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Più spazio a sindaci e revisori nelle Srl con la riforma della crisi di impresa

L’art. 14 della legge delega del 19 ottobre 2017 n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza – Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.254 del 30 ottobre 2017)   prevede alla lettera g) «l'estensione dei casi in cui e' obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della societa' a responsabilita' limitata, in particolare  prevedendo tale obbligo quando la  società  per  due  esercizi  consecutivi  ha superato almeno uno dei seguenti limiti:

      1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

      2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

      3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unita'»

Dispone inoltre «che  l'obbligo  di  nomina  dell'organo  di  controllo  o  del revisore cessi, per la societa' a  responsabilita'  limitata,  quando per tre esercizi consecutivi non e' superato alcuno dei limiti di cui alla lettera g). »

A tale riguardo si precisa che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per dar corso a quanto approvato.

Qualora il Governo dovesse quindi deliberare la modifica dell’art. 2477 del Codice Civile potrebbe incrementarsi notevolmente il numero delle società a responsabilità limitata interessate dalla nuova disposizione.