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Trattamento fiscale stock option

1.Premessa: definizioni

  • le stock option sono dei piani di azionariato popolare ai dipendenti, ossia sono piani di offerta di azioni alla generalità dei dipendenti;
  • i piani di stock option costituiscono uno strumento di incentivazione retributiva e di fidelizzazione della forza lavoro beneficiaria (dipendenti o amministratori) ritenuta strategicamente importante per l’azienda;
  • attraverso l’assegnazione di stock option, la società offre ad un dipendente il diritto (opzione) ad acquistare un proprio pacchetto azionario - o di altra società facente parte dello stesso gruppo - in un arco temporale futuro prestabilito e ad un prezzo predeterminato, solitamente pari al valore delle azioni all’atto dell’offerta stessa;
  • in alcuni casi è previsto un sistema di tassazione agevolato limitatamente, tuttavia, alle seguenti categorie di azioni:                                                                                                                            - emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro;                               - emesse da società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa  società che controlla l'impresa (art. 51 co.2-bis del TUIR).

2. Tempistica dei piani di stock option

In un piano di stock option possono essere distinti i seguenti momenti fondamentali:

  • il granting c.d.diritto di opzione, ovvero  il momento in cui il beneficiario riceve un diritto a divenire azionista  della società datrice di lavoro  o di altra società appartenente al medesimo gruppo. In questo momento viene anche il fissato il c.d. strike price, ovvero il prezzo di esercizio;
  • il vesting period, ovvero il periodo di maturazione intercorrente dall’offerta dell’opzione al termine iniziale per la sua esercitabilità, la quale, a sua volta, può essere diluita nel tempo;
  • l’exercising, cioè la data in cui viene effettivamente esercitato il diritto di opzione e quindi l’azione viene effettivamente acquisita alle condizioni fissate nella fase del granting.

3. Regime fiscale delle stock option

  • in generale le azioni assegnate ai dipendenti od acquistate dagli stessi ad un prezzo inferiore al valore normale delle azioni al momento dell’acquisto, costituisce reddito tassabile in capo ai dipendenti. Poiché il beneficio deriva dalla condizione di lavoratore subordinato, deve essere considerato a tutti gli effetti reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del TUIR.
  • tuttavia è previsto un regime agevolato di non tassazione in casi particolari ristretti (art. 51 comma 2 lett. g) del D.P.R. n. 917/1986).
  • è escluso, infatti, dal reddito del dipendente “il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a euro 2.065,83” (art. 51 co. 2 lett. g) TUIR).
  • l’accesso al regime di tassazione agevolato è subordinato al rispetto di ulteriori condizioni:
    • le azioni non devono essere riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro;
    • le azioni non devono essere cedute dal dipendente per un periodo di tre anni dal momento dell’attribuzione.

 4.Momento rilevante per la tassazione

  • ai fini impositivi, qualora il diritto di opzione non sia già cedibile a terzi, il momento rilevante ai fini della tassazione in capo al dipendente è costituito dal momento di esercizio del diritto di opzione (ossia «l’exercising»). Fino a quel momento in capo al dipendente non si configura ancora alcun momento impositivo. Inoltre, considerato che la norma disciplina esclusivamente l'ipotesi in cui il dipendente mantenga il diritto di  opzione  fino  alla  data  di esercizio dello stesso, rimane fermo che l'assegnazione di  un  diritto  di opzione  cedibile deve essere assoggettato a  tassazione  come  reddito  di lavoro dipendente fin dal momento  della  medesima  assegnazione  (CM n. 30/E-40275 del 25 febbraio 2000). Se un diritto non cedibile perde successivamente tale requisito, il relativo valore sarà assoggettato a tassazione soltanto nel periodo di imposta in cui è diventato trasferibile.
  • per lo stesso motivo si ritiene che il limite di euro 2.065,83 di non imponibilità debba riferirsi esclusivamente all’esercizio in cui avviene l’assegnazione delle azioni, indipendentemente che tale esercizio sia veicolato da diverse opzioni attribuite in differenti  momenti («Tuttavia, l'art. 51, comma 2, come  sopra  precisato,  prevede l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente di azioni assegnate a ciascun dipendente con un limite di valore che non superi euro  2.065,83  per   ogni periodo di imposta. Il limite fissato dal legislatore comporta che il valore delle azioni attribuite, al netto di quanto corrisposto dai  dipendenti  stessi,  viene assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro  dipendente, per la parte che eccede il limite stesso. Tale limite è da riferire all'intero periodo  di  imposta  e  non  alle singole attribuzioni. Pertanto,  se un dipendente beneficia di diverse attribuzioni di  azioni nell'ambito dello stesso periodo di imposta,  sia  a  titolo  gratuito  che oneroso,  bisognerà procedere alla somma per verificare l'eventuale superamento del limite» RM n. 97/E del 25 luglio 2005).

