Scadenza |
Soggetto obbligato
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Tributo/ Contributo |
Adempimento |
16 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali comunali IRPEF |
Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili |
16 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali comunali IRPEF |
Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili |
16 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali regionali IRPEF |
Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta |
16 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali regionali IRPEF |
Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta |
16 giugno |
Committenti di prestazioni di lavoro |
Contributi INPS Gestione separata |
Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: · committente (2/3); · collaboratore (1/3). Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Per l’anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti: · 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; · 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; · 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
16 giugno |
Enti commerciali, Persone fisiche, Società di persone |
Versamento IMU |
L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate (art.1 co. 762 della L. 160/2019): · la prima con scadenza il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente; · la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso. Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione. Con riguardo all’IMU dovuta per il 2023, quindi: · la prima rata deve essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2022; · la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2023, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2023. Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di: · fabbricati; · aree fabbricabili; · terreni agricoli. L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Si computano in capo all’acquirente dell’immobile: · il giorno del trasferimento del possesso; · l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. Il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale. L’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: · per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro; · per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro |
16 giugno |
Società di capitali |
Versamento IMU |
Termine per il versamento dell’acconto dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2023. L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate (art.1 co. 762 della L. 160/2019): · la prima con scadenza il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente; · la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso. Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione. Con riguardo all’IMU dovuta per il 2023, quindi: · la prima rata deve essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2022; · la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2023, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2023. Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di: · fabbricati; · aree fabbricabili; · terreni agricoli. L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Si computano in capo all’acquirente dell’immobile: · il giorno del trasferimento del possesso; · l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. Il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale. L’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: · per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro; · per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro |
16 giugno |
Titolari di partita IVA in regime mensile |
Versamento IVA |
Liquidazione dell’IVA relativa al mese di maggio e versamento dell’IVA a debito.
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16 giugno |
Datori di lavoro |
Contributi INPS lavoratori dipendenti |
Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente. Il contributo: · è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro; · è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale; · è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore). Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare |
16 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF). La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.: · non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni); · si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni). L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti |
16 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR |
16 giugno |
Sostituti d'imposta |
Versamento ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR). I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta |
20 giugno |
Imprese |
Contributo CONAI |
Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di maggio 2023. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: · annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; · trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro; · mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro. È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale |
26 giugno |
Titolari di partita IVA |
Elenchi INTRASTAT IVA |
Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio, in via obbligatoria o facoltativa.
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26 giugno |
Titolari di partita IVA |
Elenchi INTRASTAT IVA |
Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di maggio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli.
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29 giugno |
Società di capitali |
Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio |
Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che, ai sensi dell’art.2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per l’approvazione dei bilanci |
30 giugno |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone |
Dichiarazione IMU |
Termine finale per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021, riferita a: · immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021; · variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2021. Non sono soggette all’obbligo dichiarativo le circostanze comunque conoscibili autonomamente dal Comune. Il termine, ordinariamente previsto per il 30.6.2022, è stato differito al 31.12.2022 dall’art. 35 co. 4 del DL 73/2022, e successivamente prorogato al 30.6.2023 dall’art. 3 co. 1 del DL 198/2022. Di conseguenza, il termine differito per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021 coincide con il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2022 |
30 giugno |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone |
Definizione delle pendenze tributarie |
Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: · i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito; · consegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: · di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva; · di ogni tipo di interesse compreso nel carico; · degli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onera il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento; · dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. Entro il 30.9.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza |
30 giugno |
Persone fisiche non titolari di Partita IVA |
Versamento imposte da modello REDDITI |
Termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. Ai sensi dell’art.20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 giugno le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata |