Scadenza |
Soggetto obbligato
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Tributo/ Contributo |
Adempimento |
17 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali comunali IRPEF |
Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili |
17 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali comunali IRPEF |
Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili. L’acconto dell’addizionale comunale è: · pari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente; · trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre |
17 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali comunali IRPEF |
Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili |
17 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali regionali IRPEF |
Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale i |
17 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento addizionali regionali IRPEF |
Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta |
17 luglio |
Committenti di prestazioni di lavoro |
Contributi INPS Gestione separata |
Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: · committente (2/3); · collaboratore (1/3). Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Per l’anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti: · 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; · 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; · 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
17 luglio |
Titolari di partita IVA in regime mensile |
Versamento IVA |
Liquidazione dell’IVA relativa al mese di giugno e versamento dell’IVA a debito.
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17 luglio |
Datori di lavoro |
Contributi INPS lavoratori dipendenti |
Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente. Il contributo: · è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro; · è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale; · è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore). Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare |
17 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF). La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.: · non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni); · si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni). L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti |
17 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta. Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20% |
17 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR |
17 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR). I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta |
20 luglio |
Società di persone, Società semplici |
Versamento imposte da modello REDDITI |
Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: · delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. Ai sensi dell’art.20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 20 luglio le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata |
20 luglio |
Imprese |
Versamento Diritto annuale Camere di Commercio |
Termine, per i soggetti iscritti alla camera di commercio, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, del versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
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20 luglio |
Artigiani, Commercianti |
Contributi INPS artigiani e commercianti |
Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”, dei contributi INPS dovuti a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 20 luglio le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata |
20 luglio |
Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS |
Contributi INPS Gestione separata |
Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”, dei contributi INPS dovuti a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 20 luglio le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata |
20 luglio |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone |
Versamento IRAP |
Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: · del saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023; · con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 20 luglio le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata |
20 luglio |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali |
Versamento imposte da modello REDDITI |
Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: · delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. Tale scadenza vale per: · soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023; · soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo; · soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. Ai sensi dell’art.20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 20 luglio le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata |
20 luglio |
Persone fisiche |
Versamento imposte da modello REDDITI |
Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”: · delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. Ai sensi dell’art.20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 20 luglio le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata |
20 luglio |
Imprese |
Contributo CONAI |
Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di giugno 2023. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: · annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; · trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro; · mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro. È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale |
20 luglio |
Imprese |
Contributo CONAI |
Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al II trimestre (aprile-giugno) 2023. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: · annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; · trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro; · mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro. È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale |
25 luglio |
Titolari di partita IVA |
Elenchi INTRASTAT |
Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno, in via obbligatoria o facoltativa.
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25 luglio |
Titolari di partita IVA |
Elenchi INTRASTAT |
Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di giugno hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno.
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25 luglio |
Titolari di partita IVA |
Elenchi INTRASTAT |
Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno, in via obbligatoria o facoltativa.
