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NUOVE REGOLE IVA NEL SETTORE NAUTICO

Con il provvedimento n.151377  del 15 giugno 2021, che si allega, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per:

- la dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio UE, di imbarcazioni da diporto e per

- la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare,

ai fini della non imponibilità ai sensi, rispettivamente, degli artt. 7-sexies e 8-bis del DPR 633/72.

Le nuove regole saranno applicabili, sulla base della dichiarazione presentata, per le operazioni la cui data della fattura decorre dal 14 agosto 2021.

1. Soggetti obbligati alla dichiarazione e informazioni richieste

Sono obbligati alla presentazione della citata dichiarazione :

  • gli utilizzatori di prestazioni di servi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di imbarcazioni da diporto, per un periodo superiore ai 90 giorni, allo scopo di attestarne la percentuale di effettivo utilizzo nel territorio UE;
  • il cessionario o committente che intende acquistare navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili.

La dichiarazione dovrà essere trasmessa telematicamente dai soggetti suindicati a partire dal 15 luglio 2021, tramite l’apposito software denominato “dichiarazionenautica” che sarà reso disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.

Il modello dichiarativo si compone di due sezioni:

  • il quadro A, relativo alla dichiarazione della percentuale di utilizzo nel territorio UE dei servizi di locazione, leasing, noleggio e simili non a “breve termine”, di imbarcazioni da diporto.

In tale quadro dovranno essere riportate, le seguenti informazioni:

    • i dati identificativi dell’imbarcazione (codice dell’eventuale Pese estero di iscrizione, numero di inscrizione nei Registri – per i paesi esteri si fa riferimento all’official number di registrazione nel Registro di bandiera –  e nome dell’imbarcazione se presente) colonne 1, 2 e 3,
    • la data di inizio e di fine del contratto avente ad oggetto i servizi di locazione (colonne 4 e 5),
    • l’attestazione, per l’anno solare di riferimento, della percentuale prevista di utilizzo nel territorio UE di prestazioni di servizi di locazione delle imbarcazioni da diporto (colonne 6 e 7);
    • l’attestazione della percentuale di effettivo utilizzo nel territorio UE di prestazioni di servizi di locazione della imbarcazione da diporto, indicando il numero di protocollo della dichiarazione preventiva corrispondente (ovvero dell’ultima dichiarazione preventiva presentata nel caso in cui la prima sia stata oggetto di integrazione) oppure barrando la corrispondente casella di cui alla colonna 10 in caso di assenza di dichiarazione preventiva (colonne 8 e 9).
  • Il quadro B, relativo alla dichiarazione di navigazione in “alto mare” ai fini del regime di non imponibilità.

In tale quadro nella sezione I occorre indicare:

  • i dati identificativi dell’imbarcazione (codice dell’eventuale Pese estero di iscrizione, numero di inscrizione nei Registri – per i paese esteri si fa riferimento all’official number di registrazione nel Registro di bandiera –  e nome dell’imbarcazione se presente) colonne 1,2 e 3,
  • la tipologia di operazione, acquisto o importazione, per le quali il dichiarante intende avvalersi della facoltà di non applicazione dell’IVA e l’anno di riferimento delle operazioni (colonne 4, 5 e 6),
  • l’attestazione alternativamente (colonna 7):
    • dell’effettuazione di un numero di viaggi in “alto mare” superiore al 70% nell’anno solare precedente a quello di effettuazione delle operazioni in regime di non imponibilità ex art.8-bis del DPR 633/72 (codice 1);
    • in caso di primo utilizzo della nave, l’intenzione di effettuare un numero di viaggio in “alto mare” superiore al 70% nell’anno solare in corso (codice 2),
  • In caso di navigazione per periodi inferiori all’anno solare, deve essere indicata la data inziale e la data finale dei viaggi; laddove un’obiettiva discontinuità di utilizzo della nave si verifichi in corso d’anno la valutazione della sussistenza del requisito della navigazione in “alto mare” andrà effettuata in relazione al periodo infrannuale di competenza del nuovo armatore, proprietario o utilizzatore (colonne 8 e 9),
  • la dichiarazione del soggetto passivo tenuto alla presentazione della dichiarazione, del possesso di tutti i documenti utili alla validità dell’attestazione (in questo caso nella dichiarazione occorrerà barrare un’apposita casella – colonna 10).

Nella sezione II, del quadro B, per ciascun rigo compilato va indicato:

  • il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati della nave (colonna 1);
  • in caso di compilazione di più moduli, il numero del modulo sul quale sono stati indicati i dati della nave (colonna 2);
  • il codice fiscale del cedente/prestatore destinatario della presente dichiarazione (colonna 3), in caso di più operazioni con lo stesso cedente/prestatore il relativo codice fiscale va indicato una sola volta.

Per una migliore comprensione sulle modalità di compilazione della dichiarazione in menzione si allega il modello con le relative istruzioni.

2. Adempimenti per i soggetti che effettuano operazioni a norma dell’art.7-sexies o dell’art.8-bis del DPR 633/72

Una volta presentata la citata dichiarazione viene rilasciata una ricevuta telematica riportante il numero di protocollo di ricezione. Quest’ultimo dato è reso disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate sia al dichiarante che al cedente o prestatore. Ciò risulta fondamentale per il cedente o prestatore che emette fattura non imponibile ex art.7-sexies o ex art.8-bis del DPR 633/72; in quanto in assenza del numero di protocollo di ricezione non potrà emettere fattura senza incorrere in sanzioni.

Il cedente o prestatore dovrà quindi riportare i dati del protocollo di ricezione nella fattura emessa a norma dell’art.7-sexies o dell’art.8-bis del DPR 633/72. Ai fini della compilazione della fattura elettronica il campo 2.2.1.16.1 deve riportare l’indicazione “NAUTICA” e il campo 2.2.1.16.2 dovrà indicare il succitato numero di protocollo.

3. Regime sanzionatorio

E’ prevista la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta prevista:

  • a chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in mancanza della dichiarazione di attestazione della condizione della navigazione in alto mare, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti di legge.
  • a chi, in mancanza dei presupposti di legge, dichiara all’altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare relativa all’anno solare precedente;
  • al cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazione, di cui all’art.8-bis, comma 1, DPR 633/72, senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della predetta dichiarazione di attestazione della condizione della navigazione in alto mare.

Pertanto, per non incorrere in sanzioni, si invitano i clienti che effettuano cessioni di beni e/o servizi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.7-sexies o dell’art.8-bis  del DPR 633/72, a consultare la propria area riservata del Sito dell’Agenzia delle Entrate per reperire il numero di protocollo della dichiarazione presentata dal cessionario o committente e di riportarlo nella relativa fattura elettronica di vendita; nonché di accertare che il proprio cliente abbia provveduto alla presentazione della succitata dichiarazione.