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Obblighi fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

  1. Soggetti e condizioni

L’art. 18 del D.L. 36/2022 pubblicato in G.U. n. 100 del 30 aprile 2022 ha stabilito che la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria per:

  • i contribuenti in regime forfettario,
  • i contribuenti in regime di vantaggio,
  • le associazioni sportive dilettantistiche

La novità ha una duplice decorrenza, essendo previsto che, per i predetti soggetti, l’emissione della fattura in formato elettronico diventi obbligatoria:

  • dal 1° luglio 2022 a condizione che i ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, conseguiti nell’anno precedente, siano superiori a 25.000 euro;
  • dal 1° gennaio 2024, anche per i restanti soggetti, cioè coloro che, nell’anno precedente, non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi.

È stato inoltre stabilito che per i soggetti obbligati dal 1° luglio 2022 all’utilizzo della fatturazione elettronica non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La moratoria da sanzioni è valida per le operazioni relative al III trimestre 2022.

 

  1. Operazioni con l’estero

Inoltre si rammenta che dal 1° luglio 2022, vista l’abolizione del c.d. “esterometro”, l’obbligo di fatturazione elettronica varrà anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti in Italia (soggetti UE o extraUE).

Infatti con riferimento alle operazioni effettuate con l’estero, le specifiche tecniche di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30.04.2018 e successive modificazioni (versione 1.7) prevedono la predisposizione e l’invio, per ogni operazione, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere allo SdI.

Sono previste modalità e termini distinti per assolvere alla comunicazione, in base alla tipologia di operazione realizzata:

Per le operazioni attive occorre creare un file XML impostando il campo “codice destinatario” con il valore convenzionale XXXXXXX per identificare che trattasi di una controparte estera, non coinvolta dal processo di fatturazione elettronica. Si precisa che bisognerà comunque inviare sempre al cliente non residente una copia analogica della fattura (ad esempio, pdf via mail).

Per quanto riguarda, invece, la trasmissione telematica del singolo file allo SdI, la stessa andrà effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

Pertanto, in caso di cessioni intra-Ue di beni non imponibili ai sensi dell’articolo 41 D.L. 331/1993 (Natura operazione N3.2) i termini della comunicazione coincidono con quelli posti dall’articolo 46, comma 2, D.L. 331/1993 secondo cui, la fattura va emessa, a norma dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Allo stesso modo, anche per le prestazioni di servizi rese a clienti Ue (oppure extra-Ue) occorre tenere in considerazione i termini di fatturazione posti dall’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972; per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi non residenti in Italia, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N2.1), la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Si ricorda che per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa: trattasi delle esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972.

Per le operazioni passive (in caso di ricezione fattura da un fornitore estero) bisogna effettuare l’integrazione/autofatturazione del documento ricevuto utilizzando uno dei tipi di documento di seguito riportati:

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972,
  • TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).

Bisogna poi provvedere alla trasmissione telematica allo SdI di tale documento in formato XML entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Per maggiori dettagli è possibile consultare la circolare di studio n.10 del 19 ottobre 2021 (“Novità in tema di fatture elettroniche e abolizione esterometro”).

 

  1. Modalità di fatturazione e conservazione

L’obbligo di fatturazione elettronica e la conservazione dei documenti in formato elettronico può essere adempiuto alternativamente:

L’accesso a tali servizi può avvenire tramite credenziali SPID, fisconline, CIE, CNS oppure Smartcard;

  • tramite altri provider presenti sul mercato.

 

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