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31 luglio |
Preponenti di agenti e rappresentanti |
Consegna estratto conto provvigioni |
Termine entro il quale i preponenti devono: · consegnare all’agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno; · pagare le suddette provvigioni. Nell’estratto conto devono essere indicati tutti gli elementi necessari al fine del calcolo delle provvigioni |
31 luglio |
Avvocati |
Contributi Cassa Forense |
Termine entro il quale gli avvocati dovranno versare la prima o unica rata dei contributi dovuti in autoliquidazione (Mod. 5 annuale) alla Cassa Forense. Il contributo eccedente il minimo è determinato applicando: · per il contributo soggettivo, l’aliquota del 15% sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto reddituale annualmente stabilito (detratto quanto già pagato a titolo di contributo soggettivo minimo). Sul reddito eccedente il suddetto tetto è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà; · per il contributo integrativo, l’aliquota del 4% sul volume di affari IVA dichiarato (detratto quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo, se dovuto) |
31 luglio |
Commercianti |
Versamento contributi INPS artigiani e commercianti |
Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell’intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, con la maggiorazione dello 0,4%, del: · saldo dei contributi per l’anno precedente; · primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. L’adempimento riguarda: · i commercianti titolari di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito; · i soggetti, iscritti alla Gestione commercianti, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es., affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo). Sono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’interno importo o della prima rata entro il 30.6.2023 |
31 luglio |
Sostituti d'imposta |
Versamento ritenute alla fonte |
Versamento delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel 2022, con la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: · il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti; · le suddette ritenute non superino l’importo di 1.032,91 euro. L’applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari versamenti mensili, è comunque facoltativa. Il versamento è previsto per soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che versano il saldo delle somme dovute con riferimento al modello REDDITI 2023 entro il 31.7.2023, beneficiando del differimento di 30 giorni rispetto al termine del 30.6.2023. Il termine scadrebbe il 30.7.2023 ma, cadendo di domenica, slitta al 31.7.2023 |
31 luglio |
Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili |
Imposta di registro |
Termine per: · registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.7.2023; · pagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale. L’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti |
31 luglio |
Società cooperative , Società di capitali |
Versamento contributo Antitrust |
Termine, per i soggetti con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, per il versamento del contributo per la copertura dell’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l’anno in corso. Per l’anno 2023 il contributo è fissato: · nella misura dello 0,058 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data della delibera (7.3.2023); · nella soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 290.000,00 euro |
31 luglio |
Giornalisti |
Contributi INPGI |
Termine entro il quale i giornalisti liberi professionisti devono effettuare il versamento dei contributi minimi dovuti per l’anno in corso. Per l’anno 2023 il totale dei contributi minimi (comprensivi del contributo minimo soggettivo e integrativo e del contributo di maternità) è pari a: · 395,67 euro, il contributo minimo ordinario; · 210,29 euro, il contributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale; · 268,63 euro, il contributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto |
31 luglio |
Imprese |
Versamento Diritto annuale Camere di Commercio |
Termine, per i soggetti iscritti alla Camera di Commercio, del versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
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31 luglio |
Società di persone, Società semplici |
Versamento imposte da modello REDDITI |
Termine per il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: · delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. Il termine ordinario del 30.7.2023, cadendo di domenica, slitta al successivo 31.7.2023. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA) |
31 luglio |
Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS |
Versamento contributi INPS Gestione separata |
Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell’intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, con la maggiorazione dello 0,4%, del: · saldo dei contributi per l’anno precedente; · primo acconto dei contributi per l’anno in corso. Le aliquote da applicare sono pari al: · 26,23% (per i soggetti non iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati); · 24% (per gli iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati). Sono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’interno importo o della prima rata entro il 30.6.2023 |
31 luglio |
Imprese |
Adempimenti presso Registro imprese |
Deposito, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio il 29 giugno, della copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle imprese |
31 luglio |
Società di persone |
Versamento IRAP |
Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023; · con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. Il termine ordinario del 30.7.2023, cadendo di domenica, slitta al successivo 31.7.2023. Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA) |
31 luglio |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali |
Versamento IRAP
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Versamento, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, con la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023; · con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. Il termine ordinario del 30.7.2023, cadendo di domenica, slitta al successivo 31.7.2023. Ai sensi dell’art.20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata |
31 luglio |
Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali |
Versamento imposte da modello REDDITI |
Versamento, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, con la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. Tale scadenza vale per: · soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023; · soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo; · soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. Il termine ordinario del 30.7.2023, cadendo di domenica, slitta al successivo 31.7.2023. Ai sensi dell’art.20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata |
31 luglio |
Persone fisiche |
Versamento imposte da modello REDDITI |
Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: · del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023; · con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. Il termine ordinario del 30.7.2023, cadendo di domenica, slitta al successivo 31.7.2023. Ai sensi dell’art.20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA) |