Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di Euro al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate. La presente circolare riporta i principali provvedimenti
1. Contributo a fondo perduto (Art. 1)
Nel decreto sono state previste tre tipologie di contributo a fondo perduto, di seguito riportate.
A) Contributo automatico
Contributo a fondo perduto pari al 100% del contributo già riconosciuto ai sensi dell’art.1 del D.L. n.41 del 22 marzo 2021. Ai beneficiari verrà erogato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate nelle modalità scelte per il precedente contributo, mediante accredito sul c/c o mediante riconoscimento del credito d’imposta.
B) Contributo “alternativo”
Si tratta di un contributo alternativo rispetto al precedente. È a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che abbiano:
Si specifica che al fine di determinare correttamente il fatturato e i corrispettivi si fa riferimento a quanto già specificato nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate (n. 15/E del 2020 e n. 5/E del 2021), ossia vanno incluse:
Anche per i soggetti che adottano il regime forfettario (L. 190/2014) si fa riferimento sempre alla data di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti.
Restano, invece, esclusi i soggetti che cesseranno o avvieranno l’attività dopo la data di entrata in vigore del decreto sostegni precedente (D.L. 41/2021), gli enti pubblici e gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Soggetti che hanno beneficiato del precedente contributo presentando l’istanza entro il 28 maggio 2021
Il contributo, come avvenuto precedentemente, è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile del periodo 1/04/20-31/03/21 e quello del periodo 1/04/19-31/03/20:
Soggetti precedentemente esclusi dal contributo calcolato sul fatturato per anno solare
Il contributo alternativo può essere richiesto anche da coloro che sono rimasti esclusi dal precedente decreto (c.d. Decreto Sostegni). L’indennizzò sarà calcolato con il meccanismo indicato precedentemente, applicando le seguenti percentuali:
Il contributo a fondo perduto alternativo deve essere richiesto mediante presentazione di una istanza presso l’Agenzia delle Entrate e non pregiudica l’ottenimento del contributo automatico.
Tale contributo, infatti, pur essendo alternativo a quello automatico, è in qualche modo ad esso complementare:
Il contributo massimo di cui si può beneficiare rimane come previsto nel precedente decreto di Euro 150.000.
Di seguito un esempio per meglio comprendere il meccanismo di calcolo per un soggetto che ha già beneficiato nel 2021 del contributo cosiddetto DL Sostegni:
Ammontare fatturato medio mensile 2019: |
290.000 |
Ammontare fatturato medio mensile 2020: |
130.000 |
Perdita fatturato: |
160.000 > 30% |
Ricavi anno 2019: |
3.480.000 |
Contributo automatico (Decreto Sostegni): |
30% di 160.000 = 48.000 euro |
Ammontare fatturato medio mensile 1.4.2019-31.3.2020: |
340.000 |
Ammontare fatturato medio mensile 1.4.2020-31.3.2021: |
110.000 |
Perdita fatturato: |
230.000 > 30% |
Calcolo del contributo (Decreto Sostegni bis): |
30% di 230.000 = 69.000 euro |
Il contribuente riceverà:
Per il contributo a fondo perduto alternativo e reddituale dovrà essere pubblicato un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le modalità e la scadenza per presentare le domande in via telematica.
Si ricorda inoltre che tali contributi non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
C) Contributo Reddituale
Contributo condizionato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo precedente (2019), che sarà pari ad una percentuale definita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
L’ammontare del contributo sarà determinato sulla differenza tra i sopracitati risultati d’esercizio, al netto di tutti i contributi a fondo perduto già ricevuti nel 2020 e 2021 e non potrà essere di importo superiore a Euro 150.000.
Il contributo reddituale verrà riconosciuto mediante presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura, che potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei Redditi 2021 è presentata entro il 10 settembre.
Si rammenta che tale contributo deve essere ancora approvato dalla Commissione Europea, non vi è ad oggi certezza della sua erogazione.
2. Credito d’imposta per canoni di locazione (Art. 4)
E’ stato prorogato con il nuovo decreto il credito d’imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, senza limitazioni per il codice Ateco o la localizzazione geografica dell’attività esercitata.
Tale credito spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, pari al:
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Per i soggetti operanti nel settore turistico (imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi, tour operator) il credito d’imposta per le locazioni è stato esteso dall’iniziale 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
Il credito di imposta a tali soggetti è riconosciuto indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019.
3. ACE innovativa (Art. 19)
Al fine di incentivare le ricapitalizzazioni delle società in vista della ripresa post-pandemia, il Decreto sostegni bis ha introdotto un meccanismo di potenziamento della deduzione ACE per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. In particolare la nuova agevolazione temporanea prevede che sugli incrementi di capitale registrati nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 (e quindi l’anno 2021 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) rispetto all’esercizio precedente l’applicazione di un coefficiente maggiorato del 15%, che si affianca all’agevolazione ordinaria con coefficiente 1,3% per gli incrementi già registrati negli anni precedenti.
L’aiuto crescita economica ACE (art. 1 del D.L. n. 201/2011) rappresenta un incentivo alla patrimonializzazione delle imprese. Tale agevolazione consente infatti di dedurre dal reddito delle società di capitali, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria (ai fini IRPEF o IRES), una somma che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale. Per calcolare l’importo deducibile è necessario partire dalla sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente (es. conferimenti, utili accantonati) e negativamente (es. riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul patrimonio della società a partire dal 31 dicembre 2010.
Per l’anno 2021, sugli incrementi di capitale avvenuti durante l’esercizio verrà riconosciuto un beneficio fiscale mediante l’applicazione dell’aliquota del 15%.
Le società che ricevono nel 2021 apporti dei soci in denaro (anche con rinuncia a precedenti crediti) o accantonano l’utile a riserva, calcoleranno l’ACE innovativa fino a una base massima di 5 milioni, mentre per la parte eccedente verrà applicata la percentuale ordinaria pari al 1,3%.
Per un soggetto Ires, quindi, il risparmio massimo generato dalle ricapitalizzazioni effettuate nel 2021 potrà essere pari a 180 mila euro (5.000.000*15%*24%)
Un’importante novità della nuova misura consiste nella deroga al criterio del pro rata temporis, vale a dire che gli incrementi del patrimonio netto 2021 vengono presi in considerazione indipendentemente dalla data di versamento. Ciò significa che anche i conferimenti effettuati negli ultimi giorni del 2021 andranno a rilevare per l’anno considerato in modo integrale e non ragguagliato.
L’Ace innovativa del 15% potrà essere fruita mediante:
Il credito d’imposta ACE deve essere calcolato applicando le aliquote IRPEF e IRES vigenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e può essere utilizzato dal giorno successivo a quello in cui:
Tale credito può essere utilizzato previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione, nelle modalità e nei termini stabiliti da apposito provvedimento direttoriale, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Il credito d’imposta non è produttivo di interessi e può essere:
La normativa ha anche previsto un meccanismo che regola il recupero dell’agevolazione fiscale qualora l’incremento di capitale avvenuto nel 2021 vada a ridursi nei due anni successivi, per cause diverse dalla realizzazione di perdite. Tale meccanismo è stato costruito per far si che gli incrementi di patrimonio rimangano all’interno dell’impresa sino alla fine del 2023, in modo da evitare immissioni di denaro temporanee e strumentali solo all’ottenimento del beneficio.
Nel caso di scelta di utilizzare l’agevolazione Ace mediante richiesta del credito d’imposta, qualora la variazione in aumento del capitale riferita all’anno 2021 veda a diminuirsi entro la fine dell’anno 2021 e/o nei due esercizi successivi, il credito generato dovrà essere restituito, in proporzione alla riduzione avvenuta.
4. Recupero IVA sui crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (Art. 18)
Il Decreto Sostegni bis ha adeguato la normativa italiana alla disciplina comunitaria, prevedendo in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, di procedere alla variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’IVA sin dall’apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione.
Nella disciplina precedente le note di variazione dell’imponibile e dell’iva potevano essere fatte solo nell’ipotesi di mancato pagamento dovuto a: procedure concorsuali infruttuose, a un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e a un piano attestato. L’infruttuosità della procedura era l’elemento essenziale per emettere nota di variazione iva, che si manifestava con la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale o in assenza il termine per proporre reclamo; nel caso di concordato la sentenza di omologazione del piano.
Tale decreto ha modificato l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 prevedendo la possibilità di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta applicabile anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data:
La normativa specifica che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:
- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Nel caso in cui, successivamente agli eventi che danno luogo al diritto alla variazione in diminuzione dell’imposta, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di registrazione, ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.
Importante sottolineare che tali disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a tali procedure successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
5. Limite annuo compensazioni orizzontali (Art.22)
Per l’anno 2021 il limite di utilizzo dei crediti e dei contributi in compensazione “orizzontale” (compensazione tra imposte diverse es. IVA con IRES/IRAP), nel modello F24, è stato innalzato a 2 milioni di Euro, rispettivamente il doppio rispetto a quello dell’anno precedente.
La nuova disposizione incide esclusivamente sull’ammontare del limite massimo, mentre restano in atto i vincoli e le formalità per potersi avvalere della compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 241/97 (presentazione preventiva della dichiarazione in cui emerge il credito, visto di conformità o sottoscrizione alternativa dell’organo di revisione legale, presentazione dei modelli F24 con sistemi telematici).