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Credito d'imposta adeguamento ambienti, sanificazione e acquisto di dispositivi

Con la C.M. 20/2020 l’Ufficio ha fornito in relazione ai suddetti crediti i chiarimenti relativi all’ambito soggettivo e oggettivo, alle modalità e termini di utilizzo, alle opzioni di utilizzo, nonché alla rilevanza fiscale.

- Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ex art.120 del D.L. Rilancio

L’art. 120 del DL Rilancio ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, a favore dei seguenti soggetti:

  • esercenti attività d'impresa, arte/professione in luoghi aperti al pubblico;
  • associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli ETS.

Le spese per le quali spetta il beneficio riguardano:

  • interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure per contenere la diffusione del virus, inclusi quelli edili necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza;
  • e investimenti in attività innovative, inclusi lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie a svolgere l’attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti.

Credito d’imposta per la sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale

L’art. 125 del DL Rilancio ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020:

  • per la sanificazione degli ambienti di esercizio dell’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’attività,
  • nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti ( l’acquisto di DPI riguarda: mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi alla normativa UE; i dispositivi di sicurezza comprendono: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi alla normativa UE, incluse le spese di installazione, nonché l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti. Mentre per i dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale,  si comprendono le barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione).

L’importo del credito d’imposta può essere richiesto fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite di spese stanziato complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, a favore dei seguenti soggetti:

  • esercenti attività d'impresa, arte/professione;
  • enti non commerciali, compresi gli ETS, gli ENC ed enti religiosi riconosciuti,

inclusi i soggetti minimi e forfettari, gli imprenditori e le imprese agricole.

-  Cessione dei crediti d’imposta

L’art. 122 del DL Rilancio ha previsto, a decorrere dal 19/05/2020 e fino al 31/12/2021:

  • la possibilità per i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta in esame
  • di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I cessionari utilizzano il credito anche in compensazione, senza i limiti previsti dalla L. 338/2000 e L. 244/2007, con le stesse modalità con le quali lo stesso sarebbe stato utilizzato dal cedente. Il non utilizzo della quota di credito nell’anno impedisce l’utilizzo negli anni successivi ed è escluso il rimborso.

Restano fermi i poteri delle competenti Amministrazioni in merito al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e irrogazione delle sanzioni verso i soggetti beneficiari.

Nota: la responsabilità dei cessionari è limitata al solo utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Attuazione ed esercizio dell’opzione telematica: sono rinviate ad un Provvedimento dell’Agenzia.

- Provvedimento del 10.07.2020 dell’A.E., modalità di fruizione dei crediti d’imposta

Il Provvedimento del 10.07.2020 dell’Agenzia delle Entrate ha definito

  • i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei suddetti crediti d’imposta,
  • nonché le modalità attraverso cui i beneficiari comunicano all’Agenzia l’opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per accedere ai crediti d’imposta summenzionati, devono comunicare all’Agenzia i seguenti dati:

  • l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione;
  • l’importo delle spese che si in prevede di sostenere seguito, fino al 31.12.2020;

tramite apposito Modello, da inviare telematicamente all’Agenzia.

Il Modello (da inviare telematicamente all’Agenzia) si utilizza per comunicare l’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta per:

- adeguamento degli ambienti di lavoro;

- sanificazione, al fine di individuare la quota fruibile in proporzione alle risorse disponibili.

Nota: detto modello può essere impiegato per comunicare l’ammontare delle spese riferite ad uno o entrambi i crediti d’imposta, purché sussistano i requisiti previsti.

Dopo la presentazione della comunicazione viene rilasciata, entro 5 gg, la ricevuta attestante la sua presa in carico o lo scarto motivato. La ricevuta viene resa disponibile, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, al soggetto che ha inviato la Comunicazione.

6.1 Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Il modello per la richiesta di fruizione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, pari al 60% delle spese ammissibili (fino ad un massimo di € 80.000) può essere presentato a decorre dal 20/07/2020 e fino al 30/11/2021.

Per l’invio della Comunicazione dopo il 31/12/20, si indicano solo le spese ammissibili sostenute nel 2020.

Nello stesso periodo, dal 20/07/2020 al 30/11/2021 (quanto precede si osserva anche per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, per il quale il termine finale di invio è il 7/09/2020) è possibile:

  • inviare una nuova Comunicazione in sostituzione della precedente; l’ultima comunicazione sostituisce le precedenti; nel caso in cui l’ultima Comunicazione inviata contenga le spese relative ad entrambi i crediti d’imposta e la Comunicazione successiva faccia riferimento ad uno solo dei 2 crediti, per l’altro credito d’imposta rimane valida l’ultima Comunicazione;
  • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta in precedenza comunicato.

