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REGOLE PER L’UTILIZZO CREDITO IVA

di REGOLE PER L’UTILIZZO CREDITO IVA

La compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi) del credito Iva annuale fino all’importo di euro 5.000 può essere effettuata, senza limitazioni, dal primo giorno dell’anno successivo alla maturazione del credito, ovvero senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge l’eccedenza detraibile.

Diversamente, se il credito da compensare è di importo superiore a 5.000 euro annui:

- vi è l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (o la sottoscrizione da parte dell'organo di revisione legale dei conti);

- la compensazione è ammessa solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. In ogni caso, ai fini della compensazione, devono essere utilizzati esclusivamente i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (art. 37 co. 49-bis del DL 223/2006, come modificato dall'art. 3 del DL 50/2017), a prescindere dall’entità del credito IVA da utilizzare in compensazione. Si rammenta, infine, che per controllare l'utilizzo dei crediti, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 37 co. 49-ter del DL 223/2006, conv. L. 248/2006, introdotto dalla L. 205/2017). I criteri e le modalità di attuazione della suddetta disciplina sono stati stabiliti dal provv. Agenzia delle Entrate 28.8.2018 n. 195385 e si applicano dal 29.10.2018.

Il credito IVA dell’anno 2018, indicato nel rigo VX2 della dichiarazione IVA 2019 (da presentarsi entro la fine del prossimo mese di aprile), può essere “compensato” dal soggetto passivo ricorrendo alle seguenti modalità.

MODALITA’ DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA ANNUALE

Compensazione verticale

Permette ad un soggetto passivo IVA di scomputare il credito annuale dall’ imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all’anno successivo.

Compensazione orizzontale

Permette ad un soggetto passivo IVA di compensare l’eccedenza detraibile con altre imposte, contributi e altre somme dovute, mediante modello F24 (art. 17 del D.LGS. n. 241/97).

 

Compensazione verticale del credito iva annuale: la compensazione "verticale", se praticabile in quanto successivamente sorgano debiti IVA, costituisce la scelta più semplice per il recupero dell'eccedenza IVA. Non sono previsti, infatti, limiti particolari trattandosi dello strumento "fisiologico" per il recupero del credito. La compensazione "verticale" è effettuata direttamente nella liquidazione periodica, riducendo, in tutto o in parte, il debito IVA mensile o trimestrale con il credito derivante dal periodo precedente. L'eventuale credito residuo può essere utilizzato, successivamente, fino a completo esaurimento. Tale metodologia, tuttavia, non è di fatto applicabile nel caso in cui il credito sia strutturale.

Compensazione orizzontale del credito iva annuale: la compensazione "orizzontale" rappresenta una modalità alternativa alla precedente che permette, in primis, ai soggetti in capo ai quali non sorgono debiti IVA, di recuperare l'eccedenza d'imposta mediante la compensazione con posizioni a debito sorte per altri tributi, entro il limite annuo di 700.000 euro, ai sensi dell’art. 34, comma 1, della Legge n. 388/2000 (elevato ad 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili, se il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto).

L’utilizzo in compensazione per un importo superiore a quelli testé citati comporta, ai sensi del co. 2-ter, dell’art. 17, del D.LGS. n. 241/97 (introdotto dall’art. 3, co. 4-bis, del D.L. n. 50/2017), lo scarto del modello F24: l’attuazione di quest’ultima disposizione avverrà, però, previa adozione di appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

La compensazione "orizzontale", prestandosi a fenomeni elusivi, è stata oggetto di numerosi interventi legislativi finalizzati a limitarne l'utilizzo indebito. La L. 21.6.2017 n. 96, di conversione del Dl. 24.4.2017 n. 50 (c.d. Manovra correttiva 2017) ha apportato, da ultimo, numerose novità in materia di compensazione dei crediti IVA (annuali ed infrannuali), prevedendo, tra l’altro:

- vincoli più stringenti alle compensazioni aventi ad oggetto i crediti IVA, sia annuali che infrannuali;

- nuove modalità operative mediante le quali i contribuenti titolari di partita IVA devono eseguire le compensazioni orizzontali.