5.Calcolo del fringe benefit tassabile in capo al dipendente

  • il valore del fringe benefit tassabile è determinato dal valore normale delle azioni al momento di esercizio dell’opzione meno quanto pagato dal dipendente per l’esercizio dell’opzione.
  • per la determinazione del valore normale, l’art. 51, co. 3 Tuir fa espresso rinvio all’art. 9 Tuir, che, con riferimento ai titoli azionari, lo individua:
  • per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.
  • CM n. 30/E-40275 del 25 febbraio 2000: «Al riguardo, si precisa che la locuzione "ultimo mese" utilizzata nella lettera a) del comma 4 dell'art. 9 del Tuir non fa riferimento al mese solare precedente, ma al periodo che va dal giorno di riferimento (quello dell'assegnazione dei titoli al dipendente) allo stesso giorno del mese solare precedente, poiché una diversa interpretazione potrebbe comportare un allontanamento troppo ampio del periodo preso a base per la rilevazione della media aritmetica dei prezzi dei titoli rispetto al momento nel quale si verifica la valutazione e, quindi, la fissazione di un "valore normale« che potrebbe già essere non adeguato a quello in atto al momento della valutazione».

6.Condizioni per l’applicazione del regime agevolativo di non tassazione

  • l’accesso al regime di tassazione agevolato in capo ai dipendenti è subordinato al rispetto di due condizioni:                                                                                                                                      1.le azioni devono essere offerte alla generalità dei dipendenti;                                                            2.il dipendente non deve cedere le azioni alla società emittente/datore di lavoro e, in ogni caso, a nessun altro soggetto per un periodo di 3  anni dal momento  dell’attribuzione. La  condizione del vincolo triennale di detenzione è riferita esclusivamente all’ipotesi in cui le azioni siano cedute a terzi, mentre in nessun caso spetta l’agevolazione nell’ipotesi in cui le medesime azioni siano riacquistate dalle società emittente ovvero dal datore di lavoro.

Al verificarsi di questi presupposti, le azioni attribuite, nel limite di 2.065,83 euro per periodo d’imposta sono escluse da tassazione in capo al dipendente. Superata tale soglia, la sola eccedenza è assoggettata ad imposizione.

  • Momento rilevante ai fini dell’individuazione della generalità dei dipendenti: è quello dell’offerta ai dipendenti, vale a dire la data della delibera dell’assemblea con la quale vengono fissate tutte le condizioni del piano azionario (CM 17.5.2000 n. 98/E).
  • Vincolo del triennio: la norma sancisce un vincolo generalizzato di indisponibilità: le azioni non possono essere cedute dal dipendente prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione. Il conteggio del triennio decorre dalla data di “assegnazione” delle azioni. Di regola, il trasferimento avviene mediante girata o, per le società quotate, alla data del contratto cui corrisponde la registrazione nei conti.
  • Intrasferibilità alla società emittente/datore di lavoro: le azioni non devono essere riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro, pena il recupero a tassazione. Tale interpretazione della norma, basata sul dato testuale della disposizione, risulta avallata dall’Agenzia delle Entrate: “la previsione che le azioni non possano essere cedute al datore di lavoro o alla società emittente tende a contrastare eventuali accordi tra le parti che in alcuni casi snaturerebbero le finalità dell’agevolazione in quanto garantirebbero al dipendente la possibilità di vendere le azioni anche in presenza di un andamento negativo della società”. Unica eccezione a questo principio si verifica nel caso in cui vi sia un obbligo di cessione ex lege (c.d. “squeeze out”).(ris. Agenzia delle Entrate 12.8.2005, n. 118).
  • Limite di 2.065,83 euro: il superamento della soglia di 2.065,83 euro configura una presunzione di corrispettività dell’attribuzione, determinando, conseguentemente, l’applicazione  delle regole ordinarie sulla differenza tra l’importo attribuito e la soglia. La franchigia trova applicazione in tutte le ipotesi di attribuzione di azioni alla generalità dei dipendenti, sia essa totalmente o parzialmente gratuita. Nel caso in cui al dipendente venga richiesto un corrispettivo, il limite dei 2.065,83 euro deve essere riferito all’importo complessivo oggetto di sconto (CM 17.5.2000 n. 98/E, risposta 5.1.5).