Si presti attenzione al fatto che la Comunicazione sostitutiva e rinuncia, non sono ammesse se risulti ceduto il credito in precedenza comunicato.

Sulla base della tipologia di soggetto beneficiario del credito d’imposta, è necessario compilare la comunicazione nel seguente modo:

  • esercenti attività d’impresa, arti/professioni: si indica il codice attività (la tabella di seguito riportata è quella risultante dall’allegato 1 al DL Rilancio) nell’apposito campo;
  • associazione, fondazione, altro ente privato o ETS: va barrata l’apposita casella.

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Di seguito si elencano i codici attività ammessi a fruire del credito d’imposta:

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Compilazione degli altri campi del modello:

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In merito agli Interventi e investimenti agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- nell’insieme degli interventi agevolabili sono ricompresi quelli edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica. Inoltre, occorre che i tipi di interventi agevolabili risultino prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

- per le nozioni di “innovazione” o “sviluppo” occorre riferirsi agli investimenti che consentono di acquisire strumenti/tecnologie diretti a garantire a chiunque (ad es.: titolari, soci, dipendenti, collaboratori) presti l’attività di svolgerla in sicurezza, siano essi sviluppati all’interno o acquistati all’esterno. A titolo esemplificativo, sono agevolabili i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire di svolgere l’attività in smart working

- Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Il modello per la richiesta di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, pari al 60% delle spese ammissibile (fino ad un massimo di € 60.000) può essere presentato a decorre dal 20.07.2020 e fino al 07/09/2020.

Tuttavia, si ricorda che dato il limite di spesa di 200 milioni previsto dal Decreto, ai fini del rispetto di detto limite, l’ammontare massimo del credito fruibile viene ricalcolato nel seguente modo: credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento dell’Agenzia da emanare entro l’11.09.2020. La suddetta percentuale si ottiene dal seguente rapporto:

limite complessivo di spesa di € 200 milioni

ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti

In merito ai dati da indicare nel riquadro apposito, si osserva quanto in precedenza riportato (vedi anche quanto evidenziato con riguardo al campo “Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione”) per il credito d’imposta relativo all’adeguamento degli ambienti da lavoro, con le eccezioni per i campi “Totale spese” (in cui si indica il valore che risulta dalla somma degli importi indicati nei campi precedenti) e “Credito d’imposta” (in cui si indica il 60% dell’importo indicato nel campo “Totale spese”, se il risultato supera i 60.000 si indica quest’ultimo importo

In merito agli Interventi e investimenti agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- nell’insieme degli interventi agevolabili sono ricompresi quelli edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica. Inoltre, occorre che i tipi di interventi agevolabili risultino prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

- per le nozioni di “innovazione” o “sviluppo” occorre riferirsi agli investimenti che consentono di acquisire strumenti/tecnologie diretti a garantire a chiunque (ad es.: titolari, soci, dipendenti, collaboratori) presti l’attività di svolgerla in sicurezza, siano essi sviluppati all’interno o acquistati all’esterno. A titolo esemplificativo, sono agevolabili i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire di svolgere l’attività in smart working. 

- Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Il modello per la richiesta di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, pari al 60% delle spese ammissibile (fino ad un massimo di € 60.000) può essere presentato a decorre dal 20.07.2020 e fino al 07/09/2020.

Tuttavia, si ricorda che dato il limite di spesa di 200 milioni previsto dal Decreto, ai fini del rispetto di detto limite, l’ammontare massimo del credito fruibile viene ricalcolato nel seguente modo: credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento dell’Agenzia da emanare entro l’11.09.2020. La suddetta percentuale si ottiene dal seguente rapporto:

limite complessivo di spesa di € 200 milioni

ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti

In merito ai dati da indicare nel riquadro apposito, si osserva quanto in precedenza riportato (vedi anche quanto evidenziato con riguardo al campo “Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione”) per il credito d’imposta relativo all’adeguamento degli ambienti da lavoro, con le eccezioni per i campi “Totale spese” (in cui si indica il valore che risulta dalla somma degli importi indicati nei campi precedenti) e “Credito d’imposta” (in cui si indica il 60% dell’importo indicato nel campo “Totale spese”, se il risultato supera i 60.000 si indica quest’ultimo importo).