 20 aprile


  •  Imposta di bollo: per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia scade il versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo.

    L’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito, nell’area riservata al soggetto passivo IVA. Qualora gli importi dovuti per il I° trimestre non superino i 250,00 euro annui, il versamento può avvenire entro la scadenza del secondo trimestre, ossia il 20 luglio.

  • IVA:per i commercianti al minuto e soggetti equiparati e agenzie di viaggio, con liquidazione IVA trimestrale o annuale scade il termine per effettuare la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni in contanti legate al turismo:
    • effettuate nell’anno precedente nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;
    • di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

Lunedì 27 aprile


  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade il termine per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di marzo, in via obbligatoria o facoltativa.

  L’Istat, nonostante il rinvio previsto dagli appositi Decreti Covid, ha richiesto il rispetto della scadenza.

  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie scade il termine per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre gennaio-marzo, in via obbligatoria o facoltativa.

  L’Istat, nonostante il rinvio previsto dagli appositi Decreti Covid, ha richiesto il rispetto della scadenza.

  • IVA: per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di marzo hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT scade il termine  per la presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, in via obbligatoria o facoltativa.

  L’Istat, nonostante il rinvio previsto dagli appositi Decreti Covid, ha richiesto il rispetto della scadenza.


 Mercoledì 29 aprile 


  • Imposta di bollo: per i Contribuenti che emettono o utilizzano documenti o registri in forma informatica, diversi dalle fatture elettroniche, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, scade il versamento dell’imposta di bollo:
    • dovuta per l’anno precedente;
    • mediante modello F24, con modalità esclusivamente telematiche.

Giovedì 30 aprile


 

  • Imposta di registro: per il locatore/locatario scade il termine per la registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo e pagamento della relativa imposta.

    Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio dello stesso mese

  • Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive: per i sostituti d’imposta scade il termine, prorogato dal "Decreto Liquidità", per consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti, ecc.) la “Certificazione Unica 2020”, relativa all’anno precedente:

    • delle somme e valori corrisposti;
    • delle ritenute operate;
    • delle detrazioni d’imposta effettuate;
    • dei contributi previdenziali trattenuti.
  • Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive: per i sostituti d’imposta scade il termine, prorogato dal "Decreto Liquidità", per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le “Certificazioni Uniche 2020”, relative al 2019.

    Le Certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2020 (2.11.2020).

    Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:

    • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio bituale di arti e professioni;
    • le provvigioni;
    • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;
    • i redditi esenti.
  • IVA: per i soggetti con partita IVA scade il termine per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente.

    Gli eventuali crediti IVA per un importo superiore a 5.000,00 euro possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale.

    Per i soggetti con sede legale, domicilio fiscale o sede operativa domicilio in Italia la scadenza viene posticipata al 30 giugno 2020.

  • IVA: per le società ed enti controllanti che intendono avvalersi del regime di liquidazione IVA di gruppo scade il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione relativa al regime di liquidazione IVA di gruppo:
    • a decorrere dall’anno solare 2020;
    • mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA 2020.

Per i soggetti con sede legale, domicilio fiscale o sede operativa domicilio in Italia la scadenza viene posticipata al 30 giugno 2020.

  • IVA: per gli eredi delle persone decedute nel corso dell’anno 2019 scade il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione IVA relativa al 2019:
    • cui era obbligato il defunto, qualora gli eredi non abbiano proseguito l’attività;
    • composta da più moduli, qualora gli eredi
    • abbiano proseguito l’attività.

Per i soggetti con sede legale, domicilio fiscale o sede operativa domicilio in Italia la scadenza viene posticipata al 30 giugno 2020.

  • IVA: per i soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell’art.38-bis co. 2 del DPR 633/72 scade il termine finale di presentazione all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del D. Lgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre gennaio - marzo.

Per i soggetti con sede legale, domicilio fiscale o sede operativa domicilio in Italia la scadenza viene posticipata al 30 giugno 2020.

  • IVA: per i soggetti obbligati a trasmettere i corrispettivi telematici scade il termine per la trasmissione diretta o tramite intermediario abilitato dei corrispettivi mensili relativi al mese di marzo.
  •  Imposta di bollo: per i soggetti che assolvono l’imposta di bollo in modo virtuale scade il termine per il versamento della seconda rata bimestrale. Il versamento deve avvenire con il modello F24.
  • IRPEF e IRES: per i preponenti di agenti e rappresentanti scade il termine per pagare le suddette provvigioni e consegnare all’agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre gennaio-marzo.