A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50 del 24.04.2017 il diritto alla detrazione dell’Iva (ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/1972) sulle fatture di acquisto e sulle bollette doganali deve essere esercitato entro la dichiarazione Iva dell’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile (30 aprile n+1).
Per l’esercizio del diritto alla detrazione, così come previsto dall’art. 25 D.P.R. 633/1972, è necessario aver ricevuto la fattura, che deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione, e comunque entro il termine di presentazione della Dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura.
Nel caso di fatture di acquisto e bollette doganali ricevute viene previsto in genere che potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti che sono stati ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L’identificazione della data di ricezione della fattura rappresenta un momento rilevante ai fini dell’identificazione non solo del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l’IVA, ma anche la data entro la quale esercitare la detrazione.
Sul tema, è opportuno ricordare che il momento di effettuazione dell’operazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).
La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione viene indicata nella fattura, mentre la data di recezione della stessa, per le fatture elettroniche, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019, è attestata dal Sistema di Interscambio (SDI).
Nello specifico per:
Si riporta di seguito una tabella di sintesi:
Fattura |
Registrazione |
Detrazione IVA acquisti |
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Data emissione |
Data ricezione |
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Dicembre 2022 |
Dicembre 2022
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Entro dicembre 2022 |
Liquidazione IVA di dicembre 2022 (da pagare entro il 16.01.2023) |
Gennaio-aprile 2023 |
• Nella dichiarazione IVA annuale 2023, riferita al 2022, da presentare entro il 30.04.2023 ed annotazione separata nel registro IVA acquisti (c.d. 13^liquidazione 2022) |
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Da maggio 2023 (Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2023[1]) Gennaio -aprile 2023 (Fattura registrata entro aprile 2023 ma non confluita nella Dichiarazione IVA riferita all’anno 2022) |
• Indetraibilità Iva acquisti o • Possibilità di presentare dichiarazione IVA annuale integrativa a favore. |
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2023
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Gennaio-dicembre 2023 |
Nella liquidazione IVA del mese in cui viene annotato il documento nei registri IVA |
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Da gennaio 2024 ad aprile 2024 |
• Nella dichiarazione IVA annuale 2024, riferita al 2023, da presentare entro il 30.04.2024, ed annotazione separata nel registro Iva acquisti (c.d. 13^liquidazione) |
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Da maggio 2024 (Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2024) |
• Indetraibilità IVA acquisti o • Possibilità di presentare dichiarazione IVA annuale integrativa a favore. |
Si riportano di seguito degli esempi per individuare il momento di detrazione delle fatture di acquisto a cavallo dell’anno 2022:
Data fattura |
Ricezione fattura |
Registrazione |
Detrazione IVA |
Dicembre 2022 |
31.12.2022 |
31.12.2022 |
16.01.2023 (liquidazione dicembre 2022) |
Dicembre 2022 |
31.12.2022 |
9.01.2023 |
30.04.2023 in dichiarazione Iva annuale e registrata in apposito sezionale |
Dicembre 2022 |
31.12.2022 |
2023 (dichiarazione IVA 2024 per il 2023) |
IVA indetraibile |
Dicembre 2022 |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
16.02.2023 (liquidazione gennaio 2023) |
Per quanto riguarda le bollette doganali vale quanto già detto per le fatture di acquisto di fine anno nel paragrafo precedente.
Si ricorda inoltre che a decorrere dal 9 giugno 2022 è entrata in vigore in Italia la nuova procedura di gestione delle importazioni basata su flussi informatici come richiesto dal Regolamento Europeo.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l’avviso n. 511592 dell’11 novembre 2022, ha comunicato l’effettiva dismissione del messaggio “IM” per le bollette doganali di importazione, a partire dalle ore 9:00 del 30 novembre 2022.
L’abolizione del messaggio “IM” rende effettiva la nuova procedura per la re-ingegnerizzazione del sistema AIDA, avviata lo scorso 9 giugno (circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 22/2022).
Il processo di aggiornamento di AIDA era stato temporaneamente sospeso con avviso del 20 luglio 2022 dalla stessa Agenzia delle Dogane, a far data dal 21 luglio, prorogando l’utilizzo dei messaggi “IM” in via provvisoria, a causa di problemi tecnici relativi agli aggiornamenti software e di uno scarso grado di adesione da parte degli operatori economici ai nuovi servizi.
A seguito della dismissione del messaggio “IM”, a partire dal 30 novembre, le importazioni non saranno più documentate dal documento amministrativo unico (DAU).
Sarà, invece, necessario utilizzare i nuovi messaggi “H”, i quali, tramite gli appositi tracciati XML, contengono un data set standardizzato di dati, intellegibile e non modificabile.
La presentazione delle dichiarazioni doganali avverrà, dunque, esclusivamente con il rilascio dei seguenti messaggi elettronici:
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 417/2022, ha confermato che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA all’importazione è possibile solo con l’annotazione nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72, rispettivamente:
Ai fini dell’esercizio della detrazione dell’IVA, perciò, per quanto concerne le bollette doganali è necessaria la seguente documentazione:
1) ante 30 novembre 2022: gli importatori ricevevano dai propri rappresentanti doganali dei prospetti riepilogativi/bolle doganali cartacee ex DAU, sufficienti per operare il diritto di detrazione;
2) dal 1° dicembre 2022: alla luce delle novità introdotte con Circolare n. 22/2022 del 6 giugno 2022, l’Agenzia delle Dogane una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, mette a disposizione il “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” della dichiarazione doganale, il cui modello è stato condiviso con l’Agenzia delle entrate e definito con la Determinazione Direttoriale prot. 234367 del 03 giugno 2022, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.
Si raccomanda ai fini della detrazione dell’IVA di accedere al portare dell’Agenzia delle Dogane e di scaricare per ogni importazione, identificata con un numero univoco MRN, il citato “Prospetto di riepilogo ai fini contabili”.
[1] entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale
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