L’art. 2 del DL n. 50/2017, convertito in legge con la legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017, ha ridotto il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.
Di seguito si riportano in breve le novità contenute nell’art. 2 sopra citato:
Di seguito si riporta un esempio:
A) Legislazione precedente:
Acquisto di beni effettuato nel mese di maggio 2017. Fattura datata 15 maggio 2017.
Il diritto alla detrazione dell’iva relativa al bene acquistato può essere esercitato dalla liquidazione IVA relativa al mese di maggio 2017 fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2019 (Modello IVA 2020), ovvero fino al 30 aprile 2020.
B) Legislazione vigente:
Acquisto di beni effettuato nel mese di maggio 2017. Fattura datata 15 maggio 2017.
Il diritto alla detrazione dell’iva relativa al bene acquistato può essere esercitato dalla liquidazione IVA relativa al mese di maggio 2017 fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2017 (modello IVA 2018), ovvero fino al 30 aprile 2018.