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Prestazioni di Lavoro Occasionale_ Nuovi obblighi e scadenze al 18 gennaio 2022 per i committenti

Con la conversione del D.L. 146/2021 è stato introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro dell’ avvio di  rapporti di lavoro autonomo occasionali.

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Mediante Nota dell’Ispettorato del Lavoro  n. 29 dell'11 gennaio 2022 sono state fornite indicazioni sulle modalità e termini per adempiere al citato obbligo di comunicazione.

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, del luogo ove si svolgerà la prestazione .

Tale comunicazione dovrà essere effettuata  entro il 18 gennaio 2022 per:

  1.  i rapporti di lavoro sorti successivamente al 21/12/2021;
  2. i rapporti di lavoro sorti precedentemente alla data del 21/12/2021, solo se ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022.

Invece per tutti i rapporti iniziati successivamente alla data dell’ 11/01/2022 resta il regime ordinario, secondo cui la comunicazione dovrà essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore  autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione per il committente di una sanzione amministrativa  da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o  ritardata la comunicazione.

La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.

In virtù delle nuove disposizioni normative, Si invita di verificare con il proprio consulente del lavoro le posizioni  verso i lavoratori autonomi occasionali in essere e future e di provvedere, se dovuto, alla comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Si allega per una maggiore informativa la Nota n. 29 dell’11/01/2022 dell’Ispettorato del Lavoro sopra citata.