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DECRETO LIQUIDITÁ – Rimodulazione delle scadenze fiscali e previdenziali dei mesi di aprile e maggio

Art.18 “Sospensione dei versamenti tributari e contributivi”

 

Il “Decreto liquidità” all’articolo 18, ha previsto il differimento dei versamenti dovuti nei mesi di aprile e maggio, relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), ivi comprese le addizionali IRPEF, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi per l’assicurazione obbligatoria e l’imposta sul valore aggiunto riferita ai mesi di marzo e aprile. Detto differimento è subordinato alla dimostrazione, da parte del contribuente, dell’effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi verificatasi nei mesi di marzo e aprile dell’anno 2020 rispetto ai mesi di marzo e aprile dell’anno 2019.

 

Il legislatore, di fatti, ha distinto i contribuenti in due fasce in base ai ricavi o i compensi, determinati con riferimento al periodo di imposta precedente. In particolare, è necessario distinguere:

 

  1. i contribuenti con ricavi o compensi percepiti nel 2019 non superiori a 50 milioni di euro, ai quali la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato o i corrispettivi di marzo e di aprile 2020 hanno subito una riduzione del 33% rispetto a marzo e aprile del 2019;

 

  1. i contribuenti con ricavi o compensi percepiti nel 2019 superiori a 50 milioni di euro, ai quali la sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato o i corrispettivi di marzo e di aprile 2020 hanno subito una riduzione del 50% rispetto a marzo e aprile 2019.

 

Occorre poi rilevare alcune eccezioni:

 

  1. i contribuenti che operano nei Comuni ubicati nelle province più danneggiate, cioè Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi, i quali indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e dei compensi dell’anno precedente, possono fruire della sospensione dei versamenti IVA se la contrazione del fatturato o dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 ha superato il 33% rispetto a marzo e aprile 2019.

 

  1. I contribuenti che esercitano le attività riconducibili nelle filiere più danneggiate indicate dall’art. 8 del D.L. n. 9/2020 e integrate con il D.L. n. 18/2020. Si tratta, ad esempio, delle agenzie di viaggio, delle strutture turistico–ricettive, dei tour operator, dei gestori di palestre, impianti sportivi, guide turistiche, noleggiatori di mezzi di trasporto, etc. In tal caso i precedenti criteri applicati per verificare il diritto a fruire della sospensione dei tributi, concorrono con i nuovi. Si ricorda che, per tali soggetti, già con il precedente “Decreto Cura Italia” era prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi fino al 30 aprile. Conseguentemente, i tributi e i contributi in scadenza il 16 aprile prossimo, per questi soggetti sono sospesi automaticamente, senza dover fornire alcuna dimostrazione.

Tuttavia, detti soggetti, per poter fruire della sospensione dell’imposta sul valore aggiunto, in scadenza il 16 aprile, è necessario che dimostrino la riduzione del fatturato o dei corrispettivi di marzo 2020 su marzo 2019. Analogamente, con riferimento ai tributi in scadenza nel mese di maggio prossimo, sarà necessario fornire la dimostrazione della riduzione delle “entrate” di aprile 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Ancora differente invece il quadro applicativo per le Federazioni e le società sportive dilettantistiche che, ancor prima dell’ultimo intervento normativo, già potevano fruire della sospensione dei termini per il versamento delle ritenute e dei contributi fino al 31 maggio prossimo. Ad eccezione della sospensione dei pagamenti IVA in scadenza tra il 16 aprile e il 16 maggio, per la quale è richiesta la dimostrazione della contrazione del fatturato o dei corrispettivi, nei mesi di marzo e aprile, nella misura almeno pari al 33%.

 

  1. Per i contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale la situazione si complica maggiormente e perde di coerenza. Infatti se il fatturato o i corrispettivi del mese di marzo 2020 sono diminuiti della percentuale prevista dalla legge, rispetto all’ammontare risultante dal corrispondente periodo dell’anno 2019, il contribuente potrà beneficiare della sospensione dei termini unicamente per il versamento delle ritenute in scadenza il 16 aprile 2020.

Invece, se la riduzione risulterà confermata anche nel successivo mese di aprile del 2020, potranno essere sospesi i termini in scadenza il 16 maggio prossimo relativi al versamento dell’IVA riguardante il periodo di liquidazione 1° gennaio-31 marzo 2020.