7.Obblighi del datore di lavoro in caso di decadenza del regime agevolato (cessione delle azioni prima del termine triennale)

  • Obblighi informativi e applicazione delle ritenute: nel caso in cui il dipendente ceda le azioni oggetto di agevolazione prima del termine triennale deve darne notizia al proprio datore di lavoro, sempreché il cessionario non sia lo stesso datore di lavoro o la società emittente. In tali occasioni, infatti, il datore di lavoro deve applicare le relative ritenute nel primo periodo di paga utile, successivo all’avvenuta conoscenza del presupposto impositivo, anche per effetto di un’apposita comunicazione del dipendente. Ciò determina l’insorgere di alcuni obblighi in capo al datore di lavoro, sostituto d’imposta, il quale è tenuto a informare i dipendenti destinatari del piano di stock option circa l’obbligo di comunicare allo stesso le eventuali operazioni sulle azioni, rilevanti (circ. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 n. 1) ai fini dell’applicazione della norma in esame:                                                                                              - anche successivamente all’eventuale cessazione del rapporto di lavoro;                                              - sempreché il cessionario non sia lo stesso datore di lavoro o la società.
  • Una volta acquisita la notizia dell’avvenuta cessione prima del termine triennale, il datore di lavoro deve applicare le relative ritenute nel primo periodo di paga utile sull’importo precedentemente esentato da tassazione (euro 2065,83).

8.Obblighi dichiarativi del dipendente per i proventi derivanti dalle azioni successivamente alla loro assegnazione

Cessione delle azioni prima del triennio o alla società emittente/datore di lavoro

  • in caso di cessione delle azioni prima del triennio o al datore di lavoro o alla società emittente, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, nel periodo di imposta in cui avviene la cessione, il solo importo a suo tempo escluso da imposizione al momento dell’assegnazione (art. 51 co. 1 lett. g) ultimo periodo del TUIR).
  • questo significa che, se la plusvalenza conseguita dal lavoratore supera 2.065,83 euro, l’eccedenza configura un reddito diverso e come tale è assoggettato ad imposizione secondo le regole degli artt. 67 e 68 del TUIR. In caso di partecipazioni non qualificate le imposte sulla plusvalenza sono pari al 26% della stessa;
  • determinazione della base imponibile: ai sensi dell’art. 68 co. 6 del TUIR, infatti, la plusvalenza è determinata quale differenza tra corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione. La franchigia di 2.065,83 euro non concorre quindi alla formazione del costo fiscalmente rilevante della partecipazione;
  • qualora, invece, la plusvalenza conseguita sia inferiore all’importo esonerato, a prescindere dall’entità della plusvalenza, l’intera franchigia non tassata al momento dell’assegnazione diventa imponibile quale reddito di lavoro dipendente e concorre a formare il costo della partecipazione ai fini della determinazione del capital gain.

Cessione delle azioni dopo il triennio

  • una volta superato il triennio, la cessione delle partecipazioni assegnate ai dipendenti (a soggetti diversi dal datore di lavoro/società emittente) non assume più rilievo ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente. Ciò non toglie, tuttavia, l’applicazione delle regole previste per il capital gain dagli artt. 67 e 68 del TUIR;
  • ai fini in esame, assume particolare rilievo il già richiamato art. 68 co. 6 del TUIR, in base al quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sono costituite dalla differenza tra:                        - il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati e                            - il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessivi passivi. Anche in questo caso, quindi, la franchigia di 2.065,83 euro non concorre alla formazione del costo fisicamente rilevante della partecipazione.

Dividendi

  • eventuali dividendi sono tassati «netto frontiera» (ossia al netto di eventuali imposte/ritenute già assolte all’estero) con un’imposta sostituti del 26%.

9.Obblighi dichiarativi di monitoraggio (quadro RW)

  • con la circolare n.38/E del 23 dicembre 2013, è stato precisato che le stock option su azioni estere, ossia i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti e assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o della società controllante o controllanti, non vanno indicati nel quadro RW dinchè non sia trascorso un determinato periodo (c.d. vesting period) in cui l'assegnatario non può eservitare il proprio diritto. Infatti, fino a quel momento il diritto è soggetto ad una sorta di confizione sospensiva;
  • trascorso il vesting period, le stock option vanno indicate nel quadro RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del  sottostante, perché  soltanto in  questo caso il beneficiario dispone di un “valore” all’estero.

10.Regime contributivo delle stock option

  • la qualificazione come reddito di lavoro dipendente, tuttavia, in deroga al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva, per esplicita previsione normativa (art. 82, 24-bis, D.L. 112/2008) non comporta la concorrenza dello stesso alla formazione dell’imponibile contributivo, ed è pertanto esentato da contribuzione (Circolare INPS n. 123 dell’11 dicembre 2009).