Crediti di importo inferiore ad euro 5.000: La compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi) del credito Iva annuale fino all’ importo di euro 5.000 può essere effettuata, senza limitazioni, dal primo giorno dell’anno successivo alla maturazione del credito, ovvero senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge l’eccedenza detraibile.

Così, ad esempio, un soggetto passivo IVA potrà utilizzare in compensazione il credito IVA del 2018 fino all’importo di euro 5.000 già a decorrere dal 1° gennaio 2019, senza dover porre in essere particolari adempimenti preventivi.

Crediti di importo superiore ad euro 5.000: per effetto delle modifiche apportate dall’art. 3 del D.L. n. 50/2017, la compensazione orizzontale del credito Iva annuale oltre l’importo di euro 5.000 (aumentato ad euro 50.000 per le start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese), in luogo del previgente limite di euro 15.000, richiede che la dichiarazione annuale IVA rechi, alternativamente:

- l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure;

- la sottoscrizione da parte del soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti a norma dell’art. 2409-bis del c.c. (collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti nell’apposito Registro), che attesti la corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e la conformità di quest’ultime alla relativa documentazione.

Come chiarito con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 4.5.2017 n. 57, il nuovo importo di 5.000 euro si applica per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 24.4.2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017), mentre per quelle presentate fino al 23.4.2017 vale l'importo di 15.000 euro.

Come stabilito dal citato D.L. n. 50/2017, l’Agenzia delle Entrate potrà recuperare l’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità sopra esposte e dei relativi interessi, previa notifica di un apposito atto di recupero motivato, ai sensi dell’art. 1, comma 421, della Legge n. 311/2004, che, per sua natura, comporta l’irrogazione di una sanzione del 30% (da applicarsi sull’ammontare dell’importo indebitamente compensato), riducibile ad 1/3 (ovvero al 10% dell’importo compensato) in caso di adesione da parte del contribuente.

Limiti all’utilizzo della compensazione orizzontale: la possibilità di utilizzare il credito IVA in compensazione “orizzontale” è preclusa a tutti i soggetti passivi IVA che hanno debiti iscritti a ruolo (o derivanti da accertamenti esecutivi) per imposte erariali (es. IRPEF, IRES, IVA) e relativi interessi ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Non fanno scattare la preclusione in parola, ancorché iscritti a ruolo:

  • i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata);
  • i premi INAIL;
  • i tributi locali (IMU, TARES);
  • le agevolazioni erogate a qualsiasi titolo sotto forma di credito di imposta;
  • le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).

Modalità di effettuazione delle compensazioni “orizzontali”: a norma dell’art. 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223/2006, come da ultimo modificato dall’art. 3 del D.L.n. 50/2017, la presentazione dei modelli F24 da parte dei soggetti passivi IVA contenenti compensazioni di crediti fiscali - ivi compresa l’eccedenza IVA detraibile (maggiore o inferiore ad euro 5.000) – deve avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), secondo le modalità tecniche definite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21.12.2009.

Ne consegue che, ai fini della compensazione orizzontale dell’eccedenza detraibile, non possono più essere utilizzati i servizi di “home banking” e di “remote banking” messi a disposizione dalle banche, dalle Poste e da altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.

Modalità di presentazione del modello F24: TITOLARI DI PARTITA IVA

 

Modello cartaceo

Servizi telematici dell’agenzia delle entrate

(F24 on line, F24 web, F24 cumulativo)

Home banking o remote banking

Versamenti con F.24 con compensazioni che NON evidenzino un saldo pari a zero

NO

SI

NO

Versamenti con F.24 che evidenzino un saldo pari a zero

NO

SI

NO

 

Tabella di sintesi

Tipologia

di

compensazione

Ammontare del credito che si intende compensare con altri tributi o contributi

Visto di conformità (o sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo)

Momento di effettuazione delle compensazioni “orizzontali”

Modalità di effettuazione delle compensazioni orizzontali tramite modello F24

 

 

Compensazione credito annuale

Fino ad euro 5.000,00 (o euro 50.000,00 se contribuente start up innovativa)

 

NO

Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione

 

 

Esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)

 

Oltre ad euro 5.000,00 (o euro 50.000,00 se contribuente start up innovativa

 

SI

Dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA