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Riduzione dei termini per la detrazione dell'IVA

L’art. 2 del DL n. 50/2017, convertito in legge con la legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017, ha ridotto il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.

Di seguito si riportano in breve le novità contenute nell’art. 2 sopra citato:

  • Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (e non più con la dichiarazione del 2° anno successivo) e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
  • La registrazione delle fatture deve essere eseguita anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
  • Le disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1.01.2017. Le nuove disposizioni, pertanto, non si applicano alle fatture e bollette doganali emesse in anni precedenti per le quali la detrazione non è ancora stata esercitata e non è ancora decorso il termine per l’esercizio della detrazione in base alla disciplina previgente.

 Di seguito si riporta un esempio:

 A) Legislazione precedente:

Acquisto di beni effettuato nel mese di maggio 2017. Fattura datata 15 maggio 2017.

Il diritto alla detrazione dell’iva relativa al bene acquistato può essere esercitato dalla liquidazione IVA relativa al mese di maggio 2017 fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2019 (Modello IVA 2020), ovvero fino al 30 aprile 2020.

 B) Legislazione vigente:

Acquisto di beni effettuato nel mese di maggio 2017. Fattura datata 15 maggio 2017.

Il diritto alla detrazione dell’iva relativa al bene acquistato può essere esercitato dalla liquidazione IVA relativa al mese di maggio 2017 fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2017 (modello IVA 2018), ovvero fino al 30 aprile 2018.