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Scadenziario Marzo 2023

Scadenza

Soggetto obbligato

 

Tributo/

Contributo

Adempimento

16

marzo

Sostituti d'imposta

IRPEF

Termine per consegnare ai sostituiti le “Certificazioni Uniche 2023”, relative al 2022.

16

marzo

Sostituti d'imposta

IRPEF

Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le “Certificazioni Uniche 2023”, relative al 2022.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31.10.2023

 

16

marzo

Enti non commerciali, Imprese

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

 

Termine, per le imprese che hanno beneficiato dei crediti d’imposta previsti per l’acquisto di energia elettrica e gas per le imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore, relativi al III e al IV trimestre 2022, per trasmettere, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, una comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’importo del credito maturato nel 2022

 

16

marzo

Committenti di prestazioni di lavoro

Contributi INPS Gestione separata

 

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.

Il contributo è ripartito tra:

·       committente (2/3);

·       collaboratore (1/3).

Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

Per l’anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:

·       35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

·       33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

·       24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

16

marzo

Datori di lavoro

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.

Il contributo:

·       è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;

·       è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale;

·       è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).

Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare

16

marzo

Sostituti d'imposta

Addizionali comunali IRPEF

 

Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili

16

marzo

Sostituti d'imposta

Addizionali comunali IRPEF

Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili

16

marzo

Sostituti d'imposta

Addizionali regionali IRPEF

Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta

16

marzo

Sostituti d'imposta

Addizionali regionali IRPEF

Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta

16

marzo

Sostituti d'imposta

Imposta sostitutiva premi di produttività

Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.

Per le somme erogate nel corso dell’anno 2023, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.

Destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato:

·       con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);

·       titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva:

·       le somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;

·       nel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

L’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi

16

marzo

Sostituti d'imposta

Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).

Rientrano tra i redditi di capitale ex art.44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.

La nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.

Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.

I sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:

·       del 26% sugli interessi ed altri proventi;

·       del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;

·       del 26% sugli altri redditi di capitale.

Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:

·       le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;

·       le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti

16

marzo

Sostituti d'imposta

Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

16

marzo

Sostituti d'imposta

Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

 

16

marzo

Sostituti d'imposta

Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).

La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:

·       non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte: in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni;

·       si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte: in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni.

L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti

16

marzo

Titolari di partita IVA

IVA

Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2022, risultante dalla dichiarazione IVA 2023.

Il versamento del saldo IVA non è dovuto se l’importo a debito non è superiore a 10,33 euro. Dunque, considerando gli arrotondamenti all’unità di euro previsti in dichiarazione annuale, l’importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.

Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato:

·       in un’unica soluzione;

·       ovvero in forma rateale, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 9.

Il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un’unica soluzione

16

marzo

Titolari di partita IVA in regime mensile

IVA

Liquidazione dell’IVA relativa al mese di febbraio 2023

 

16

marzo

Società di capitali

Tassa di concessione governativa

Versamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:

·       309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;

·       516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.

L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell’1.1.2023; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo. L’importo della tassa prescinde dal numero dei libri e registri e dalle relative pagine

20

marzo

Imprese

Contributo CONAI

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di febbraio 2023.

La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

·       annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a i 3.000 euro per singolo materiale;

·       trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000;

·       mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro.

È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale

27

marzo

Titolari di partita IVA

IVA

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di febbraio, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

·       cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);

·       acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

·       con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

·       con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

·       se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;

·       se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare

30

marzo

Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili

Imposta di registro

Termine per:

·       registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.3.2023;

·       pagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza.

L’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti

31

marzo

Enti non commerciali, Titolari di partita IVA

Domanda di agevolazione

Termine finale, per imprese e lavoratori autonomi, per presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta:

·       per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, relativi al 2023;

·       concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente

31

marzo

Imprese

Contributo CONAI

Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per il 2023. Tale semplificazione, da considerarsi come opzione alternativa alla modalità ordinaria prevista da CONAI per il pagamento del contributo ambientale, si applica alle imprese che producono e/o commercializzano etichette in alluminio, carta o plastica, stampate e non

31

marzo

Imprese

Contributo CONAI

Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per il 2023.

Il contributo da versare sarà calcolato sulla base delle quantità totali di imballaggi in sughero immessi al consumo nel 2022

31

marzo

Imprese

Contributo CONAI

Termine, per i produttori o importatori di erogatori meccanici, per inviare al CONAI la comunicazione delle quantità complessive immesse sul mercato nel 2022 per il relativo conguaglio e la contestuale stima dei contributi per il 2023.

Nella fattura ai clienti nazionali i produttori/importatori devono apporre la dicitura “contributo CONAI forfettizzato per gli erogatori meccanici, corrisposto quando dovuto negli altri casi

31

marzo

Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Definizione delle pendenze tributarie

Termine per versare la prima rata o l’intero importo dovuto al fine della regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022.

Il perfezionamento della regolarizzazione avviene tramite:

·       il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo, con versamento della seconda rata entro il 31.3.2024;

·       la rimozione delle irregolarità o delle omissioni, da effettuare entro il 31.3.2024.

Sono sanabili:

·       le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. Non possono essere definite, di conseguenza, le violazioni in tema di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e quelle in tema di irregolare fatturazione;

·       commesse fino al 31.10.2022.

Dalla regolarizzazione sono escluse:

·       le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023);

·       le violazioni in tema di quadro RW.

Tale sanatoria non è preclusa dalla notifica di un atto di contestazione/irrogazione della sanzione, di un verbale di constatazione o dal ricorso del contribuente, essendo solo necessario che l’eventuale atto di contestazione/irrogazione non sia definitivo all’1.1.2023

31

marzo

Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021 o nel 2020 relative agli interventi di:

·       recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;

·       interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà indivisa ex art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR (soltanto per le spese sostenute dall’1.1.2022);

·       acquisto o assegnazione di unità immobiliare sita in fabbricato interamente recuperato ex art. 16-bis co. 3 del TUIR;

·       efficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in misura pari al 110% ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;

·       adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;

·       recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’art.1 co. 219-220 della L. 160/2019;

·       installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;

·       installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020;

interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. “bonus antibarriere 75%”) per le spese sostenute nel 2022