Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche può avvenire fino al 31 dicembre 2020 secondo le precedenti specifiche tecniche.
Le maggiori novità riguardano l’inserimento di nuovi codici “Tipo Documento”, un migliore dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione e nuovi codici “Tipo ritenuta - contributo”.
- Le nuove specifiche tecniche
L’adozione delle nuove specifiche tecniche per la compilazione delle fatture elettroniche, riguardanti il “Tipo documento”, la “Natura” e “Tipo ritenute-contributo” dell’operazione potranno essere utilizzate dal prossimo 1° ottobre 2020 e diverranno obbligatorie solo a partire dal 1° gennaio 2021.
- Tipo di documento
In primo luogo, le novità riguardano, come detto, il campo dedicato al “Tipo documento” per il quale potrà essere adottata la seguente codifica:
L’elencazione dei “Tipo di Documento” ad oggi presente si arricchisce di elementi utili a far transitare direttamente dal SdI le autofatture e/o integrazioni effettuate ai fini IVA sugli acquisti, distintamente per norma applicabile, mentre sono stati eliminati come codifica i codici Tipo documento TD10 e TD11.
Si noti che molteplici sono le causali introdotte, soprattutto in tema di inversione contabile, anche allo scopo di evitare la presentazione del cd. esterometro, circostanza derivante dal fatto che le integrazioni IVA effettuate potranno essere rappresentate mediante la trasmissione dei documenti formati con i codici da TD16 a TD19. Mentre con il precedente tracciato la procedura di integrazione elettronica era complessa (e facoltativa) e di fatto prevedeva l’intervento manuale per allegare alla fattura elettronica del fornitore il documento interno di “integrazione” da mandare allo SDI, con il nuovo tracciato il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza IVA con un codice natura di “inversione contabile” (N6...), può generare un documento elettronico xml con una delle nuove codifiche di “Tipo documento”, l’inserimento dei dati del fornitore nella sezione “CedentePrestatore” e di quelli del cliente – che deve integrare la fattura – nella sezione “CessionarioCommittente”. I nuovi codici tipo documento da utilizzare, come abbiamo visto, sono TD16 (integrazione fattura reverse charge interno), TD17 (servizi dall’estero), TD18 (acquisto beni intra-UE), TD19 (acquisti di beni nel territorio dello stato da fornitori non residenti). Ad oggi L’Agenzia delle Entrate non ha emesso alcun documento esplicativo sul nuovo tracciato, per cui l’integrazione/autofattura elettronica dovrebbe considerarsi ancora facoltativa, ma non possiamo escludere una diversa istruzione all’ultimo momento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
- Natura dell’operazione
Le specifiche tecniche prevedono anche l’introduzione di nuovi codici natura (di fatto molto più dettagliati rispetto agli attuali) con la conseguente eliminazione obbligatoria dal 1° gennaio 2021 dei codici natura N2, N3, N6 sostituiti come segue:
(fino al 31.12.2020 tutte rientranti nella codifica N2),
(fino al 31.12.2020 tutte rientranti nella codifica N3),
(fino al 31.12.2020 rientranti nella codifica N6)
In base a quanto sopra ne consegue che in sede di fatturazione dovranno essere utilizzati gli appositi codici natura che identificano, in modo dettagliato, la tipologia di operazione posta in essere da parte dei fornitori.
-Tipo di ritenuta/contributo ed altre modifiche
All’interno della sezione Dati Generali Documento, saranno introdotti i seguenti codici:
E’ stata inoltre introdotta una nuova causale pagamento MP23 Pago PA ed ulteriori controlli di coerenza del contenuto del documento e di conseguenza nuovi codici di segnalazioni di errore.
La possibilità di utilizzare in via facoltativa le nuove specifiche tecniche potrà creare qualche problema nello scambio di fatture; qualora, infatti, il soggetto emittente inviasse a SDI una fattura secondo le nuove specifiche, ed il ricevente non fosse ancora aggiornato alle stesse, potrebbe crearsi qualche problema pratico, quale ad esempio l’impossibilità di conversione del documento XML in un file leggibile (tipo PDF).
A parere di chi scrive, quindi, è consigliabile che l’aggiornamento dei software contabili avvenga quanto prima, e che le modalità di aggiornamento siano concordate tra software house e utilizzatore del software; infatti, la cosa richiede, contestualmente, competenze informatiche ma anche una conoscenza delle regole Iva e delle modalità di gestione delle operazioni da parte delle aziende.