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Legge di Bilancio 2022 – Le principali misure

Novità in tema IRPEF

Sono stati rimodulati gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e le aliquote applicabili, modificando così l'art. 11 comma 1 del TUIR nel seguente modo:

Fino al 31.12.2021

Dal 01.01.2022

Scaglioni di reddito

Aliquota

Scaglioni di reddito

Aliquota

Fino a 15.000

23%

Fino a 15.000

23%

oltre 15.000 e fino 28.000

27%

oltre 15.000 e fino 28.000

25%

oltre 28.000 e fino 55.000

38%

oltre 28.000 e fino 50.000

35%

oltre 55.000 e fino 75.000

41%

oltre 50.000

43%

oltre 75.000

43%

 

 

In tema di detrazioni, sui redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, pur confermando l’attuale struttura delle detrazioni per lavoro, distinte a seconda della tipologia di lavoro, sono stati variati gli importi spettanti.

Di seguito una tabella riepilogativa che mette a confronto le attuali detrazioni con quelle che si applicheranno a partire dal 2022.

Tipologia di detrazione

Disciplina fino al 31 dicembre 2021

Disciplina dal 1° gennaio 2022

Redditi di lavoro dipendente

1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;

972 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro.

1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;

1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

L’importo si incrementa di 65 euro per i redditi da 25.000 euro a 35.000 euro

Redditi di pensione

1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro

1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

L’importo si incrementa di 50 euro per i redditi da 25.000 euro a 29.000 euro.

Altri redditi

1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.

1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

L’importo si incrementa di 50 euro per i redditi da 11.000 euro a 17.000 euro.

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto novità anche riguardo il così detto “trattamento integrativo”, meglio conosciuto come bonus IRPEF o bonus 100 euro.

Attualmente, per i redditi fino a 28.000 euro, ai lavoratori dipendenti spetta tale trattamento integrativo nella misura di 1.200 euro (art. 1, D.L. n. 3/2020).

Ad esso, si affianca l’ulteriore detrazione, in misura decrescente per i redditi fino a 40.000 euro (art. 2, D.L. n. 3/2020).

Da 1° gennaio 2022, viene disposto che:

  • l’importo massimo del trattamento integrativo di 1.200 euro è riconosciuto fino a 15.000 euro di reddito;
  • il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non oltre 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni (per carichi di famiglia, da lavoro dipendente, per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre, per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie e per detrazioni edilizie riguardo spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni di cu sopra e l’imposta lorda.

 

Esclusione IRAP

A partire dal 2022, la legge di Bilancio esclude da IRAP le persone fisiche, stabilendo che l’imposta “non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni”.

Si precisa che i soggetti sopracitati soggetti ad IRAP fino al 2021 dovranno provvedere a presentare la Dichiarazione IRAP 2022 (relativa all’anno d’imposta 2021) e versare alle scadenze stabilite il saldo 2021 IRAP se dovuto.

Rimangono esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, in alternativa:

  • si avvalgano del regime forfetario (ex L. 190/2014) o di quello di vantaggio (ex DL 98/2011);
  • sono privi di autonoma organizzazione.

Continuano invece ad essere soggetti ad IRAP:

  • le società di capitali, le società cooperative;
  • gli enti commerciali, ivi inclusi i trust, esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali;
  • le snc, le sas e le società ad esse equiparate;
  • le società semplici e le associazioni senza personalità;
  • enti privati non commerciali, ivi inclusi i trust non esercenti attività commerciali;
  • stabili organizzazioni, basi fisse o uffici di soggetti non residenti;
  • Amministrazioni Pubbliche.

 

Patent Box

L'art. 6 del DL 21.10.2021 n. 146 (convertito L. 17.12.2021 n. 2151) ha previsto l'abrogazione del Patent box, un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali. Nonché è stata prevista la sostituzione di tale regime con l'introduzione di una “super deduzione” per la maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali.

Con la Legge di Bilancio viene riscritta la disciplina prevista sul Patent box, di seguito le principali novità:

  • viene modificata la decorrenza delle nuove disposizioni sulla "super deduzione" che si applicano a partire dalle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta 2021 e i successivi;
  • contestualmente, viene previsto che non sono più esercitabili le opzioni di tassazione agevolata (art.1 co. 37 - 45 della L. 190/2014) e l'opzione di autodeterminazione del reddito (art. 4 del DL 34/2019) a decorrere dal periodo d'imposta 2021 (soggetti "solari");
  • è stato previsto un incremento della misura percentuale della maggiorazione, dal 90% al 110%;
  • sono stati esclusi nei beni agevolabili marchi d'impresa e know how;
  • viene introdotto un meccanismo di “recapture” in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali, oggetto di Patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale;

Viene inoltre precisato che si consente ai contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, di usufruire sia del nuovo Patent box, sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo.

 

Plastic Tax e Sugar Tax

È posticipata al 1.01.2023 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020.

 

Esenzione Imposta di Bollo

È stata estesa anche per il 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.

 

Bonus Edilizi

Proroga Bonus edilizi e Superbonus

È stata predisposta la proroga sino al 31.12.2024 dei seguenti bonus edilizi:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR, la detrazione IRPEF è al 50%;
  • il sismabonus, di cui ai commi 1-bis e seguenti dell'art. 16 del DL 63/2013;
  • il bonus mobili e di grandi elettrodomestici, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/20135, il cui importo massimo detraibile è pari a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024;
  • l'ecobonus, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, sia con riguardo alle detrazioni 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85%;
  • il bonus verde, di cui all'art. 1 co. 12 - 15 della L. 205/2017, l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

Viene estesa invece al 2022 il bonus facciate, ossia la detrazione dall'imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D. M. 1444/1968, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità.

Per quanto concerne il Superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, il termine finale fissato al 30.6.2022, è stato ampliato al 31.12.2025, con applicazione della detrazione:

  • del 110% sino al 31.12.2023;
  • del 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • del 65% per le spese sostenute nel 2025.

agli interventi effettuati da condomini, persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

L’agevolazione è prorogata al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Il Superbonus è prorogato invece al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni stanno venendo effettuati interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Proroga sconto in fattura e cessione credito d’imposta

È stata prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire dei bonus concessi per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente alla detrazione, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta.

Per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus è stata prevista la proroga al 31.12.2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Sono state inoltre ridefinite nella Legge di Bilancio 2022 alcune disposizioni già in essere, in particolare l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura, relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%, nonché l’obbligo di asseverazione della congruità dei prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.  

L’obbligo del visto di conformità dei dati e attestazione di congruità delle spese non si applicano agli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, che:

  • rientrano tra le opere già classificate come attività di “edilizia libera” (ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2021, del DM 2.3.2018, o della normativa regionale);
  • oppure sono di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il "divieto di effettuare suddivisioni in lotti contrattuali o comunque frazionamenti dei lavori al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente".

Le predette cause di esclusione dagli obblighi di visto di conformità e attestazione di congruità non operano nel caso in cui si tratti di interventi le cui spese sono agevolate con il bonus facciate.

 

Controlli dell’Agenzia delle Entrate su superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e contributi a fondo perduto

La Legge di bilancio 2022 ha disposto che l’Agenzia delle Entrate, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi e i poteri di accertamento e riscossione dell'Iva con riferimento a:

  • superbonus, sconto in fattura e cessione del credito;
  • agevolazioni e contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente.

Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

Le attribuzioni spettano all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente nella ragione del domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata commessa la violazione.

Le controversie relative all’atto di recupero rientrano nella competenza del giudice tributario.

 

Credito d’imposta beni strumentali 4.0

La L. 234/2021 dispone la proroga al 2025 del credito d'imposta in relazione ai soli beni materiali e immateriali "4.0", individuando nuove misure dell'agevolazione.

La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali "ordinari", per i quali resta quindi in vigore l'attuale disciplina prevista con termine 31.12.2022 (termine "lungo” del 30.6.2023).

Le imprese che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi indicati nell'Allegato A alla L. 232/2016, dall'1.1.2023 al 31.12.2025, ovvero nel termine "lungo" del 30.6.2024, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Credito d’imposta per beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Allegato A L. 232/2016)

Periodo

Livello di spesa

Credito d’imposta

 

Dal 1.01.2022 e

fino al 31.12.2022

Fino a 2,5 milioni

40% del costo

Oltre 2,5 milioni

e fino a 10 milioni

 

20% del costo

Oltre 10 milioni

(fino a 20 milioni massimo)

 

10% del costo

Dal 1.01.2023 e

fino al 31.12.2025

Fino a 2,5 milioni

20% del costo

Oltre 2,5 milioni

e fino a 10 milioni

 

10% del costo

Oltre 10 milioni

(fino a 20 milioni massimo)

 

5% del costo

Con riferimento agli investimenti aventi a oggetto beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, l'art. 1 co. 44 lett. c) e d) della L. 234/2021 proroga il relativo credito d'imposta fino al 2025, definendo in misura decrescente l'agevolazione.

