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Scadenziario di Maggio 2024

Scadenza

Soggetto obbligato

 

Tributo/

Contributo

Adempimento

16

maggio

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali comunali IRPEF

Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili

16

maggio

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali comunali IRPEF

Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

L’acconto dell’addizionale comunale è:

·        pari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;

·        trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre

16

maggio

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali comunali IRPEF

Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili

16

maggio

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali regionali IRPEF

Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta

16

maggio

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali regionali IRPEF

Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta

16

maggio

Artigiani

Contributi INPS artigiani e commercianti

Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.

Per gli artigiani, i contributi dovuti per l’anno 2024 sono stati fissati nella misura pari a:

·        4.427,04 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni;

·        4.371,80 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

16

maggio

Committenti di prestazioni di lavoro

Contributi INPS Gestione separata

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.

Il contributo è ripartito tra:

·        committente (2/3);

·        collaboratore (1/3).

Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore

16

maggio

Commercianti

Contributi INPS artigiani e commercianti

Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.

Per gli artigiani, i contributi dovuti per l’anno 2024 sono stati fissati nella misura pari a:

·        4.515,43 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni;

·        4.460,19 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

16

maggio

Titolari di partita IVA in regime mensile

Versamento IVA

Liquidazione dell’IVA relativa al mese di aprile e versamento dell’IVA a debito.

 

16

maggio

Datori di lavoro

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.

Il contributo:

·        è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;

·        è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale;

·        è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).

Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare

16

maggio

Datori di lavoro

Contributi INPS

Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell’INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese precedente.

Al Fondo sono iscritti:

·        i lavoratori subordinati dell’area del dilettantismo e del professionismo;

·        gli autonomi e i co.co.co. dell’area del professionismo.

L’obbligo contributivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore

16

maggio

Committenti di prestazioni di lavoro

Contributi INPS Gestione separata

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell’obbligo anche:

·        le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all’art. 37 del DLgs. 36/2021;

·        i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.

Per i co.co.co., l’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

L’aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:

·        24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);

·        25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.

Sono previste anche le seguenti agevolazioni:

·        le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;

·        fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro)

16

maggio

Sostituti d'imposta

Versamento imposta sostitutiva premi di produttività

Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.

Per le somme erogate nel corso dell’anno 2024, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.

Destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato:

·        con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);

·        titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva:

·        le somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;

·        nel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

L’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi

16

maggio

Artigiani, Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro

Premi INAIL

Termine entro il quale gli artigiani sono tenuti ad effettuare il versamento, con i previsti interessi, della seconda rata del premio INAIL dovuto in autoliquidazione.

L’adempimento riguarda gli artigiani che hanno optato per il pagamento del premio in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, comunicando la decisione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni

16

maggio

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di aprile sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).

La disciplina prevede che:

·        i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;

·        se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;

·        il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:

·        non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni);

·        si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).

L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti

16

maggio

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di aprile sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

La disciplina prevede che:

·        i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;

·        se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;

·        il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo

16

maggio

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta

16

maggio

Titolari di partita IVA

Versamento IVA

Versamento della terza rata del saldo IVA relativo al 2023, risultante dalla dichiarazione IVA 2024, qualora la prima rata sia stata versata entro il termine del 18.3.2024 (il termine ordinario del 16.3.2024, cadendo di sabato, slitta al lunedì successivo).

 

16

maggio

Titolari di partita IVA in regime trimestrale

Versamento IVA

Liquidazione dell’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo e versamento dell’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

 

20

maggio

Committenti di prestazioni di lavoro

Contributi ENASARCO

Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre gennaio-marzo.

Il contributo si calcola su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto di agenzia, anche se non ancora liquidate. L’aliquota contributiva è pari a 17%, di cui:

·        8,5% a carico del proponente;

·        8,5% a carico dell’agente.

Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo calcolato in base a specifici scaglioni di importi provvigionali annui.

Sono previsti minimali contributivi e massimali provvigionali annui

20

maggio

Imprese

Contributo CONAI

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di aprile 2024.

La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

·        annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;

·        trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;

·        mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.

È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale

27

maggio

Titolari di partita IVA

Elenchi INTRASTAT

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile, in via obbligatoria o facoltativa.

 

29

maggio

Società di capitali

Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio

Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2023 e lo hanno approvato il 29.4.2024, per depositare il bilancio e gli allegati presso il Registro delle imprese.

Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio

29

maggio

Società di capitali

Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio

Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per:

·        la redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori;

·        la redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori;

·        la consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente).

Ai sensi dell’art. 2429 co. 1 c.c., tali adempimenti sono da effettuarsi almeno 30 giorni prima del termine fissato per l’assemblea che deve discuterlo (28.6.2024).

Si precisa che la scadenza indica l’ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 2364 co. 2 c.c., fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata

31

maggio

Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili

Imposta di registro

Termine per:

·        registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.5.2024;

·        pagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale.

L’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti

31

maggio

Titolari di partita IVA

Versamento Imposta di bollo

Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre gennaio 2024-marzo 2024.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sia inferiore a 5.000 euro, il contribuente può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno, ossia il 30.9.2024

31

maggio

Titolari di partita IVA

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate IVA

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti:

·        alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;

·        all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.

Sono esonerati, tra gli altri:

·        i soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;

·        i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011;

·        gli enti che operano in regime ex L. 398/91;

·        i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72

31

maggio

Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Definizione delle pendenze tributarie

Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:

·        le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;

·        le altre il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo