L’art. 14 della legge delega del 19 ottobre 2017 n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza – Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.254 del 30 ottobre 2017) prevede alla lettera g) «l'estensione dei casi in cui e' obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della societa' a responsabilita' limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unita'»
Dispone inoltre «che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessi, per la societa' a responsabilita' limitata, quando per tre esercizi consecutivi non e' superato alcuno dei limiti di cui alla lettera g). »
A tale riguardo si precisa che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per dar corso a quanto approvato.
Qualora il Governo dovesse quindi deliberare la modifica dell’art. 2477 del Codice Civile potrebbe incrementarsi notevolmente il numero delle società a responsabilità limitata interessate dalla nuova disposizione.