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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: scadenza versamento 23 aprile 2019

Per effetto del DM 28 dicembre 2018, infatti, “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo”. Considerato che il 20 aprile cade di sabato, e che il 21 e il 22 sono giorni festivi, la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Riepilogando, le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche saranno le seguenti: 

  • I trimestre 2019: 23 aprile 2019
  • II trimestre 2019: 22 luglio 2019
  • III trimestre 2019: 21 ottobre 2019
  • IV trimestre 2019: 20 gennaio 2020

 

La procedura di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche segue le regole stabilite dal novellato art. 6 comma 2 del DM 17 giugno 2014.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nelle e-fatture ricevute, ha reso disponibile al contribuente l’importo dovuto.

Il contribuente deve accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Di seguito si riporta il percorso per accedere alla propria area riservata al fine di effettuare la consultazione e il versamento dell’imposta di bollo:

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/login.jsp à inserire le proprie credenziali di accesso Entratel - Fisconline à accedere al portale “Fatture e corrispettivi” à nel box “Consultazione”  selezionare “Fatture elettroniche e altri dati IVA” à nel box “Fatture elettroniche” selezionare “Pagamento imposta di bollo”.

Si aprirà una schermata con una tabella. Selezionare il simbolo evidenziato in blu nell’ultima colonna della tabella nominata “Calcolo pagamento bollo”.

A questo punto sarà possibile scegliere tra due modalità di versamento

  1. Addebito su conto corrente bancario o postale. In questo caso è sufficiente inserire l’IBAN del conto di addebito, dare il consenso e inoltrare la richiesta di pagamento. 
  2. Pagamento Modello F24 precompilato dall’Agenzia delle Entrate. Nella sezione “Erario” deve essere indicato il codice tributo “2521” – anno 2019 – importo da versare.

Per quanto concerne le modalità di compilazione del modello F24 si allega la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 09/04/2019.

Si segnala infine che, nel caso in cui il contribuente non abbia correttamente indicato in fattura l’importo del bollo dovuto, è possibile calcolare “manualmente” l’imposta dovuta, versando un importo superiore a quello indicato dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora si optasse con la correzione “manuale”, si dovrà procedere come segue:

  1. Addebito su conto corrente bancario o postale: modificare il campo “N. Documenti dichiarati”. In automatico si aggiornerà l’imposta dovuta.
  2. Pagamento Modello F24: è sufficiente modificare manualmente l’ammontare dovuto in sede di predisposizione del modello F24.