Con la C.M. 20/2020 l’Ufficio ha fornito in relazione ai suddetti crediti i chiarimenti relativi all’ambito soggettivo e oggettivo, alle modalità e termini di utilizzo, alle opzioni di utilizzo, nonché alla rilevanza fiscale.
- Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ex art.120 del D.L. Rilancio
L’art. 120 del DL Rilancio ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, a favore dei seguenti soggetti:
Le spese per le quali spetta il beneficio riguardano:
- Credito d’imposta per la sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale
L’art. 125 del DL Rilancio ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020:
L’importo del credito d’imposta può essere richiesto fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite di spese stanziato complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, a favore dei seguenti soggetti:
inclusi i soggetti minimi e forfettari, gli imprenditori e le imprese agricole.
- Cessione dei crediti d’imposta
L’art. 122 del DL Rilancio ha previsto, a decorrere dal 19/05/2020 e fino al 31/12/2021:
I cessionari utilizzano il credito anche in compensazione, senza i limiti previsti dalla L. 338/2000 e L. 244/2007, con le stesse modalità con le quali lo stesso sarebbe stato utilizzato dal cedente. Il non utilizzo della quota di credito nell’anno impedisce l’utilizzo negli anni successivi ed è escluso il rimborso.
Restano fermi i poteri delle competenti Amministrazioni in merito al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e irrogazione delle sanzioni verso i soggetti beneficiari.
Nota: la responsabilità dei cessionari è limitata al solo utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
Attuazione ed esercizio dell’opzione telematica: sono rinviate ad un Provvedimento dell’Agenzia.
- Provvedimento del 10.07.2020 dell’A.E., modalità di fruizione dei crediti d’imposta
Il Provvedimento del 10.07.2020 dell’Agenzia delle Entrate ha definito
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per accedere ai crediti d’imposta summenzionati, devono comunicare all’Agenzia i seguenti dati:
tramite apposito Modello, da inviare telematicamente all’Agenzia.
Il Modello (da inviare telematicamente all’Agenzia) si utilizza per comunicare l’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta per:
- adeguamento degli ambienti di lavoro;
- sanificazione, al fine di individuare la quota fruibile in proporzione alle risorse disponibili.
Nota: detto modello può essere impiegato per comunicare l’ammontare delle spese riferite ad uno o entrambi i crediti d’imposta, purché sussistano i requisiti previsti.
Dopo la presentazione della comunicazione viene rilasciata, entro 5 gg, la ricevuta attestante la sua presa in carico o lo scarto motivato. La ricevuta viene resa disponibile, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, al soggetto che ha inviato la Comunicazione.
6.1 Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Il modello per la richiesta di fruizione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, pari al 60% delle spese ammissibili (fino ad un massimo di € 80.000) può essere presentato a decorre dal 20/07/2020 e fino al 30/11/2021.
Per l’invio della Comunicazione dopo il 31/12/20, si indicano solo le spese ammissibili sostenute nel 2020.
Nello stesso periodo, dal 20/07/2020 al 30/11/2021 (quanto precede si osserva anche per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, per il quale il termine finale di invio è il 7/09/2020) è possibile:
Si presti attenzione al fatto che la Comunicazione sostitutiva e rinuncia, non sono ammesse se risulti ceduto il credito in precedenza comunicato.
Sulla base della tipologia di soggetto beneficiario del credito d’imposta, è necessario compilare la comunicazione nel seguente modo:
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Di seguito si elencano i codici attività ammessi a fruire del credito d’imposta:
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Compilazione degli altri campi del modello:
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In merito agli Interventi e investimenti agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- nell’insieme degli interventi agevolabili sono ricompresi quelli edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica. Inoltre, occorre che i tipi di interventi agevolabili risultino prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.
- per le nozioni di “innovazione” o “sviluppo” occorre riferirsi agli investimenti che consentono di acquisire strumenti/tecnologie diretti a garantire a chiunque (ad es.: titolari, soci, dipendenti, collaboratori) presti l’attività di svolgerla in sicurezza, siano essi sviluppati all’interno o acquistati all’esterno. A titolo esemplificativo, sono agevolabili i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire di svolgere l’attività in smart working
- Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Il modello per la richiesta di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, pari al 60% delle spese ammissibile (fino ad un massimo di € 60.000) può essere presentato a decorre dal 20.07.2020 e fino al 07/09/2020.
Tuttavia, si ricorda che dato il limite di spesa di 200 milioni previsto dal Decreto, ai fini del rispetto di detto limite, l’ammontare massimo del credito fruibile viene ricalcolato nel seguente modo: credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento dell’Agenzia da emanare entro l’11.09.2020. La suddetta percentuale si ottiene dal seguente rapporto:
limite complessivo di spesa di € 200 milioni
ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti
In merito ai dati da indicare nel riquadro apposito, si osserva quanto in precedenza riportato (vedi anche quanto evidenziato con riguardo al campo “Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione”) per il credito d’imposta relativo all’adeguamento degli ambienti da lavoro, con le eccezioni per i campi “Totale spese” (in cui si indica il valore che risulta dalla somma degli importi indicati nei campi precedenti) e “Credito d’imposta” (in cui si indica il 60% dell’importo indicato nel campo “Totale spese”, se il risultato supera i 60.000 si indica quest’ultimo importo
In merito agli Interventi e investimenti agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- nell’insieme degli interventi agevolabili sono ricompresi quelli edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica. Inoltre, occorre che i tipi di interventi agevolabili risultino prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.
- per le nozioni di “innovazione” o “sviluppo” occorre riferirsi agli investimenti che consentono di acquisire strumenti/tecnologie diretti a garantire a chiunque (ad es.: titolari, soci, dipendenti, collaboratori) presti l’attività di svolgerla in sicurezza, siano essi sviluppati all’interno o acquistati all’esterno. A titolo esemplificativo, sono agevolabili i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire di svolgere l’attività in smart working.
- Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Il modello per la richiesta di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, pari al 60% delle spese ammissibile (fino ad un massimo di € 60.000) può essere presentato a decorre dal 20.07.2020 e fino al 07/09/2020.
Tuttavia, si ricorda che dato il limite di spesa di 200 milioni previsto dal Decreto, ai fini del rispetto di detto limite, l’ammontare massimo del credito fruibile viene ricalcolato nel seguente modo: credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento dell’Agenzia da emanare entro l’11.09.2020. La suddetta percentuale si ottiene dal seguente rapporto:
limite complessivo di spesa di € 200 milioni
ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti
In merito ai dati da indicare nel riquadro apposito, si osserva quanto in precedenza riportato (vedi anche quanto evidenziato con riguardo al campo “Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione”) per il credito d’imposta relativo all’adeguamento degli ambienti da lavoro, con le eccezioni per i campi “Totale spese” (in cui si indica il valore che risulta dalla somma degli importi indicati nei campi precedenti) e “Credito d’imposta” (in cui si indica il 60% dell’importo indicato nel campo “Totale spese”, se il risultato supera i 60.000 si indica quest’ultimo importo).