La legge di Bilancio va a sostituire il precedente comma 1058 dell'art. 1 della L. 178/2020, in particolare, per gli investimenti di beni immateriali effettuati:

  • dal 16.11.2020 al 31.12.2023, ovvero nel termine "lungo" del 30.6.2024, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo (come già previsto dalla precedente formulazione normativa);
  • dall'1.1.2024 al 31.12.2024, ovvero entro il termine "lungo" del 30.6.2025, il credito d'imposta è pari al 15% del costo;
  • dall'1.1.2025 al 31.12.2025, ovvero entro il termine "lungo" del 30.6.2026, il credito d’imposta è stata determinato al 10% del costo.

Il limite massimo annuale dei costi ammissibili è pari a 1 milione di euro.

Credito d’imposta per beni materiali immateriali connessi a beni materiali “Industria 4.0” (allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017)

 

Periodo

Limite massimo di spese ammissibili

Credito d’imposta

Dal 26.11.2020 e

fino al 31.12.2023

 

1 milione

 

20% del costo

Dal 1.01.2024 e

fino al 31.12.2024

 

1 milione

 

15% del costo

Dal 1.01.2025 e

fino al 31.12.2025

 

1 milione

 

10% del costo

 

Credito d’imposta R&S, innovazione tecnologica, transizione ecologica 

Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è stato prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro.

Per i periodi d’imposta successivi al 2022 e fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro.

Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%, mentre per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura è pari al 5%, fermo restando per tutti tali periodi il limite annuo di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto:

  • per il periodo d’imposta 2022, nella misura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
  • per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
  • per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni.

 

Nuova Sabatini 

Con la Legge di Bilancio 2022 viene rifinanziata la concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini”, integrandola di nuove risorse con decorrenza 2022 e fino all’anno 2027.

La misura persegue l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso l’accesso al credito finalizzato all’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.

È stata inoltre reintrodotta la regola ai sensi della quale il contributo è erogato in più quote determinate con decreto ministeriale. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Con apposito Provvedimento Ministeriale, in corso di predisposizione, saranno forniti ulteriori dettagli per la presentazione delle domande.

 

Bonus Aggregazioni Aziendali 

Viene disposta la proroga al 30 giugno 2022 dell’incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e viene ampliata la sua operatività.

L’agevolazione consente al soggetto risultante da un’operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica).

Il limite delle imposte anticipate trasformabili in credito di imposta è pari a un ammontare non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e:

  • il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione;
  • ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

 

Limite crediti compensabili

A decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili resta confermato a 2 milioni di euro.

 

Rivalutazione dei beni 

Con la Legge di Bilancio 2022 viene modificata la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).

Sono stati fissati più precisamente alcuni limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali d’impresa in sede di rivalutazione e di riallineamento già effettuate ai sensi dell’art. 110, cc. 4, 8 e 8bis D.L. 104/2020.

Viene stabilito che per le attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, la deduzione deve essere effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/50 di detto importo (quindi in almeno 50 anni).

In alternativa a tale nuovo limite, è consentita la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/18 di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota:

  • del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
  • del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

Tale imposta sostitutiva è da versare al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento.

E’ stato inoltre introdotta la possibilità di revoca, anche parziale, dell’applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione ai soggetti che, alla data del 1.01.2022 hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione in F24 dell’importo delle imposte sostitutive versate.

Anche nelle ipotesi di cessione dei beni a titolo oneroso o della loro estromissione, il regime di deducibilità limitata non muta.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l’eventuale minusvalenza è deducibile fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore del bene imputato a seguito della rivalutazione, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

L’eventuale cessionario, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore del bene, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal cedente, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

 

Pagamenti da parte di PA

Viene stabilito l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Si specifica che tale limite non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto.

 

Proroga sospensione Ammortamenti 

La possibilità di sospendere gli ammortamenti nell'esercizio 2021 è prevista dall'art. 60 co. 7-bis del DL 104/2020 convertito (come modificato dalla L. 234/2021, legge di bilancio 2022) per i soli soggetti che nell'esercizio 2020 non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Pertanto, la sospensione degli ammortamenti nel 2021 è prevista soltanto per chi vi ha optato nel 2020.

 

Cartelle di pagamento 

Viene esteso il termine per l'adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.

 

Fondo garanzia PMI 

È stata prorogata dal 31.12.2021 al 30.06.2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. Dal 1.01.2022 la copertura del Fondo è ridotta dal 90% all’80% sui finanziamenti fino a 30.000 euro.

 

Proroga misure a favore dell’acquisto prima casa 

Sono stati prorogati al 31.12.2022 i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento:

  • dei benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, per soggetti con Isee non superiore a 40.000 euro, consistente nell’aumento all’80% della garanzia concedibile;
  • delle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” previste per soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età, aventi un Isee non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "prima casa under 36"), consistenti nell’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale e nelle agevolazioni Iva, nonché nell’esenzione dalle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili.

 

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