 

Verifica della riduzione del fatturato:

 

Si precisa che la proroga dei termini dei versamenti di aprile e maggio scatta in relazione a fatturato e corrispettivi e non con riferimento ai ricavi e compensi conseguiti. Per fatturato si intende il totale delle fatture emesse a fronte delle operazioni effettuate in base all’articolo 6 del DPR 633/72. Allo scopo di individuare le fatture emesse nei mesi di marzo e di aprile degli anni 2019 e 2020, si devono riscontrare le fatture con data del mese di marzo e aprile. Si ricorda che le fatture emesse devono essere registrate con riferimento al mese di effettuazione della operazione. Questo significa che le fatture emesse con la data di marzo riguardano le operazioni effettuate nel mese di marzo, registrate nel mese di marzo e che hanno concorso alla liquidazione Iva del mese di marzo. Anche per i corrispettivi il riferimento è al giorno di effettuazione della operazione che si riscontra con la trasmissione telematica dei corrispettivi o con la registrazione nel registro dei corrispettivi per i periodi in cui non era o non è partita la predetta procedura.

 

Il riferimento al fatturato semplifica la verifica da parte dei contribuenti e grazie all’introduzione della fatturazione elettronica facilita anche il compito per l’Agenzia delle Entrate che, per l’ultimo comma dell’articolo 18, deve confermare agli enti Inps ed Inail l’esito dei riscontri effettuati per la legittimità della sospensione.

 

Versamenti:

 

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere saldati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, alternativamente:

- in unica soluzione entro il 30.06.2020;

- in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di giugno, quindi, salvo diverse indicazioni le rate saranno così suddivise:

 o Rata 1: entro il 30 giugno 

 o Rata 2: entro il 31 luglio

 o Rata 3: entro il 31 agosto

 o Rata 4: entro il 30 settembre

 o Rata 5: entro il 31 ottobre.

 

Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle principali scadenze dei versamenti articolata per tipologia di contribuente.

 

SCADENZA

CONTRIBUENTI

Soggetti attivi nelle filiere danneggiate

(ex D.L. n. 9 e 18/2020)

Federazioni e società sportive dilettantistiche

Altri soggetti

attivi nelle province maggiormente colpite: Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi

attivi nel resto d’Italia

Ricavi o compensi 2019 NON superiori 50 milioni

Ricavi o compensi 2019 superiori 50 milioni

16 aprile

Ritenute e contributi sospesi.

Per IVA verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su marzo 2019
(vedi Altri Soggetti)

Ritenute e contributi sospesi.

Per IVA verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su marzo 2019

(vedi Altri Soggetti)

Versamenti IVA

sospesi se fatturato o corrispettivi di marzo 2020 sono inferiori almeno al 33% di marzo 2019

Per ritenute e contributi verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su marzo 2019 (vedi Altri soggetti attivi nel resto d’Italia)

Versamenti sospesi se fatturato o corrispettivi di marzo 2020 sono inferiori almeno al 33% di marzo 2019

Versamenti sospesi se fatturato o corrispettivi di marzo 2020 sono inferiori almeno al 50% di marzo 2019

16 maggio

(vedi Altri Soggetti)

Ritenute e contributi sospesi.

Per IVA verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su aprile 2019

(vedi Altri Soggetti)

Versamenti IVA sospesi se fatturato o corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori almeno al 33% di aprile 2019

Per ritenute e contributi verifica della contrazione di fatturato o corrispettivi su aprile 2019 (vedi Altri soggetti attivi nel resto d’Italia)

Versamenti sospesi se fatturato o corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori almeno al 33% di aprile 2019

Versamenti sospesi se fatturato o corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori almeno al 50% di aprile 2019

 

Le possibilità offerte dal Governo per poter beneficiare delle sospensioni obbligano i contribuenti a stilare una situazione contabile aggiornata per entrambi i mesi di osservazione.

 

Vi è una sovrapposizione di decreti e complicazioni da valutare per ogni singolo contribuente, Vi invitiamo pertanto a prendere contatti con il nostro Studio per poter analizzare la vostra situazione e valutare insieme la possibilità di usufruire del rinvio dei versamenti.