La Commissione europea, ha approvato la proposta di regolamento del 4 ottobre 2017 (COM(2017) 568) emanata dal “Consiglio”, volta a modificare il regolamento n. 282/2011 concernente le “esenzioni IVA” relative alle operazioni di scambio di beni intracomunitari. Nella proposta di regolamento del 4 ottobre 2017 (COM(2017) 568), infatti, viene prevista una specifica disciplina per gli scambi di beni intracomunitari posti in essere da “soggetti passivi certificati”, basata sulla predeterminazione di elementi di prova, che possono essere contestati dalle Autorità fiscali solo se in possesso di indizi di scorrettezze da parte del venditore o dell’acquirente. La proposta di regolamento del 4 ottobre 2017 (COM(2017) 568), a modifica del regolamento n. 282/2011, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.
Come noto, la normativa nazionale (Art. 41 D.l. 331/1993) e quella comunitaria di riferimento (Art. 131 della Direttiva n. 2006/112/CE), non definiscono le modalità di prova dell’avvenuto trasporto/spedizione nel territorio di altro Stato membro creando pertanto non poche difficoltà tra gli operatori economici. Nell’attuale disciplina IVA, infatti, spetta al cedente provare che i beni siano stati inviati nello Stato membro di destinazione, ma in assenza di disposizioni specifiche in merito alla documentazione necessaria è inevitabile che si creino divergenze interpretative tra gli operatori e gli Uffici fiscali. L’intervento della Commissione europea è pertanto apprezzabile perché volto a garantire la certezza del diritto (nel caso in oggetto il diritto alla non imponibilità nelle operazioni intracomunitarie).
La proposta di regolamento del 4 ottobre 2017 (COM(2017) 568) prevede, ai fini dell’applicazione della non imponibilità di cui all’art. 138 par. 1 della Direttiva 112/2006 (recepita nel nostro ordinamento dall’art 41 D.l. 331/1993), che i beni siano spediti o trasportati in altro Stato Comunitario, in presenza di una delle seguenti condizioni:
- una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifichi che i beni sono stati spediti o trasportati dallo stesso o da un terzo per suo conto e che menzioni lo Stato comunitario di arrivo dei beni;
- due degli elementi di prova non contradditori che confermino il trasporto o la spedizione.
Per la fattispecie di cui al punto 2, l’acquirente dovrà fornire al venditore la dichiarazione scritta entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
Soggetto passivo certificato: obiettivo della proposta di regolamento è quello di fornire una base giuridica per l’integrazione dello status di soggetto passivo certificato nel sistema VIES (sistema di scambio di informazioni sull’IVA). I soggetti passivi, infatti, dovranno avere la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere la qualifica di soggetto passivo certificato, idonea ad attestare che una determinata impresa può essere considerata un contribuente affidabile.
Elementi di prova non contradditori dell’avvenuto trasporto o spedizione:
La prova della cessione intracomunitaria nella pratica:
La soluzione individuata dalla proposta di regolamento del 4 ottobre 2017 (COM(2017) 568) a modifica del regolamento n. 282/2011 consiste, pertanto, nell’introdurre una presunzione di non imponibilità negli scambi intracomunitari in due casi specifici:
Caso 1 (cessione con clausola di trasporto “franco destino”): i beni sono stati spediti/trasportati dal venditore, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto, e lo stesso venditore ha lo status di soggetto passivo certificato. In tale fattispecie, il regime di non imponibilità è garantito qualora il venditore sia in possesso di due documenti non contraddittori, fra gli otto sopra indicati.
Caso 2 (cessione con clausola di trasporto “franco fabbrica”): l’acquirente è un soggetto passivo certificato e i beni sono stati trasportati/spediti dallo stesso acquirente o da terzi che agiscono per suo conto. In tale fattispecie, il regime di non imponibilità è garantito qualora il venditore sia in possesso di:
- una dichiarazione scritta dell’acquirente che certifichi che i beni sono stati trasportati dallo stesso o per suo conto e che venga riportato in tale dichiarazione il nome dello Stato membro di arrivo dei beni (senza che sia tuttavia necessario indicare l’esatta destinazione per ragioni di riservatezza commerciale), e;
- due documenti non contraddittori, fra gli otto sopra indicati, che attestano il trasporto.
In entrambi i casi, le Autorità fiscali potranno contestare la presunzione di non imponibilità solo se in possesso di prove sufficienti per dimostrare che i beni non sono stati trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo. Per le situazioni non coperte da tali presunzioni - ad esempio perché gli operatori interessati non possiedono lo status di soggetto passivo certificato - continueranno ad applicarsi le norme vigenti, secondo le interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia.